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Agenti immobiliari e compromessi

Discussione in 'Esercitare la Professione di Agente Immobiliare' iniziata da Bagudi, 2 Feb 2012.

  1. Bagudi Moderatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    [FONT=Georgia,Times New Roman,Times,serif]Qualcuno sa che sentenza della Cassazione sia???




    Conservare compromessi
    [/FONT]
    [FONT=Georgia,Times New Roman,Times,serif]Senza preliminari si rischia anche reclusione | Italia[/FONT]


    [FONT=Georgia,Times New Roman,Times,serif]L'agente immobiliare deve conservare tra la documentazione contabile i preliminari d'acquisto. Obiettivo di tale obbligo è di permettere accertamenti fiscali, anche perchè è sul prezzo finale che si calcolano sia la provvigione che il costo deducibile per il cliente che l'ha pagata.

    In mancanza dei cosiddetti "compromessi" si rischia il reato di "occultamento o distruzione di documenti contabili" al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Reato punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni.



    Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione su un caso riguardante tre preliminari da parte di un mediatore a cui erano seguiti altrettanti rogiti in cui si dichiaravano prezzi di compravendita inferiori a quelli effettivamente versati, anche al fine di dichiarare la riscossione di provvigioni inferiori.
    Interpretazione per nulla scontata, visto che nell'udienza preliminare si era invece dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'agente imputato.
    Per gli immobili non residenziali, infatti, la tassazione delle compravendite avviene in base a quanto effettivamente pagato e non in base al valore catastale dell'unità immobiliare. Inoltre, il pagamento della provvigione viene solitamente effettuato al momento della firma del compromesso d'acquisto, spesso redatto su moduli forniti dall'agenzia e firmati in presenza del mediatore.
    Aspetto, questo, che rende punibile anche l'acquirente che ha collaborato con l'agente immobiliare alla sottostima di valore al rogito.
    [/FONT]

  2. Alessandraa Membro Ordinario

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 17.01.2012, n. 1377

    Ti riferivi a questo?

  3. Bagudi Moderatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare

    Si, grazie.

  4. Alessandraa Membro Ordinario

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
  5. StLegaleDeValeriRoma Membro Attivo

    Qualifica:
    Altro Professionista
    La sentenza della Cassazione penale n. 1377 del 17 gennaio scorso, vi ricordo è una decisione dei giudici di legittimità e non è legge pur applicandone i principi, non fa una piega leggendola nella sua interezza, e brevità, il che è consigliabile per chi esercita la professione di Agenti Immobiliari con la necessaria professionalità.:applauso::applauso:
    Le prescrizioni dell'art. 10 del Decreto Lgs. 74 del 2000 sono applicabili ovviamente anche ai mediatori soggetti come tutti noi ai controlli fiscali del beneamato fisco.
    Luigi De Valeri:accordo:

    A Bagudi piace questo elemento.
  6. Tobia Membro Attivo

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    buono a sapersi..

  7. Alessandraa Membro Ordinario

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Una volta le sentenze costituivano un "precedente".....:lol::lol:

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