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Testo
<blockquote data-quote="Tovrm" data-source="post: 264802" data-attributes="member: 45017"><p>Immagino il riferimento sia alla legge fallimentare (R.D. 16-3-1942 n. 267).</p><p> </p><p>Le vendite immobiliari da fallimenti non seguono il codice civile, ma la legge fallimentare e le regole (ahimé, in Italia va a finire sempre così) sono diverse. In caso di fallimento, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita, ma solo <strong>a determinate condizioni</strong> che ti consiglio di verificare: in pratica, vatti a leggere il decreto emesso dal giudice.</p><p> </p><p>Riporto di seguito il testo dell'articolo richiamato.</p><p> </p><p><strong>Art. 108 (Poteri del giudice delegato)</strong></p><p><u>Il giudice delegato</u>, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, <u>può</u> sospendere, con decreto motivato, <u>le operazioni di vendita</u>, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito <strong>di cui al quarto comma dell'articolo 107</strong>, <u>impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato</u>.</p><p>Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.</p><p> </p><p>Ovviamente c'è bisogno anche dell'art. 107, comma 4:</p><p> </p><p><strong>Art. 107 </strong><strong>(Modalità delle vendite)</strong></p><p>... <em>[omissis]</em></p><p><u>Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto</u>.</p><p>... <em>[omissis]</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tovrm, post: 264802, member: 45017"] Immagino il riferimento sia alla legge fallimentare (R.D. 16-3-1942 n. 267). Le vendite immobiliari da fallimenti non seguono il codice civile, ma la legge fallimentare e le regole (ahimé, in Italia va a finire sempre così) sono diverse. In caso di fallimento, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita, ma solo [B]a determinate condizioni[/B] che ti consiglio di verificare: in pratica, vatti a leggere il decreto emesso dal giudice. Riporto di seguito il testo dell'articolo richiamato. [B]Art. 108 (Poteri del giudice delegato)[/B] [U]Il giudice delegato[/U], su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, [U]può[/U] sospendere, con decreto motivato, [U]le operazioni di vendita[/U], qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito [B]di cui al quarto comma dell'articolo 107[/B], [U]impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato[/U]. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Ovviamente c'è bisogno anche dell'art. 107, comma 4: [B]Art. 107 [/B][B](Modalità delle vendite)[/B] ... [I][omissis][/I] [U]Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto[/U]. ... [I][omissis][/I] [/QUOTE]
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