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<blockquote data-quote="il_dalfo" data-source="post: 580750" data-attributes="member: 74968"><p>Analizzando la domanda iniziale ed i successivi interventi non mi son fatto convinto che gli eredi siano solo i tre fratelli che già han firmato. Di certo 'obbligo che si sono assunti (quantomeno per la loro quota di legittima) li carica dell'onere di comunicare la successione per tempo al fine di arrivare a rogito quali proprietari e poter firmare.</p><p></p><p>Resto sconcertato dal fatto che l'assemblea condominiale e/o l'amministratore condominiale (se esistente) possano aver firmato/accettato l'alienazione del bene senza che vi fosse prima la decisione all'unanimità riportate in calce sul verbale dell'assemblea. Mi stupirebbe che l'eventuale amministratore avesse permesso a non aventi causa di votare in tal senso ed ancor di più mi stupirebbe se l'amministratore avesse firmato per conto del condominio.</p><p></p><p>Nella pratica, come amministratore: convoco assemblea condominiale. Ottengo l'ok dei 1000 millesimi (con presenti e deleghe). Il tutto è riportato sul verbale e solo successivamente si firma una proposta.</p><p></p><p></p><p>Col retratto successorio (se esercitato) l'eventuale ulteriore coerede subentra nell'acquisto al terzo (può farlo anche a trascrizione avvenuta...), sicchè decidesse per non alienare la propria quota, ecco che il bene non potrebbe comunque essere ceduto (o meglio l'atto sarebbe nullo).</p><p></p><p>La soluzione per evitare tutto sto marasma, è quella di acquistare le singole quote utilizzando l'opzione d'acquisto gratuita: una volta che tutti (anche i non aventi diritto) mi hanno accordato il loro benestare alla cessione, firmo per accettazione.</p><p></p><p>per quanto, posso testimoniare su un caso d'un paio d'anni or sono: acquisite le quote dei vari condomini, l'interessato si vedeva negare l'alienazione per un solo condomino recalcitrante. Fatta istanza in tribunale, il giudice obbligò a vendere la quota necessaria. Trattavasi di guardiola custode (circa 4 mq e della porzione di fine pianerottolo che serviva l'ingresso all'appartamento dell'acquirente e della guardiola stessa. Presumo che l'obbligo a vendere sia stato possibile per la quasi irrilevante consistenza degli oggetti in essere)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il_dalfo, post: 580750, member: 74968"] Analizzando la domanda iniziale ed i successivi interventi non mi son fatto convinto che gli eredi siano solo i tre fratelli che già han firmato. Di certo 'obbligo che si sono assunti (quantomeno per la loro quota di legittima) li carica dell'onere di comunicare la successione per tempo al fine di arrivare a rogito quali proprietari e poter firmare. Resto sconcertato dal fatto che l'assemblea condominiale e/o l'amministratore condominiale (se esistente) possano aver firmato/accettato l'alienazione del bene senza che vi fosse prima la decisione all'unanimità riportate in calce sul verbale dell'assemblea. Mi stupirebbe che l'eventuale amministratore avesse permesso a non aventi causa di votare in tal senso ed ancor di più mi stupirebbe se l'amministratore avesse firmato per conto del condominio. Nella pratica, come amministratore: convoco assemblea condominiale. Ottengo l'ok dei 1000 millesimi (con presenti e deleghe). Il tutto è riportato sul verbale e solo successivamente si firma una proposta. Col retratto successorio (se esercitato) l'eventuale ulteriore coerede subentra nell'acquisto al terzo (può farlo anche a trascrizione avvenuta...), sicchè decidesse per non alienare la propria quota, ecco che il bene non potrebbe comunque essere ceduto (o meglio l'atto sarebbe nullo). La soluzione per evitare tutto sto marasma, è quella di acquistare le singole quote utilizzando l'opzione d'acquisto gratuita: una volta che tutti (anche i non aventi diritto) mi hanno accordato il loro benestare alla cessione, firmo per accettazione. per quanto, posso testimoniare su un caso d'un paio d'anni or sono: acquisite le quote dei vari condomini, l'interessato si vedeva negare l'alienazione per un solo condomino recalcitrante. Fatta istanza in tribunale, il giudice obbligò a vendere la quota necessaria. Trattavasi di guardiola custode (circa 4 mq e della porzione di fine pianerottolo che serviva l'ingresso all'appartamento dell'acquirente e della guardiola stessa. Presumo che l'obbligo a vendere sia stato possibile per la quasi irrilevante consistenza degli oggetti in essere) [/QUOTE]
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