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Cedolare e aggiornamento canone da lavori straordinari
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Testo
<blockquote data-quote="Al27" data-source="post: 509348" data-attributes="member: 67431"><p>L'art. 3, comma 11,del D.Lgs. 23/2011</p><p>recita chiaramente che "...è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto...".</p><p></p><p>L'eventuale clausola che prevede l'aumento secondo l'indice Istat è quindi sospesa in caso di cedolare secca. È previsto testualmente nello stesso comma dell'articolo citato. </p><p>Per quanto riguarda invece la clausola che prevede l'integrazione del canone in caso di lavori di straordinaria manutenzione pari all'interesse legale etc. , non è chiaro se operi la sospensione. </p><p></p><p>Ora è accaduto che all'Agenzia delle Entrate , l'addetto alla mansione, si sia rifiutato di registrare un contratto che prevedeva allo stesso tempo l'opzione per cedolare secca e la clausola dell'integrazione del canone in caso di lavori straordinari, per la ragione che l'una contraddiceva l'altra. Sospensione, è stata la parola chiave che almeno nel mio caso ha permesso che lo stesso contratto fosse registrato il giorno stesso, anche se da un nuovo addetto al corrente della situazione...; ho provato a dire che era mia opinione che questa clausola non veniva invalidata dalla cedolare secca, ma non è bastato poiché la loro era diversa. Quando gli ho fatto notare che l'anno successivo optando per il regime ordinario la clausola sarebbe tornata efficace, anche se attualmente sospesa dal regime di cedolare secca, il contratto è stato registrato. Ringrazio per il riferimento all'articolo e al comma del decreto legislativo 23/2011, solo dopo aver letto la norma l'addetto si è convinto a registrare.</p><p></p><p>Penso questo : sia la clausola dell'aumento secondo l'indice Istat, sia la clausola con integrazione del canone nel caso di lavori straordinari sono valide anche se si è optato per la cedolare secca. L'efficacia della prima e forse quella della seconda vengono sospese, ma sono nuovamente efficaci se si opta in seguito per il regime ordinario. Gli addetti alla registrazione presso le Agenzie delle Entrare non possono non registrare un contratto che oltre a cedolare secca preveda aumenti al canone secondo le variazioni all'indice dei prezzi dell'Istat o in caso di lavori straordinari . Per gli aumenti del primo caso non è nemmeno necessario un accordo tra le parti, a differenza della clausola di integrazione del canone in caso di lavori straordinari.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Al27, post: 509348, member: 67431"] L'art. 3, comma 11,del D.Lgs. 23/2011 recita chiaramente che "...è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto...". L'eventuale clausola che prevede l'aumento secondo l'indice Istat è quindi sospesa in caso di cedolare secca. È previsto testualmente nello stesso comma dell'articolo citato. Per quanto riguarda invece la clausola che prevede l'integrazione del canone in caso di lavori di straordinaria manutenzione pari all'interesse legale etc. , non è chiaro se operi la sospensione. Ora è accaduto che all'Agenzia delle Entrate , l'addetto alla mansione, si sia rifiutato di registrare un contratto che prevedeva allo stesso tempo l'opzione per cedolare secca e la clausola dell'integrazione del canone in caso di lavori straordinari, per la ragione che l'una contraddiceva l'altra. Sospensione, è stata la parola chiave che almeno nel mio caso ha permesso che lo stesso contratto fosse registrato il giorno stesso, anche se da un nuovo addetto al corrente della situazione...; ho provato a dire che era mia opinione che questa clausola non veniva invalidata dalla cedolare secca, ma non è bastato poiché la loro era diversa. Quando gli ho fatto notare che l'anno successivo optando per il regime ordinario la clausola sarebbe tornata efficace, anche se attualmente sospesa dal regime di cedolare secca, il contratto è stato registrato. Ringrazio per il riferimento all'articolo e al comma del decreto legislativo 23/2011, solo dopo aver letto la norma l'addetto si è convinto a registrare. Penso questo : sia la clausola dell'aumento secondo l'indice Istat, sia la clausola con integrazione del canone nel caso di lavori straordinari sono valide anche se si è optato per la cedolare secca. L'efficacia della prima e forse quella della seconda vengono sospese, ma sono nuovamente efficaci se si opta in seguito per il regime ordinario. Gli addetti alla registrazione presso le Agenzie delle Entrare non possono non registrare un contratto che oltre a cedolare secca preveda aumenti al canone secondo le variazioni all'indice dei prezzi dell'Istat o in caso di lavori straordinari . Per gli aumenti del primo caso non è nemmeno necessario un accordo tra le parti, a differenza della clausola di integrazione del canone in caso di lavori straordinari. [/QUOTE]
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