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Cedolare secca
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 214736" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Che vi dicevo!? <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" /> Eccola là.... Il serial dei chiarimenti sulla cedolare secca si è arricchito ieri di un nuovo appassionante capitolo: un nuovo intervento interpretativo dell’Agenzia, dopo quello di cui alla circolare n°26/E del 2011, conferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per quanto attiene all’omissione del versamento dell’acconto della cedolare 2011.</span></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">"<em>Tuttavia, <strong>in caso di omesso versamento dell'acconto della cedolare secca alle date</strong></em></span></p><p><em><strong><span style="font-family: 'Verdana'">previste, non è preclusa la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta</span></strong></em></p><p><em><strong><span style="font-family: 'Verdana'">sostitutiva, ricorrendo tutte le condizioni previste, se il contribuente effettua il pagamento</span></strong></em></p><p><em><strong><span style="font-family: 'Verdana'">delle imposte dovute avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13</span></strong></em></p><p><em><strong><span style="font-family: 'Verdana'">del d.lgs. n. 472 del 1997.</span></strong></em></p><p> </p><p><em><span style="font-family: 'Verdana'">Allo stesso modo, se il contribuente ha tenuto conto del reddito derivante dalla</span></em></p><p><em><span style="font-family: 'Verdana'">locazione ai fini del versamento dell’acconto IRPEF, non è preclusa la possibilità di</span></em></p><p><em><span style="font-family: 'Verdana'">assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva, sempreché ne ricorrano tutte le </span></em><em><span style="font-family: 'Verdana'">condizioni previste, se </span></em><strong>il contribuente presenta istanza per la correzione del codice tributo</strong><em><span style="font-family: 'Verdana'">.</span></em></p><p> </p><p><em><span style="font-family: 'Verdana'">La medesima soluzione è adottata anche nelle ipotesi in cui l’acconto IRPEF sia stato</span></em></p><p><em><span style="font-family: 'Verdana'">trattenuto nell’ambito dell’assistenza fiscale. In questo caso, il maggior versamento</span></em></p><p><em><span style="font-family: 'Verdana'">dell’acconto IRPEF sarà indicato nella dichiarazione dei redditi come acconto della cedolare</span></em></p><p><em><span style="font-family: 'Verdana'">secca.</span></em></p><p> </p><p><em><strong><span style="font-family: 'Verdana'">Naturalmente, i chiarimenti sopra forniti trovano applicazione anche nell’ipotesi</span></strong></em></p><p><em><strong><span style="font-family: 'Verdana'">inversa di versamento dell’acconto della cedolare secca non dovuto, e corrispondente</span></strong></em></p><p><strong><span style="font-family: 'Verdana'"><em>carente acconto IRPEF [...]</em>".</span></strong></p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Cfr: <em>Circolare Agenzia delle Entrate 25 maggio 2012, n°15/E, pagg. 21 e 22</em></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 214736, member: 31598"] [FONT=Verdana]Che vi dicevo!? :mrgreen: Eccola là.... Il serial dei chiarimenti sulla cedolare secca si è arricchito ieri di un nuovo appassionante capitolo: un nuovo intervento interpretativo dell’Agenzia, dopo quello di cui alla circolare n°26/E del 2011, conferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per quanto attiene all’omissione del versamento dell’acconto della cedolare 2011.[/FONT] [FONT=Verdana]"[I]Tuttavia, [B]in caso di omesso versamento dell'acconto della cedolare secca alle date[/B][/I][/FONT] [I][B][FONT=Verdana]previste, non è preclusa la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta[/FONT][/B][/I] [I][B][FONT=Verdana]sostitutiva, ricorrendo tutte le condizioni previste, se il contribuente effettua il pagamento[/FONT][/B][/I] [I][B][FONT=Verdana]delle imposte dovute avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13[/FONT][/B][/I] [I][B][FONT=Verdana]del d.lgs. n. 472 del 1997.[/FONT][/B][/I] [I][FONT=Verdana]Allo stesso modo, se il contribuente ha tenuto conto del reddito derivante dalla[/FONT][/I] [I][FONT=Verdana]locazione ai fini del versamento dell’acconto IRPEF, non è preclusa la possibilità di[/FONT][/I] [I][FONT=Verdana]assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva, sempreché ne ricorrano tutte le [/FONT][/I][I][FONT=Verdana]condizioni previste, se [/FONT][/I][B]il contribuente presenta istanza per la correzione del codice tributo[/B][I][FONT=Verdana].[/FONT][/I] [I][FONT=Verdana]La medesima soluzione è adottata anche nelle ipotesi in cui l’acconto IRPEF sia stato[/FONT][/I] [I][FONT=Verdana]trattenuto nell’ambito dell’assistenza fiscale. In questo caso, il maggior versamento[/FONT][/I] [I][FONT=Verdana]dell’acconto IRPEF sarà indicato nella dichiarazione dei redditi come acconto della cedolare[/FONT][/I] [I][FONT=Verdana]secca.[/FONT][/I] [I][B][FONT=Verdana]Naturalmente, i chiarimenti sopra forniti trovano applicazione anche nell’ipotesi[/FONT][/B][/I] [I][B][FONT=Verdana]inversa di versamento dell’acconto della cedolare secca non dovuto, e corrispondente[/FONT][/B][/I] [B][FONT=Verdana][I]carente acconto IRPEF [...][/I]".[/FONT][/B] [FONT=Verdana]Cfr: [I]Circolare Agenzia delle Entrate 25 maggio 2012, n°15/E, pagg. 21 e 22[/I][/FONT] [/QUOTE]
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