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Cedolare e aggiornamento canone da lavori straordinari
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 224514" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">La maggiorazione degli interessi legali in caso di lavori straordinari, al pari dell’aggiornamento ISTAT - dopo l’abrogazione degli artt. 23 e 24 della legge dell'equo canone - rimane pattuibile solo contrattualmente e non più per legge. Pertanto, in mancanza di disposizioni contrattuali, la maggiorazione non si applica e non è richiedibile. Viceversa, se in contratto è contenuta una clausola riproduttiva dell’art. 23, legge n°392/1978, norma abrogata dall’art. 14, legge n°431/1998, il locatore può richiedere un aumento del canone di locazione, a norma della pattuizione contrattuale. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Ciò detto, si pone ora il problema se la clausola sopracitata sia compatibile con l’opzione delle cedolare secca. Il comma 11 dell’art. 13 del D.Lgs. 23/2011, dispone che il canone di locazione assoggettato a cedolare secca non possa essere suscettibile di alcun aggiornamento ancorato ad indici, quale ad esempio quello ISTAT (che di fatto è usato quasi sempre). Sul punto alcune associazioni di categoria evidenziano che l’aggiornamento non è l’aumento, e, quindi, ammettono la maggiorazione non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nei lavori effettuati per fronteggiare le spese relative ad interventi straordinari effettuati sull’immobile locato in corso di cedolare. La lettura aspetta, però, ancora conferme ufficiali. Si tratta, infatti, di una questione non tributaria che verrà risolta in sede civilistica (mancano sentenze di merito in materia). </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 224514, member: 31598"] [FONT=Verdana]La maggiorazione degli interessi legali in caso di lavori straordinari, al pari dell’aggiornamento ISTAT - dopo l’abrogazione degli artt. 23 e 24 della legge dell'equo canone - rimane pattuibile solo contrattualmente e non più per legge. Pertanto, in mancanza di disposizioni contrattuali, la maggiorazione non si applica e non è richiedibile. Viceversa, se in contratto è contenuta una clausola riproduttiva dell’art. 23, legge n°392/1978, norma abrogata dall’art. 14, legge n°431/1998, il locatore può richiedere un aumento del canone di locazione, a norma della pattuizione contrattuale. [/FONT] [FONT=Verdana]Ciò detto, si pone ora il problema se la clausola sopracitata sia compatibile con l’opzione delle cedolare secca. Il comma 11 dell’art. 13 del D.Lgs. 23/2011, dispone che il canone di locazione assoggettato a cedolare secca non possa essere suscettibile di alcun aggiornamento ancorato ad indici, quale ad esempio quello ISTAT (che di fatto è usato quasi sempre). Sul punto alcune associazioni di categoria evidenziano che l’aggiornamento non è l’aumento, e, quindi, ammettono la maggiorazione non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nei lavori effettuati per fronteggiare le spese relative ad interventi straordinari effettuati sull’immobile locato in corso di cedolare. La lettura aspetta, però, ancora conferme ufficiali. Si tratta, infatti, di una questione non tributaria che verrà risolta in sede civilistica (mancano sentenze di merito in materia). [/FONT] [/QUOTE]
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