luczan

Membro Junior
Professionista
Avuto in passato analoga vicenda portata avanti anche a livello di legali, a causa di sopravvenuta incompatibilità tra coinquilini, che avevano liberamente stipulato il contratto.

La disdetta anticipata di uno solo dei conduttori firmatari è nei confronti del locatore" tamquam non esset", registrata o meno e non libera in alcun modo dalla solidarietà nei confronti del locatore per il pagamento dell'intero canone.

Diverso è il caso di disdetta espressa dal singolo conduttore alla naturale scadenza del contratto, in questo caso il contratto si risolve.
In pratica in caso di rinnovo o proroga il consenso deve essere unanime.

Onde evitare problemi alla radice, in questo tipo di contratti ormai inserirsco sempre una specifica clausola che richiama ciò (anche se la tutela per il locatore è prevista ex lege e sostanzialmente riguarda più che altro i rapporti interni fra i conduttori e sarebbe estranea alle clausole contrattuali che riguardano esclusivamente i patti fra le parti contraenti).
In altri termini richiamo i conduttori alle loro responsabilità assunte con la firma del contratto, nel loro esclusivo interesse.
 

luczan

Membro Junior
Professionista
Questa è la clausola, che oltrettutto "blinda" i singoli conduttori nel senso che con la sottoscrizione si impegnano tutti reciprocamente.

CLAUSOLA:
" (Recesso del conduttore). In base al disposto dell'art. 4, L. n. 392/1978- i conduttori prendono atto che il recesso anticipato è possibile solo se richiesto formalmente ed eseguito da entrambi i conduttori. I conduttori con la sottoscrizione del presente contratto si obbligano sin da ora reciprocamente a che In ogni caso, il conduttore, che voglia recedere unilateralmente, è comunque tenuto al pagamento della quota di canone e spese di sua competenza fino alla scadenza della locazione e che quindi l'altro conduttore ancora dimorante ha pieno diritto di regresso per la quota eventualmente anticipata e che deve comunque essere pagata al locatore.
In caso di proroga ultraannuale, la stessa non sarà possibile e lo stesso contratto sarà cessato alla scadenza anche nel caso un solo conduttore comunichi al locatore che non intenda prorogare il rapporto."
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Scusa mi dai i riferimenti? Perché mi é capitato da privato il caso da te descritto. In agenzia delle entrate e nella prassi nessuno sa di questa cosa. Con la disdetta specialmente in affitti "a stanze" tutto ciò mi é nuovo. Quando esci dal contratto sei fuori da tutto se non per il pregresso. Tutta la trafila allora a cosa serve?[DOUBLEPOST=1411375694,1411375615][/DOUBLEPOST]Però aggiungo che nel mio caso particolare al posto mio é già subentrata in toto un'altra persona.[DOUBLEPOST=1411375835][/DOUBLEPOST]Tralaltro alcuni locatori ti danno la possibilità di perdere la caparra e andar via nell'immediato. Quindi credo che non ci sia una regola generale. E se dovesse esserci la disconosco e ti chiedo di indicarla. Grazie mille[DOUBLEPOST=1411375893][/DOUBLEPOST]Per me una clausola del genere non é nemmeno cosi legale........
 

luczan

Membro Junior
Professionista
Questo non riguarda affitti di stanze in cui vi sono più contratti, ma dove sono stipulati unici contratti con più conduttori.
Se subentra un altro soggetto conduttore non c'è problema, si sostituisce il conduttore receduto, a menon che il locatore non abbia sottoscritto il contratto intuitu personae (cioè sottoscritto per i particolari rapporti fiduciari esistenti con il o i conduttori).
E' anche chiaro che se esiste accordo tra locatore e conduttori tutto si può modificare, accettare, transare, ecc.
La clausola è perfettamente legale, scritta o meno, in quanto la solidarietà è prevista per Legge.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Ok per la prima parte allora é come di norma funziona. Per il resto la solidarietà si ma se l'inquilino recedere e il locatore ne prende atto e conferma il recesso per il futuro non ci sono più obblighi tra le parti. Il contratto é risolto per recesso accettato dal locatore. Come puó l'inquilino restare obbligato?esiste una norma specifica a parte la solidarietà che tutti sappiamo?
 

luczan

Membro Junior
Professionista
Se il recesso/subentro parziale è accettato dal locatore, non ci sono problemi: ciò libera il conduttore receduto.
La clausola è prevista:
- per ignoranza: molto spesso i conduttori firmano senza sapere la loro reale posizione giuridica. Nella realtà questo compoorta che uno recede e non paghi più e gli altri paghino solo la loro "quota". L'effetto della clausola è che un locatore vuole evitare di trovarsi, come ormai succede, a ricevere pagamenti parziali dai conduttori superstiti e questi non paghino l'intero ed il receduto si rifiuti di farlo.
Un avvocato mi ha richiesto di inserirla così "expressis verbis" per tutelare la propria figlia studentessa in quanto aveva almeno titolo (in quanto esplicitamente inserito in contratto) per andare a chiedere in rivalsa, quanto eventualmente doveva pagare per solidarietà, in caso di rifiuto di altra coconduttrice.
In tal modo l'avvocato si precostituiva un idonea documentazione giuridica a supporto in caso di rivalsa.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Bene ora hai spiegato meglio. Direi che siamo appunto in un caso singolo(una norma di legge ad hoc come immaginavo non esiste se non quella della solidarietà per cui siamo pacificamente d'accordo). Nel caso in cui il co-conduttore dia disdetta e non vi sia accordo con il locatore é normale che chi rimane deve pagare l'intero importo. Invece di scrivere una clausola lunga un km solo perché l'ha "suggerita"ad hoc un avvocato inserirei due semplici righe in accordo tra le parti nel caso di possibili recessi da parte di uno dei conduttori.
 

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