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L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Caparra confirmatoria portata in detrazione box e posto auto
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Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 665513"><p>Certamente sì. E' già così dal 2010. Potrai portare in detrazione, nel modello 730 del 2021, il 50% di quanto hai pagato (con bonifico per ristrutturazione edilizia) nel 2020 a titolo di caparra confirmatoria, a condizione - come già hai evidenziato - che quanto pagato non superi il costo STIMATO di costruzione di box e posto auto.</p><p></p><p>Ogni box e posto auto ha un suo tetto massimo, non fanno cumulo.</p><p></p><p>Puoi infatti legare tutte le pertinenze che vuoi a un appartamento, l'importante è che <strong><u>IL LEGAME PERTINENZIALE risulti SIA DAL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, sia DAL ROGITO NOTARILE.</u></strong></p><p></p><p>Se non metti il legame pertinenziale con il box e il posto auto, perderai il diritto alla detrazione!</p><p></p><p>Ti ricordo infine che:</p><p></p><p>- Pur mettendo il legame pertinenziale, <span style="color: rgb(226, 80, 65)">in futuro</span> potrai rivendere box e posto auto separatamente dall'abitazione; box e posto auto sono entrambi C/6 e quindi ti conviene fruire dell'agevolazione prima casa su quello con RENDITA CATASTALE PIU' ALTA per avere l'esenzione IMU su di esso. Sull'altro, con rendita catastale più bassa, pagherai l'IMU con le aliquote previste per la seconda casa. Ad esempio se il box ha rendita catastale 80 Euro e il posto auto 40 Euro, chiederai l'agevolazione prima casa su appartamento e box, ma non sul posto auto.</p><p></p><p>- Ti rammento che qualora tu <span style="color: rgb(226, 80, 65)">in futuro</span> venda la sola abitazione, avendo essa DUE PERTINENZE dichiarate a rogito al momento dell'acquisto, ai sensi dell'artitolo 818 del codice civile dovrai <u>ESCLUDERE</u>, NEL TESTO DEL ROGITO NOTARILE DI VENDITA DEL SOLO APPARTAMENTO, SIA IL BOX CHE IL POSTO AUTO.</p><p></p><p><span style="color: rgb(41, 105, 176)">Art. 818 c.c.:</span></p><p><span style="color: rgb(41, 105, 176)"><em>Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, <u>se non è diversamente disposto</u>.</em></span></p><p><span style="color: rgb(41, 105, 176)"><em>Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.</em></span></p><p><span style="color: rgb(41, 105, 176)"><em>La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.</em></span></p><p><span style="color: rgb(41, 105, 176)"></span></p><p><span style="color: rgb(41, 105, 176)">Pertanto, le pertinenze di un bene immobile devono ritenersi comprese nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderle. </span></p><p><span style="color: rgb(41, 105, 176)"></span></p><p><span style="color: rgb(41, 105, 176)">SE NON ESCLUDI LE PERTINENZE <u>ESPRESSAMENTE</u>, QUANDO VENDERAI IL SOLO APPARTAMENTO, AUTOMATICAMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 818 DEL CODICE CIVILE CEDERAI ANCHE BOX E POSTO AUTO, AL PREZZO DEL SOLO APPARTAMENTO.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 665513"] Certamente sì. E' già così dal 2010. Potrai portare in detrazione, nel modello 730 del 2021, il 50% di quanto hai pagato (con bonifico per ristrutturazione edilizia) nel 2020 a titolo di caparra confirmatoria, a condizione - come già hai evidenziato - che quanto pagato non superi il costo STIMATO di costruzione di box e posto auto. Ogni box e posto auto ha un suo tetto massimo, non fanno cumulo. Puoi infatti legare tutte le pertinenze che vuoi a un appartamento, l'importante è che [B][U]IL LEGAME PERTINENZIALE risulti SIA DAL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, sia DAL ROGITO NOTARILE.[/U][/B] Se non metti il legame pertinenziale con il box e il posto auto, perderai il diritto alla detrazione! Ti ricordo infine che: - Pur mettendo il legame pertinenziale, [COLOR=rgb(226, 80, 65)]in futuro[/COLOR] potrai rivendere box e posto auto separatamente dall'abitazione; box e posto auto sono entrambi C/6 e quindi ti conviene fruire dell'agevolazione prima casa su quello con RENDITA CATASTALE PIU' ALTA per avere l'esenzione IMU su di esso. Sull'altro, con rendita catastale più bassa, pagherai l'IMU con le aliquote previste per la seconda casa. Ad esempio se il box ha rendita catastale 80 Euro e il posto auto 40 Euro, chiederai l'agevolazione prima casa su appartamento e box, ma non sul posto auto. - Ti rammento che qualora tu [COLOR=rgb(226, 80, 65)]in futuro[/COLOR] venda la sola abitazione, avendo essa DUE PERTINENZE dichiarate a rogito al momento dell'acquisto, ai sensi dell'artitolo 818 del codice civile dovrai [U]ESCLUDERE[/U], NEL TESTO DEL ROGITO NOTARILE DI VENDITA DEL SOLO APPARTAMENTO, SIA IL BOX CHE IL POSTO AUTO. [COLOR=rgb(41, 105, 176)]Art. 818 c.c.: [I]Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, [U]se non è diversamente disposto[/U]. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.[/I] Pertanto, le pertinenze di un bene immobile devono ritenersi comprese nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderle. SE NON ESCLUDI LE PERTINENZE [U]ESPRESSAMENTE[/U], QUANDO VENDERAI IL SOLO APPARTAMENTO, AUTOMATICAMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 818 DEL CODICE CIVILE CEDERAI ANCHE BOX E POSTO AUTO, AL PREZZO DEL SOLO APPARTAMENTO.[/COLOR] [/QUOTE]
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