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4 anni senza pagare il mutuo e voluto pignoramento-Dopo quanto tempo la banca procede?
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<blockquote data-quote="America_USA" data-source="post: 592124" data-attributes="member: 75869"><p>[USER=63284]@davideboschi[/USER] Grazie mile per sua risposta. Ma ho la stessa domanda per voi:</p><p></p><p>"nel 2016 La Cassazione ha emesso una sentenza che cambia il precedente orientamento in merito al diritto della ex-moglie di abitare la casa coniugale pur in presenza di un pignoramento da parte della banca perche <a href="https://www.laleggepertutti.it/118679_lipoteca-della-banca-prevale-sullassegnazione-della-casa-coniugale" target="_blank"><u>L’ipoteca della banca prevale sull’assegnazione della casa coniugale</u></a>, se la ipoteca della banca è stata trascritta prima della sentenza di separazione/divorzio."</p><p></p><p>la sentenza di separazione seganala che la casa le è stata assegnata a lei in quanto mio figlio vivi lì. Ma in questo articolo si legge:</p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong><strong>Prevale l’ipoteca della banca trascritta prima della sentenza</strong></strong></span></p><p>C’è un altro aspetto molto importante di cui tenere conto. La Cassazione quest’anno ha emesso una sentenza che cambia il precedente orientamento in merito al diritto della moglie di abitare la casa coniugale pur in presenza di un pignoramento da parte della banca. Ci spieghiamo meglio. Prima di questa sentenza la giurisprudenza riteneva che, se anche l’immobile di proprietà del marito, adibito a casa coniugale, fosse stato <strong>ipotecato dalla banca </strong>prima della separazione, la moglie avrebbe comunque mantenuto il diritto di rimanervi a patto che avesse trascritto la sentenza di separazione/divorzio (con l’aggiudicazione dell’immobile in suo favore) prima della trascrizione del pignoramento. Questo significava che, a prescindere dal momento in cui la banca avesse iscritto l’ipoteca, la moglie poteva rimanere dentro la casa nonostante la stessa fosse stata aggiudicata all’asta a un terzo offerente. Questo indirizzo però è cambiato. Secondo la Cassazione, ora, prevale sempre l’ipoteca se anteriore alla trascrizione della sentenza di separazione/divorzio. Il che avviene quasi sempre, atteso che detta ipoteca viene iscritta nel momento in cui viene concesso il mutuo (tant’è che si chiama <strong>mutuo ipotecario</strong>). Con la conseguenza che oggi, l’unica carta che ha la ex moglie per potersi tutelare dal pignoramento della banca – per mancato pagamento delle rate del mutuo – è querelare l’ex marito, ma dovrà comunque liberare l’immobile in favore dell’eventuale aggiudicatario all’asta (leggi <a href="https://www.laleggepertutti.it/118679_lipoteca-della-banca-prevale-sullassegnazione-della-casa-coniugale" target="_blank"><u>L’ipoteca della banca prevale sull’assegnazione della casa coniugale</u></a>).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="America_USA, post: 592124, member: 75869"] [USER=63284]@davideboschi[/USER] Grazie mile per sua risposta. Ma ho la stessa domanda per voi: "nel 2016 La Cassazione ha emesso una sentenza che cambia il precedente orientamento in merito al diritto della ex-moglie di abitare la casa coniugale pur in presenza di un pignoramento da parte della banca perche [URL='https://www.laleggepertutti.it/118679_lipoteca-della-banca-prevale-sullassegnazione-della-casa-coniugale'][U]L’ipoteca della banca prevale sull’assegnazione della casa coniugale[/U][/URL], se la ipoteca della banca è stata trascritta prima della sentenza di separazione/divorzio." la sentenza di separazione seganala che la casa le è stata assegnata a lei in quanto mio figlio vivi lì. Ma in questo articolo si legge: [SIZE=5][B][B]Prevale l’ipoteca della banca trascritta prima della sentenza[/B][/B][/SIZE] C’è un altro aspetto molto importante di cui tenere conto. La Cassazione quest’anno ha emesso una sentenza che cambia il precedente orientamento in merito al diritto della moglie di abitare la casa coniugale pur in presenza di un pignoramento da parte della banca. Ci spieghiamo meglio. Prima di questa sentenza la giurisprudenza riteneva che, se anche l’immobile di proprietà del marito, adibito a casa coniugale, fosse stato [B]ipotecato dalla banca [/B]prima della separazione, la moglie avrebbe comunque mantenuto il diritto di rimanervi a patto che avesse trascritto la sentenza di separazione/divorzio (con l’aggiudicazione dell’immobile in suo favore) prima della trascrizione del pignoramento. Questo significava che, a prescindere dal momento in cui la banca avesse iscritto l’ipoteca, la moglie poteva rimanere dentro la casa nonostante la stessa fosse stata aggiudicata all’asta a un terzo offerente. Questo indirizzo però è cambiato. Secondo la Cassazione, ora, prevale sempre l’ipoteca se anteriore alla trascrizione della sentenza di separazione/divorzio. Il che avviene quasi sempre, atteso che detta ipoteca viene iscritta nel momento in cui viene concesso il mutuo (tant’è che si chiama [B]mutuo ipotecario[/B]). Con la conseguenza che oggi, l’unica carta che ha la ex moglie per potersi tutelare dal pignoramento della banca – per mancato pagamento delle rate del mutuo – è querelare l’ex marito, ma dovrà comunque liberare l’immobile in favore dell’eventuale aggiudicatario all’asta (leggi [URL='https://www.laleggepertutti.it/118679_lipoteca-della-banca-prevale-sullassegnazione-della-casa-coniugale'][U]L’ipoteca della banca prevale sull’assegnazione della casa coniugale[/U][/URL]). [/QUOTE]
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