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Testo
<blockquote data-quote="PyerSilvio" data-source="post: 599003" data-attributes="member: 55799"><p>Non mi risulta.</p><p></p><p>L’inadempienza puo’ avvenire per le piu’ svariate motivazioni.</p><p>Gravi o meno gravi che siano il contratto preliminare non si e’ concluso.</p><p></p><p>Da questo (non)avvenimento che si fonda il ricorso per l’esecuzione.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>I trasferimenti di diritto coatti sono sempre molto complessi e difficili da ottenere.</p><p></p><p>Un preliminare di compravendita, di quelli largamente diffusi, potrebbe non bastare, per vedersi riconusciuto il ricorso e quindi la sentenza, che deve prima necessariamente sostituire il preliminare, obbligando con i suoi effetti, il venditore a trasferire il titolo.</p><p></p><p>In mancanza della sentenza, il preliminare resta valido e si ritorna, nella quantificazione del danno.</p><p>In genere quantificato ed individuato dall’entita’ della caparra versata.</p><p></p><p>La sentenza potrebbe non essere pronunciata, perche’ l’immobile, deve risultare trasferibile ed il contratto, stipulato esattamente come accade al rogito ad effetti reali.</p><p>Perche’ il legislatore questa norma detta.</p><p></p><p>Molto semplicemente L’autorita’ giudiziaria, non puo’ procedere, se vi e’ inosservanza delle norme dettate dalla legge.</p><p></p><p>La mancanza anche di una sola dichiarazione o degli estremi, di una concessione, di una denuncia, di un certificato, urbanistico e o catastale, rende vana l’azione di esecuzione specifica rendendo nullo il trasferimento tra vivi.</p><p>In quattro parole:</p><p>Non luogo a procedere.</p><p></p><p>Inclusa la beffa, che sia possibile un intervento successivo nelle pratiche, che invece consentirebbe al ricorso, di risultare procedibile nei suoi effetti.</p><p></p><p>In questo contesto il ricorrente si troverebbe sia cornuto che mazziato.</p><p>Senza sentenza, senza l’immobile e con le spese tutte da pagare.</p><p></p><p>Ecco perche’ la prassi e’ sempre sconsigliabile da intraprendere.</p><p></p><p>Quando uno non vuole piu’ vendere c’e’ poco da fare.</p><p>Il venditore e’ femmina.</p><p>Se la femmina non vuole concedersi perseverare potrebbe essere assai dannoso.</p><p></p><p>Tale argomentazione, era gia’ stata oggetto di una sanguinosa discussione del passato, dove con Rosa, pure con l’intervento dell’avvocato Polidoro, si era lanciata una scommessa.</p><p></p><p>Ancora oggi [USER=46330]@Rosa1968[/USER] e’ convinta di aver vinto una pizza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="PyerSilvio, post: 599003, member: 55799"] Non mi risulta. L’inadempienza puo’ avvenire per le piu’ svariate motivazioni. Gravi o meno gravi che siano il contratto preliminare non si e’ concluso. Da questo (non)avvenimento che si fonda il ricorso per l’esecuzione. I trasferimenti di diritto coatti sono sempre molto complessi e difficili da ottenere. Un preliminare di compravendita, di quelli largamente diffusi, potrebbe non bastare, per vedersi riconusciuto il ricorso e quindi la sentenza, che deve prima necessariamente sostituire il preliminare, obbligando con i suoi effetti, il venditore a trasferire il titolo. In mancanza della sentenza, il preliminare resta valido e si ritorna, nella quantificazione del danno. In genere quantificato ed individuato dall’entita’ della caparra versata. La sentenza potrebbe non essere pronunciata, perche’ l’immobile, deve risultare trasferibile ed il contratto, stipulato esattamente come accade al rogito ad effetti reali. Perche’ il legislatore questa norma detta. Molto semplicemente L’autorita’ giudiziaria, non puo’ procedere, se vi e’ inosservanza delle norme dettate dalla legge. La mancanza anche di una sola dichiarazione o degli estremi, di una concessione, di una denuncia, di un certificato, urbanistico e o catastale, rende vana l’azione di esecuzione specifica rendendo nullo il trasferimento tra vivi. In quattro parole: Non luogo a procedere. Inclusa la beffa, che sia possibile un intervento successivo nelle pratiche, che invece consentirebbe al ricorso, di risultare procedibile nei suoi effetti. In questo contesto il ricorrente si troverebbe sia cornuto che mazziato. Senza sentenza, senza l’immobile e con le spese tutte da pagare. Ecco perche’ la prassi e’ sempre sconsigliabile da intraprendere. Quando uno non vuole piu’ vendere c’e’ poco da fare. Il venditore e’ femmina. Se la femmina non vuole concedersi perseverare potrebbe essere assai dannoso. Tale argomentazione, era gia’ stata oggetto di una sanguinosa discussione del passato, dove con Rosa, pure con l’intervento dell’avvocato Polidoro, si era lanciata una scommessa. Ancora oggi [USER=46330]@Rosa1968[/USER] e’ convinta di aver vinto una pizza. [/QUOTE]
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