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Testo
<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 411204" data-attributes="member: 6214"><p>Ho cominciato a frequentare 5 anni fa immobilio, proprio per documentarmi su questi aspetti legati alla L. 412, DL 192, e compagnia cantando: in questo ultimo anno mi sono distratto un pò, e mi ritrovo una serie di modifiche ... al limite dell'assurdo.</p><p></p><p>1) Sugli obblighi di allegazione della ACE/APE si sono susseguiti una raffica di emendamenti, abrogazioni, reintroduzioni, precisazioni dove nemmeno su "normattiva" sono riusciti a tenere aggiornati all'ultima disposizione i vari DL correlati che si incrociano. </p><p>2) Sulla attuale versione del DL 192/2005 all'art. 6 c. 5 si conclude effettivamente che i libretti d'impianto, in originale o in copia, si allegano alla APE. Ma questo in relazione alla validità temporale della APE stessa, che verrebbe a scadere al 31.12 dell'anno in cui venisse a mancare la verifica prevista dalle disposizioni: non capisco quindi la relazione con il rogito e la richiesta del notaio.</p><p>3) Fa bene il notaio a cautelare il cliente acquirente, ma è pur vero che a questo punto il venditore potrebbe decidere di non assumere impegni sullo stato della caldaia (potrebbe anche non esserci) rimanendo l'immobile certamente vendibile, senza una sensibile variazione di prezzo.</p><p>4) Ma anche questo legame revisioni, controlli energetici, APE è in sostanza farlocco: se l'inquilino non adempie, magari se ne ne va sotto sfratto e non mi rilascia nulla, invece del certificatore APE chiamo il manutentore che provvederà a rifare il libretto caldaia, i controlli ecc. Se tutto OK non vedo perchè la APE dovrebbe scadere. </p><p>5) Nella pratica quotidiana mi chiedo quanti certificatori APE abbiano chiesto il libretto caldaia per desumere il dato dell'ultimo rendimento misurato....</p><p></p><p>Siamo al dunque: è come misurare l'area di un latifondo usando il calibro ventesimale, o se preferite misurare la differenza di lunghezza delle ali del moscerino con la vostra amata bandella da 10÷20 mt.</p><p></p><p>(ma .. mi faccia il piacere....! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" />)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 411204, member: 6214"] Ho cominciato a frequentare 5 anni fa immobilio, proprio per documentarmi su questi aspetti legati alla L. 412, DL 192, e compagnia cantando: in questo ultimo anno mi sono distratto un pò, e mi ritrovo una serie di modifiche ... al limite dell'assurdo. 1) Sugli obblighi di allegazione della ACE/APE si sono susseguiti una raffica di emendamenti, abrogazioni, reintroduzioni, precisazioni dove nemmeno su "normattiva" sono riusciti a tenere aggiornati all'ultima disposizione i vari DL correlati che si incrociano. 2) Sulla attuale versione del DL 192/2005 all'art. 6 c. 5 si conclude effettivamente che i libretti d'impianto, in originale o in copia, si allegano alla APE. Ma questo in relazione alla validità temporale della APE stessa, che verrebbe a scadere al 31.12 dell'anno in cui venisse a mancare la verifica prevista dalle disposizioni: non capisco quindi la relazione con il rogito e la richiesta del notaio. 3) Fa bene il notaio a cautelare il cliente acquirente, ma è pur vero che a questo punto il venditore potrebbe decidere di non assumere impegni sullo stato della caldaia (potrebbe anche non esserci) rimanendo l'immobile certamente vendibile, senza una sensibile variazione di prezzo. 4) Ma anche questo legame revisioni, controlli energetici, APE è in sostanza farlocco: se l'inquilino non adempie, magari se ne ne va sotto sfratto e non mi rilascia nulla, invece del certificatore APE chiamo il manutentore che provvederà a rifare il libretto caldaia, i controlli ecc. Se tutto OK non vedo perchè la APE dovrebbe scadere. 5) Nella pratica quotidiana mi chiedo quanti certificatori APE abbiano chiesto il libretto caldaia per desumere il dato dell'ultimo rendimento misurato.... Siamo al dunque: è come misurare l'area di un latifondo usando il calibro ventesimale, o se preferite misurare la differenza di lunghezza delle ali del moscerino con la vostra amata bandella da 10÷20 mt. (ma .. mi faccia il piacere....! ;-)) [/QUOTE]
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