Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Persone estranee possono sicuramente immischiarsi nel gioco, e Vi dirò di più ci sono persone che lo fanno di mestiere.
Trattasi di personaggi assai poco raccomandabili, gente che vive mettendo in preventivo pure di passare qualche anno in galera.
In ogni comunità esistono e le aste le seguono tutte.

Acquistano queste quote anche minime, ma che se ne fanno direbbe uno..?

Ebbene una volta acquistata la proprietà è indivisa quindi di tutti e di nessuno.
Questi nel bene ci fanno i loro porci comodi, un esempio..? ( visto e capitato) mettono all'interno della proprietà (nel caso in questione casa indipendente) cani di razze feroci, oppure continuano a sporcare l'immobile, al fine di cercare di "incancrenire" al massimo i rapporti con gli altri eredi..
Lo scopo di tutto questo..?
O mi svendi le tue quote o ti compri (salatissima) la mia.
Io non venderei nulla (direttamente) a questi soggetti:
Si chiede al giudice un asta per vendere l'immobile intero e dividere il ricavato per il numero dei proprietari.
Magari sono io che mi ricompro la casa per intero.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
divisione... ora trovo le definizioni da qualche parte.

Eccole in caso di eredità:

Divisione giudizialeTorna su

In caso di divisione giudiziale, il Giudice redige il progetto di divisione avvalendosi, soprattutto per le operazioni di stima dei beni che compongono la massa, di esperti che egli può liberamente nominare.
Una volta definito il progetto di divisione, il Giudice lo deposita in Cancelleria, in modo che tutti i coeredi che partecipano al giudizio possano prenderne visione.
Il Giudice fissa inoltre un’udienza per la discussione del progetto, cui sono invitati a partecipare tutti i coeredi.

  • Se un coerede non partecipa all’udienza, la mancata partecipazione equivale all’accettazione del progetto divisionale predisposto dal Giudice.
  • Se all’udienza fissata dal Giudice non sorgono contestazioni, il Giudice approva il progetto di divisione dichiarandolo esecutivo e stabilisce le modalità con cui i lotti verranno attribuiti a ciascun coerede.
  • Se sorgono contestazioni sul progetto di divisione (come potrebbe essere, ad esempio, la stima di un bene), viene instaurato un vero e proprio giudizio al termine del quale il Giudice modifica il progetto divisionale e decide sulle contestazioni con un’apposita sentenza.
Dopo che eventuali contestazioni sono state risolte e il progetto divisionale è stato dichiarato esecutivo, le singole porzioni possono essere attribuite a ciascun coerede.
Se i coeredi hanno quote tra loro diverse, le porzioni (che quindi avranno valore tra di loro diverso) vengono assegnate direttamente ai coeredi cui spettano. Se, invece, i coeredi concorrono tutti in misura uguale (ad esempio, tre eredi che concorrono ciascuno per un terzo) e non trovano un accordo sulla ripartizione, l’assegnazione di ciascuna porzione avverrà mediante estrazione a sorte.

Comunque ho trovato conferma di quanto dice Progetto e Che casa in molti testi, quindi devo approfondire... la questione cozza con la mia esperienza personale ma effettivamente l'immobile era divisibilissimo in quote da 50% l'una, quindi magari è per quello che il giudice e il curatore si son dovuti rimangiare la decisione.... ;)
 
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CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
divisione... ora trovo le definizioni da qualche parte.

Eccole in caso di eredità:



Comunque ho trovato conferma di quanto dice Progetto e Che casa in molti testi, quindi devo approfondire... la questione cozza con la mia esperienza personale ma effettivamente l'immobile era divisibilissimo in quote da 50% l'una, quindi magari è per quello che il giudice e il curatore si son dovuti rimangiare la decisione.... ;)

In realtà Ponz sto cercando anch'io di approfondire e benchè emerga da un'analisi sommaria delle considerazioni presenti su internet un nutrito numero di casi che sembrerebbero propendere per un certo tipo di procedura (la possibilità di vendere l'intero) che è poi quella che ho affrontato nella mia esperienza, è altrettanto vero che attingendo dalla mia libreria un testo specifico e recente vi ho rilevato quanto segue:

"L'espropriazione ex artt. 599 ss. c.p.c concerne, per consolidata opinione, solo la quota (ideale) del bene indiviso spettante al debitore, sebbene l'espressione codicistica "espropriazione di beni indivisi" e la formulazione letterale dell'art. 599, comma 1, c.p.c. secondo cui "possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore" possano ingenerare l'equivoco che il Legislatore processuale abbia inteso riferirsi all'espropriazione dell'intero bene indiviso.
E' la quota di spettanza del debitore nei cui confronti il creditore ha un titolo esecutivo che può essere assoggettata a espropriazione, considerando che anche una quota ai sensi dell'art. 2740 c.c. garantisce il creditore.
Inoltre, il creditore di uno dei comproprietari ha anche la possibilità di richiedere in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 c.c., la divisione giudiziale del bene comune, per poi successivamente agire esecutivamente sul lotto assegnato al debitore in base alle regole processuali ordinarie" (A. Travi).

E' possibile che quindi gli articoli del c.p.c. citati da @Bastimento si riferiscano solo all'impossibilità del creditore di pignorare null'altro all'infuori delle quote di spettanza del debitore e che poi la divisione della comunione dipenda dalla valutazione del giudice in merito alla mancanza di accordo tra chi concorre alla medesima comunione, qualora l'unica strada ritenuta percorribile sia quella della divisione giudiziale?
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
il diritto fallimentare (e il cpc poi...) è peso peso.... poi c'è la pratica... e il diritto spesso viene piegato alla stessa :D
 

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