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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 179276" data-attributes="member: 31598"><p>A norma dell'articolo 2.2 del provvedimento Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 (ripreso al punto 4.1 della circolare n°26/2011), il locatore ha la facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità successiva a quella in cui è stata esercitata. La revoca, effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento, comporta il versamento dell'imposta di registro dovuta ed un adempimento che dovrà essere precisato in futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema ideato, in sostanza, permette al locatore di operare ogni anno la propria scelta, così consentendo allo stesso di valutare volta per volta la convenienza o meno del regime sostitutivo.</p><p></p><p>Nella circolare n°26/E, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel trattare della revoca dell'opzione, fa notare: "<em>Sarà cura del locatore che revoca l'opzione per la cedolare darne comunicazione al conduttore al fine di procedere solidalmente al pagamento dell'imposta di registro dovuta</em>". A tal proposito rilevo che tale adempimento non è previsto né dal D.Lgs. 23/2011 né dal Provvedimento del 7 aprile 2011: se, dunque, la prassi indicata dal dott. Befera può considerarsi consigliabile, resta fermo il fatto che il mancato adeguamento ad essa non comporta alcuna conseguenza in capo al locatore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 179276, member: 31598"] A norma dell'articolo 2.2 del provvedimento Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 (ripreso al punto 4.1 della circolare n°26/2011), il locatore ha la facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità successiva a quella in cui è stata esercitata. La revoca, effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento, comporta il versamento dell'imposta di registro dovuta ed un adempimento che dovrà essere precisato in futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema ideato, in sostanza, permette al locatore di operare ogni anno la propria scelta, così consentendo allo stesso di valutare volta per volta la convenienza o meno del regime sostitutivo. Nella circolare n°26/E, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel trattare della revoca dell'opzione, fa notare: "[I]Sarà cura del locatore che revoca l'opzione per la cedolare darne comunicazione al conduttore al fine di procedere solidalmente al pagamento dell'imposta di registro dovuta[/I]". A tal proposito rilevo che tale adempimento non è previsto né dal D.Lgs. 23/2011 né dal Provvedimento del 7 aprile 2011: se, dunque, la prassi indicata dal dott. Befera può considerarsi consigliabile, resta fermo il fatto che il mancato adeguamento ad essa non comporta alcuna conseguenza in capo al locatore. [/QUOTE]
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