indaco

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Salve a tutti,
volevo sapere se in tema di locazione abitativa 4+ 4 scaduta nel 2013 e per il quale il giudice ha già fissato il termine di rilascio per novembre 2014, è possibile applicare l'art. 6 della legge 431/98. In particolare, i commi 4 e 5 che consentono al conduttore ultrasessantacinquenne di presentare istanza per avere la fissazione di un nuovo termine per il rilascio dell'immobile.
Grazie a chiunque vorrà rispondere
 

Avv Luigi Polidoro

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Ciao,
il giudice ha fissato il termine per il rilascio nell'ambito di una procedura di sfratto? Lo sfratto è stato intimato per morosità oppure per fine locazione?
 

indaco

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Sì, il termine per il rilascio dell'immobile è stato fissato dal giudice nell'ambito di una procedura di sfratto per finita locazione (scadenza del 2° quadriennio).
Domando se nel caso di specie è possibile, con l'indicazione di eventuale giurisprudenza od articoli a commento, chiedere per ottenere il provvedimento ex art. 6, comma 5, legge 431/98, con la fissazione di un nuovo termine per il rilascio dell'immobile locato.
Grazie per la risposta
 

Avv Luigi Polidoro

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L'articolo da te citato richiama espressamente la fattispecie di cui parli, in quanto stabilisce che "per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al tribunale in composizione monocratica competente ai sensi dell'art. 26 prima comma cpc, che sia nuovamente fissato il gionro dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5" (ai sensi del quale il termine di proroga può essere elevato se trattasi di conduttore ultrasessantacinquenne).
Quindi sì, ritengo che l'articolo sia applicabile.
Non considero necessario indicare giurisprudenza, semplicemente perché l'articolo fa espresso riferimento al caso di specie.
Per quale ragione dubitavi della sua applicabilità? hai avuto pareri differenti?
 

indaco

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Poiché ho letto alcuni commenti che limitano l’applicazione dell’art. 6 della l. 431/98 solo per la fase temporanea della entrata in vigore della medesima legge.
Tra l’altro la Corte Cost., nella sent. 482/2000, sancisce che l’art. 6 contiene disposizioni volte a regolare situazioni sorte nel vigore delle precedenti normative.
Ne deriva, pertanto, ai fini che ci occupano, che il termine di riferimento è quello fissato dal giudice nella ordinanza di rilascio immobile tanto più se il tutto si legge in relazione alla modifica dell’art. 56 l. 392/78 avvenuta nel 2004.
Giusta quanto sopra, mi domandavo se era stato pubblicato qualcosa contenente un diverso orientamento
 

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