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Ape e libretto caldaia
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 410813" data-attributes="member: 31598"><p>Gli attestati di prestazione energetica hanno una durata temporale decennale dal momento del rilascio, salvo che sull’immobile vengano effettuati interventi di ristrutturazione tali da modificare la sua classe energetica (sostituzione degli infissi ecc.). Tale validità è peraltro subordinata “<strong><em>al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, </em></strong><em>in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.<strong> Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. </strong>A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica</em>”: questo è quanto si legge al co. 5 dell’art. 6 del D.Lgs. 192/2005.</p><p></p><p>Ne consegue che se, entro il suddetto termine, viene regolarizzata la situazione ed effettuato il controllo, allora viene rimossa la causa di decadenza: l’attestato mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza. Di contro, se la regolarizzazione avviene oltre il suddetto termine di legge, il documento energetico, ormai decaduto, non può più essere utilizzato, perde efficacia e si ritiene dovrà essere rilasciato un nuovo attestato.</p><p></p><p>Questa è la ragione per cui all’APE devono essere allegati (in originale o in copia) i libretti d’impianto: ai fini di consentire il controllo della sussistenza di una di quelle condizioni suindicate cui è subordinata la validità dell’APE.</p><p></p><p>Il tecnico che redige l’APE può rilasciare anche più di un esemplare originale (a me, ad esempio, l’ultimo certificatore a cui mi sono rivolta, senza che ne facessi esplicita richiesta, mi ha rilasciato tre esemplari per ogni unità immobiliare). L’art. 6 del D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005 è stato oggetto di ulteriori modifiche apportate dal DL 145/2013 (il c.d. “Decreto Destinazione Italia”) che, al nuovo co. 3, adesso così recita: “<em>Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei <strong>nuovi contratti di locazione</strong> di edifici o <strong>di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato</strong>, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici</em>”. Va detto altresì che è stato esteso l’obbligo di rendere disponibile l’APE al potenziale locatario sin dall’inizio delle trattative, quindi, di consegnarlo (si ritiene in originale o in copia) alla chiusura delle stesse (co. 2 del citato art. 6), vale a dire al momento della stipula del contratto.</p><p></p><p></p><p></p><p>I parametri di potenza, efficienza e tolleranza sono indicati nel DPR n°74 del 16 aprile 2013 (ripreso dal decreto del 10 febbraio 2014 del Ministero dello sviluppo economico), che, all’art. 8 (<em>Controllo dell’efficienza energetica degli <strong>impianti termici</strong></em>), co. 9, così recita: “<em>Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori al 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa</em>”.</p><p></p><p>Si presti attenzione all’utilizzo del termine “<strong>impianto termico</strong>”. Si definisce impianto termico, secondo l’ultima definizione introdotta dalla legge n°90 del 2013 che ha modificato il D.Lgs 192/2005, “<em>ogni impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. <strong>Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate</strong></em>”.</p><p></p><p>Si ricorda, per completezza, che dal 02/10/2014 è cambiata anche la metodologia di calcolo utilizzata per l’APE, con l’introduzione del parametro “illuminazione” (e relativo metodo di calcolo): sono entrate in vigore le nuove parti 1 e 2 delle norme UNI/TS 11300 per il calcolo del bilancio energetico, valide su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Regione Lombardia, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 410813, member: 31598"] Gli attestati di prestazione energetica hanno una durata temporale decennale dal momento del rilascio, salvo che sull’immobile vengano effettuati interventi di ristrutturazione tali da modificare la sua classe energetica (sostituzione degli infissi ecc.). Tale validità è peraltro subordinata “[B][I]al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, [/I][/B][I]in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.[B] Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. [/B]A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica[/I]”: questo è quanto si legge al co. 5 dell’art. 6 del D.Lgs. 192/2005. Ne consegue che se, entro il suddetto termine, viene regolarizzata la situazione ed effettuato il controllo, allora viene rimossa la causa di decadenza: l’attestato mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza. Di contro, se la regolarizzazione avviene oltre il suddetto termine di legge, il documento energetico, ormai decaduto, non può più essere utilizzato, perde efficacia e si ritiene dovrà essere rilasciato un nuovo attestato. Questa è la ragione per cui all’APE devono essere allegati (in originale o in copia) i libretti d’impianto: ai fini di consentire il controllo della sussistenza di una di quelle condizioni suindicate cui è subordinata la validità dell’APE. Il tecnico che redige l’APE può rilasciare anche più di un esemplare originale (a me, ad esempio, l’ultimo certificatore a cui mi sono rivolta, senza che ne facessi esplicita richiesta, mi ha rilasciato tre esemplari per ogni unità immobiliare). L’art. 6 del D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005 è stato oggetto di ulteriori modifiche apportate dal DL 145/2013 (il c.d. “Decreto Destinazione Italia”) che, al nuovo co. 3, adesso così recita: “[I]Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei [B]nuovi contratti di locazione[/B] di edifici o [B]di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato[/B], in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici[/I]”. Va detto altresì che è stato esteso l’obbligo di rendere disponibile l’APE al potenziale locatario sin dall’inizio delle trattative, quindi, di consegnarlo (si ritiene in originale o in copia) alla chiusura delle stesse (co. 2 del citato art. 6), vale a dire al momento della stipula del contratto. I parametri di potenza, efficienza e tolleranza sono indicati nel DPR n°74 del 16 aprile 2013 (ripreso dal decreto del 10 febbraio 2014 del Ministero dello sviluppo economico), che, all’art. 8 ([I]Controllo dell’efficienza energetica degli [B]impianti termici[/B][/I]), co. 9, così recita: “[I]Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori al 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa[/I]”. Si presti attenzione all’utilizzo del termine “[B]impianto termico[/B]”. Si definisce impianto termico, secondo l’ultima definizione introdotta dalla legge n°90 del 2013 che ha modificato il D.Lgs 192/2005, “[I]ogni impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. [B]Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate[/B][/I]”. Si ricorda, per completezza, che dal 02/10/2014 è cambiata anche la metodologia di calcolo utilizzata per l’APE, con l’introduzione del parametro “illuminazione” (e relativo metodo di calcolo): sono entrate in vigore le nuove parti 1 e 2 delle norme UNI/TS 11300 per il calcolo del bilancio energetico, valide su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Regione Lombardia, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano. [/QUOTE]
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