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Acquisto parte di immobile dagli altri eredi

Discussione in 'Spazio Città Argomenti legati al Territorio' iniziata da fabrizio71, 14 Ott 2009.

  1. fabrizio71 Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Buongiorno, sarei intenzionato ad acquistare parte di un immobile da parte degli altri eredi che per me sarebbe seconda casa.
    Premetto che siamo in ottimi rapporti , abbiamo completato la successione regolarmente pertanto è necessaria una compravendita oppure esiste qualche alternativa visto che si tratta di eredità e quindi sussiste un regime fiscale più agevolato?
    Un grazie a tutti


  2. Roby Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Potrebbedo donarti le loro quote ma te lo sconsiglio vivamente in caso di rivendita dell'immobile.

  3. Maurizio Zucchetti Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Sono d'accordo! :ok: :accordo:
    Arrivandoti per donazione, venderla sarà complicatissimo! :wall:

    ;-)

  4. lami Membro Ordinario

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Se nell'asse ereditario c'è soltanto quell'immobile, gli altri eredi potrebbero fare rinuncia all'eredità in tuo favore, ma, se ci sono altri immobili non è il caso perchè non si può rinunciare soltanto ad una parte, ma lo si deve fare con tutta l'eredità.

  5. fabrizio71 Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Prima di tutto un grazie a tutti i suggerimenti , scusate la mia ignoranza in materia ma potreste dirmi per quale motivo in caso di donazione diventa così complicata l'eventuale successiva compravendita? Perchè in un secondo momento il "donatore" potrebbe ripensarci e riprendersi tutto??? Avete dei riferimenti normativi in merito perchè per me è veramente "arabo". un grazie di cuore a tutti

    Fabrizio Ge :wall:

  6. lami Membro Ordinario

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    ti cito testualmente:

    Le difficoltà poste dagli acquirenti e dagli Istituti mutuanti trovano fondamento nell’azione di riduzione della donazione che può essere intrapresa, entro dieci anni dalla morte del donante, dagli eredi cosiddetti legittimari, cioè ai quali la legge riserva una quota di eredità, qualora la donazione li privi della quota loro riservata.

    Tale azione di riduzione, se vittoriosa e previa escussione dei beni del donatario, potrebbe comportare per l’incauto acquirente, entro venti anni dalla trascrizione della donazione, il rischio di dover restituire l’immobile o l’equivalente in denaro, agli eredi non soddisfatti nei loro diritti successori.

    A nulla valgono eventuali dichiarazioni preventive di rinuncia fatte sottoscrivere (patti successori vietati dall’art. 458 C.C.), infatti i legittimari non possono rinunciare al loro diritto finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

    Altrettanto rischiosa è! la riso luzione della donazione, una sorta di retrodonazione che da un lato raddoppia il problema, dall’altro espone al rischio di una azione di simulazione intentata dai legittimari.

    Infine il coniuge e i parenti in linea retta hanno la possibilità di opporsi alla donazione, con atto notificato al donatario o ai suoi aventi causa e trascritto nei pubblici registri.
    Attraverso tale atto i legittimari impediscono che il decorso dei venti anni consolidi in capo agli aventi causa i diritti da essi acquistati.
    Il diritto di opposizione alla donazione è personale e conserva efficacia per venti anni dalla sua trascrizione, che può essere rinnovata prima della scadenza.
    Al diritto di opposizione si può rinunciare e la rinuncia comporta una tutela per gli aventi causa dal donatario trascorso il suddetto termine dei venti anni.
    Resta comunque in facoltà dei legittimari, nel ventennio, revocare l'opposizione (o la rinuncia all'opposizione), ponendo nel nulla con effetti ex nunc la loro precedente manifestazione di volontà, richiedendo quindi la cancellazione della trascrizione.


    come puoi vedere è più rischioso che conveniente.......
    Personalmente ho sperimentato che le banche sono molto restie ad accordare un mutuo sull'acquisto di un immobile sulla cui storia ci sia una donazione! :wall: :wall:

  7. lami Membro Ordinario

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    dimenticavo .....
    L'immobile oggetto di donazione può potenzialmente essere venduto se il possibile acquirente non deve ricorrere ad un mutuo e se riesci a dimostrargli che tutti gli eredi sono stati giustamente soddisfatti.
    Tutto questo se il donante è già deceduto.
    Altrimenti se il donante è ancora in vita, puoi far annullare la donazione per entrare in proprietà dell'immobile con un atto di vendita.

    A Roby piace questo elemento.
  8. noelferra Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Purtroippo devi fare assolutamente l'atto di acquisto.
    Le altre soluzioni sono tutte dei pagliativi, che potrebbero poi rivolgersi contro te stesso.
    Trova semmai qualke escamotage per la prima casa, un figlio, la moglie, cambio di domicilio e residenza, con il Notaio puoi trovare una soluzione se esiste.
    Cordialmente
    Noel

  9. momikk Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Resuscito questo blog perchè ho un dubbio.
    Nel caso siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione ma il donante sia ancora in vita è necessario attendere ancora i 10 anni dalla data della morte o essendo trascorsi i 20 anni è tutto a posto e si può vendere?

  10. Umberto Granducato Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Sono sufficienti i 20 anni :accordo:

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