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Testo
<blockquote data-quote="Tobia" data-source="post: 376367" data-attributes="member: 5961"><p>Il termine di prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione è di <strong>un anno</strong> (art. 2950 C.c.), dunque inizia a decorrere dal giorno in cui è stato concluso l'affare (ad esempio dal momento in cui vi stata la stipulazione del rogito notarile del trasferimento del bene).</p><p></p><p>La prescrizione è sospesa, qualora le parti messe in relazione dal mediatore abbiano occultato a costui la conclusione dell'affare.</p><p>Deve trattarsi di <strong>un comportamento fraudolento</strong>, diretto intenzionalmente a nascondere al mediatore l'esistenza del suo credito, non essendo sufficiente un comportamento meramente omissivo (Cass., n° 11348 dell'11 novembre 1998).</p><p><strong>In questo caso, la prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui il mediatore ha scoperto la frode</strong>.</p><p></p><p>In breve, la parte richiedente la mediazione, uniformandosi ai principi di lealtà e correttezza, non deve provocare il lavoro a vuoto dell'agente immobiliare e tanto meno tentare di eludere i diritti che questi abbia maturato per l'avvenuta acquisizione degli elementi necessari e sufficienti al fine della conclusione dell'affare (Cass., n° 2071/2002).</p><p></p><p><span style="font-size: 12px"><a href="http://www.guidelegali.it/approfondimenti-in-contratti-vicende-del-contratto/il-diritto-alla-provvigione-4386.aspx" target="_blank">http://www.guidelegali.it/approfondimenti-in-contratti-vicende-del-contratto/il-diritto-alla-provvigione-4386.aspx</a></span></p><p></p><p>Quindi:</p><p>manda una seconda lettera alle parti facendo presente questo termine di prescrizione e la tua volontà a fare visure camerali ogni 12 mesi per fare valere i tuoi diritti, magari offrendo una transazione immediata "più conveniente" rispetto ad una causa legale.</p><p></p><p>Ovviamente se hai una documentazione a tuo favore che possa reggere in una possibile causa legale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tobia, post: 376367, member: 5961"] Il termine di prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione è di [B]un anno[/B] (art. 2950 C.c.), dunque inizia a decorrere dal giorno in cui è stato concluso l'affare (ad esempio dal momento in cui vi stata la stipulazione del rogito notarile del trasferimento del bene). La prescrizione è sospesa, qualora le parti messe in relazione dal mediatore abbiano occultato a costui la conclusione dell'affare. Deve trattarsi di [B]un comportamento fraudolento[/B], diretto intenzionalmente a nascondere al mediatore l'esistenza del suo credito, non essendo sufficiente un comportamento meramente omissivo (Cass., n° 11348 dell'11 novembre 1998). [B]In questo caso, la prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui il mediatore ha scoperto la frode[/B]. In breve, la parte richiedente la mediazione, uniformandosi ai principi di lealtà e correttezza, non deve provocare il lavoro a vuoto dell'agente immobiliare e tanto meno tentare di eludere i diritti che questi abbia maturato per l'avvenuta acquisizione degli elementi necessari e sufficienti al fine della conclusione dell'affare (Cass., n° 2071/2002). [SIZE=3][url]http://www.guidelegali.it/approfondimenti-in-contratti-vicende-del-contratto/il-diritto-alla-provvigione-4386.aspx[/url][/SIZE] Quindi: manda una seconda lettera alle parti facendo presente questo termine di prescrizione e la tua volontà a fare visure camerali ogni 12 mesi per fare valere i tuoi diritti, magari offrendo una transazione immediata "più conveniente" rispetto ad una causa legale. Ovviamente se hai una documentazione a tuo favore che possa reggere in una possibile causa legale. [/QUOTE]
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