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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 402535" data-attributes="member: 31598"><p>In tutti i contratti di locazione immobiliare, in genere, è presente la clausola. "<em>Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto</em>". Non è indispensabile registrare la scrittura privata di garanzia: la registrazione dell’atto è data semplicemente dalla necessità di superare eventuali contestazioni che potessero sorgere successivamente (ad es. smarrimento del documento). La registrazione è un adempimento di natura fiscale, connesso all’imposta di registro, avente valore di strumento idoneo ad attribuire all’atto data certa rispetto ai terzi. La norma codicistica (art. 2704, primo comma), infatti recita: “<em>La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo a terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata […]</em>”.</p><p></p><p>Pertanto, nel caso in cui si intendesse registrare la garanzia personale prestata da persone fisiche, occorrerà versare:</p><p></p><p>a) l’imposta di registro sulla garanzia (importo di garanzia x 0,50% con minimo di € 200,00) = Modello F23 (cod. trib. 109T);</p><p></p><p>b) l’imposta di registro in misura fissa (€ 67,00) sull’atto integrativo del precedente contratto = Modello F23 (cod. trib. 109T):</p><p></p><p>c) l'imposta di bollo (€ 16,00 per ogni quattro facciate o cento righe).</p><p></p><p><u>Nota:</u> la risoluzione n°14/2014 non ha ancora istituito un codice tributo per il versamento mediante il modello F24 Elide dell’imposta di registro in caso di integrazioni contrattuali e sulla garanzia.</p><p></p><p>E su questa nota (stremata dal Golgota fiscale italiano), chiudo qui e scappo in stazione. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/nature/blossom.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":fiore:" title="Fiore :fiore:" data-shortname=":fiore:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 402535, member: 31598"] In tutti i contratti di locazione immobiliare, in genere, è presente la clausola. "[I]Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto[/I]". Non è indispensabile registrare la scrittura privata di garanzia: la registrazione dell’atto è data semplicemente dalla necessità di superare eventuali contestazioni che potessero sorgere successivamente (ad es. smarrimento del documento). La registrazione è un adempimento di natura fiscale, connesso all’imposta di registro, avente valore di strumento idoneo ad attribuire all’atto data certa rispetto ai terzi. La norma codicistica (art. 2704, primo comma), infatti recita: “[I]La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo a terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata […][/I]”. Pertanto, nel caso in cui si intendesse registrare la garanzia personale prestata da persone fisiche, occorrerà versare: a) l’imposta di registro sulla garanzia (importo di garanzia x 0,50% con minimo di € 200,00) = Modello F23 (cod. trib. 109T); b) l’imposta di registro in misura fissa (€ 67,00) sull’atto integrativo del precedente contratto = Modello F23 (cod. trib. 109T): c) l'imposta di bollo (€ 16,00 per ogni quattro facciate o cento righe). [U]Nota:[/U] la risoluzione n°14/2014 non ha ancora istituito un codice tributo per il versamento mediante il modello F24 Elide dell’imposta di registro in caso di integrazioni contrattuali e sulla garanzia. E su questa nota (stremata dal Golgota fiscale italiano), chiudo qui e scappo in stazione. :fiore: [/QUOTE]
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