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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 179713" data-attributes="member: 31598"><p>Ciao, Ale! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> Ove la raccomandata sia stata inviata al conduttore, rimane irrilevante che questi non l'abbia ritirata. In tema, la giurisprudenza ha infatti avuto modo di puntualizzare che la prova che un atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, nell'ipotesi in cui un atto sia stato inviato "mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il relativo avviso di giacenza della lettera presso l'ufficio postale" (Cass. 24 aprile 2003, n°6527).</p><p></p><p>Con la produzione dell'avviso postale di giacenza, il locatore può dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ottemperare gli obblighi previsti dall'art.2, comma 11, del D.Lgs. 23/2011.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 179713, member: 31598"] Ciao, Ale! :-) Ove la raccomandata sia stata inviata al conduttore, rimane irrilevante che questi non l'abbia ritirata. In tema, la giurisprudenza ha infatti avuto modo di puntualizzare che la prova che un atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, nell'ipotesi in cui un atto sia stato inviato "mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il relativo avviso di giacenza della lettera presso l'ufficio postale" (Cass. 24 aprile 2003, n°6527). Con la produzione dell'avviso postale di giacenza, il locatore può dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ottemperare gli obblighi previsti dall'art.2, comma 11, del D.Lgs. 23/2011. [/QUOTE]
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