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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 354448" data-attributes="member: 31598"><p>Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, al punto 2.2., prevede che il locatore ha la possibilità di revocare il regime agevolato in ciascuna annualità successiva (entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro) a quella in cui l’opzione è stata esercitata, demandando ad un successivo provvedimento del direttore stesso la definizione della modalità della revoca stessa (concetto ribadito dalla circolare n°26/E del 1° giugno 2011 al punto 4.1). Non essendo stato emanato alcunché al riguardo, un anno dopo, sollecitato in proposito, lo smemorato direttore Attilio Befera, nella circolare n°20/E del 4 giugno 2012, rispondeva che, in attesa dell’adozione del citato provvedimento (a tutt’oggi lo stiamo ancora aspettando…), gli uffici dovevano considerare valida la revoca effettuata alternativamente:</p><p></p><p>a) in carta libera, debitamente sottoscritta, contenente i dati necessari all’identificazione del contratto e delle part:</p><p></p><p>b) mediante il modello 69, utilizzato come schema di richiesta della revoca: QUADRO A – TIPOLOGIA DELL’ATTO: REVOCA OPZIONE CEDOLARE SECCA.</p><p></p><p>Nella stessa circolare veniva altresì precisato che, anche se la normativa non lo prevedeva espressamente, in ogni caso è opportuno che il locatore effettui la comunicazione di revoca all’inquilino. Infatti, a decorrere dall’annualità della revoca viene meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione e trova nuovamente applicazione il regime di responsabilità solidale del conduttore nel pagamento dell’imposta di registro.</p><p></p><p><em>Fac-simile di comunicazione di revoca dell’opzione:</em></p><p></p><p></p><p>COMUNICAZIONE</p><p></p><p></p><p>Oggetto: revoca dell’opzione per il regime fiscale della cedolare secca</p><p></p><p></p><p>In riferimento al contratto ad uso abitativo dell’immobile sito a ……………………………………….. in via…………………………………………… stipulato in data ………………………… tra il/la sottoscritto/a …………………………………………………… (parte locatrice) ed il sig./ra …………………………………………………………… (parte conduttrice),</p><p></p><p>in ottemperanza a quanto prescritto dal punto 2.2 del Provv. Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011,</p><p></p><p>il/la sottoscritto/a ……………………………………………… dichiara, ad ogni conseguente effetto di legge, di revocare l’opzione in oggetto per l’annualità contrattuale ………………………………………………………………</p><p></p><p>A tal fine, l’aggiornamento del canone, in base alla variazione accertata dall’ISTAT, diverrà, di conseguenza, nuovamente operativo a partire dal …………………………………………………………</p><p></p><p></p><p>In tema di cambio regime fiscale, occorre, però, precisare una cosa importante. Lo stesso direttore dell’Agenzia delle Entrate, al punto 2.3 della circolare n°26/E/2011, precisava che “<em>nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto e, quindi, all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime</em>”. In altre parole, chi, a partire dalla seconda annualità, volesse sottoporre il reddito da locazione a tassazione ordinaria, non può immediatamente modificare l’importo del canone che rimane il medesimo dell’anno precedente: il primo aggiornamento di canone opera a partire dalla terza annualità di contratto. Se ci riflettiamo un attimo, ciò non è del tutto illogico: se si consentisse al locatore di aggiornare il canone immediatamente, quale vantaggio avrebbe avuto l’inquilino in termini di canone, posto che nel primo anno non si applica, in ogni caso, alcun aggiornamento di canone a suo carico?</p><p></p><p>Resta ora da vedere se tale principio guida vada applicato anche qualora la revoca intervenga nelle annualità successive alla prima, per intenderci qualora il locatore revochi l’opzione alla fine della seconda annualità (il punto è controverso e non è mai stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate). Alcuni interpreti ritengono che il locatore possa applicare l’aggiornamento già dall’inizio della terza annualità. Altri ne dubitano, sulla base del fatto che, operata la revoca dell’opzione, il locatore non può richiedere immediatamente gli aggiornamenti del canone relativi ad annualità rientranti nel periodo ISTAT per il quale lo stesso si era avvalso del regime sostitutivo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 354448, member: 31598"] Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, al punto 2.2., prevede che il locatore ha la possibilità di revocare il regime agevolato in ciascuna annualità successiva (entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro) a quella in cui l’opzione è stata esercitata, demandando ad un successivo provvedimento del direttore stesso la definizione della modalità della revoca stessa (concetto ribadito dalla circolare n°26/E del 1° giugno 2011 al punto 4.1). Non essendo stato emanato alcunché al riguardo, un anno dopo, sollecitato in proposito, lo smemorato direttore Attilio Befera, nella circolare n°20/E del 4 giugno 2012, rispondeva che, in attesa dell’adozione del citato provvedimento (a tutt’oggi lo stiamo ancora aspettando…), gli uffici dovevano considerare valida la revoca effettuata alternativamente: a) in carta libera, debitamente sottoscritta, contenente i dati necessari all’identificazione del contratto e delle part: b) mediante il modello 69, utilizzato come schema di richiesta della revoca: QUADRO A – TIPOLOGIA DELL’ATTO: REVOCA OPZIONE CEDOLARE SECCA. Nella stessa circolare veniva altresì precisato che, anche se la normativa non lo prevedeva espressamente, in ogni caso è opportuno che il locatore effettui la comunicazione di revoca all’inquilino. Infatti, a decorrere dall’annualità della revoca viene meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione e trova nuovamente applicazione il regime di responsabilità solidale del conduttore nel pagamento dell’imposta di registro. [I]Fac-simile di comunicazione di revoca dell’opzione:[/I] COMUNICAZIONE Oggetto: revoca dell’opzione per il regime fiscale della cedolare secca In riferimento al contratto ad uso abitativo dell’immobile sito a ……………………………………….. in via…………………………………………… stipulato in data ………………………… tra il/la sottoscritto/a …………………………………………………… (parte locatrice) ed il sig./ra …………………………………………………………… (parte conduttrice), in ottemperanza a quanto prescritto dal punto 2.2 del Provv. Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011, il/la sottoscritto/a ……………………………………………… dichiara, ad ogni conseguente effetto di legge, di revocare l’opzione in oggetto per l’annualità contrattuale ……………………………………………………………… A tal fine, l’aggiornamento del canone, in base alla variazione accertata dall’ISTAT, diverrà, di conseguenza, nuovamente operativo a partire dal ………………………………………………………… In tema di cambio regime fiscale, occorre, però, precisare una cosa importante. Lo stesso direttore dell’Agenzia delle Entrate, al punto 2.3 della circolare n°26/E/2011, precisava che “[I]nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto e, quindi, all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime[/I]”. In altre parole, chi, a partire dalla seconda annualità, volesse sottoporre il reddito da locazione a tassazione ordinaria, non può immediatamente modificare l’importo del canone che rimane il medesimo dell’anno precedente: il primo aggiornamento di canone opera a partire dalla terza annualità di contratto. Se ci riflettiamo un attimo, ciò non è del tutto illogico: se si consentisse al locatore di aggiornare il canone immediatamente, quale vantaggio avrebbe avuto l’inquilino in termini di canone, posto che nel primo anno non si applica, in ogni caso, alcun aggiornamento di canone a suo carico? Resta ora da vedere se tale principio guida vada applicato anche qualora la revoca intervenga nelle annualità successive alla prima, per intenderci qualora il locatore revochi l’opzione alla fine della seconda annualità (il punto è controverso e non è mai stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate). Alcuni interpreti ritengono che il locatore possa applicare l’aggiornamento già dall’inizio della terza annualità. Altri ne dubitano, sulla base del fatto che, operata la revoca dell’opzione, il locatore non può richiedere immediatamente gli aggiornamenti del canone relativi ad annualità rientranti nel periodo ISTAT per il quale lo stesso si era avvalso del regime sostitutivo. [/QUOTE]
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