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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 296540" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Come sempre bisognerebbe esaminare il contratto per una risposta più precisa. Ti anticipo subito che mi piace più il Barolo che il vino dei Castelli. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Comincio dal piatto forte: la fideiussione. Sulle garanzie fideiussorie e figure affini, mediante inserimento a contratto di una clausola specifica, il mio pensiero già lo conosci e l’ho più volte espresso in questo e altri thread: per quanto possa valere la mia opinione, io sono del parere che siano soggette ad autonoma imposta proporzionale pari allo 0,50% (con minimo di € 168,00) le sole garanzie personali prestate da persone fisiche, non quelle rilasciate da enti collettivi, tipo banche o assicurazioni: sulla medesima linea interpretativa un "valoroso" drappello di uffici locali (ad es. Modena), tra i quali ora è da annoverare anche quello a cui ti sei rivolto. Le ragioni a sostegno della mia tesi le trovi al #52 e al #54 e, per non tediare, non le ripeterò. Devo dirti, però, che su tale negozio continuano a perdurare divergenze interpretative non solo in ambito Entrate, ma anche in ambito giurisprudenziale. Il trattamento tributario della fideiussione prestata da una persona giuridica è lasciato alla discrezionalità dell’ufficio competente e, in genere, se quest’ultimo ritiene di tassare, viene applicato lo 0,50% sull’ammontare imponibile pari alla somma depositata o garantita, con minimo di € 168,00.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Riguardo la pluralità di disposizioni negoziali all’interno di un atto (ad esempio prima registrazione + fideiussione), ricordo solo che c’è un noto documento di prassi - che dovrebbe essere conosciuto e messo in pratica da parte degli uffici territoriali - della stessa Agenzia delle Entrate che, in risposta ad una istanza di interpello, è intervenuta, il 3 luglio 2008, fornendo importanti delucidazioni in materia: la risoluzione n°272/E. E non aggiungo altro.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Quanto al resto: imposta di registro (2% intero periodo); sanzione ritardo registrazione entro 90 giorni (12%); interessi di mora da computare o con il cod. trib. 731T o da versare cumulativamente con il tributo dovuto (cod. trib. 107T).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Riguardo, infine, gli oneri condominiali, personalmente ritengo esulino dalla base imponibile (vedi l’art. 43, comma 1, lettera <em>h)</em> del DPR n°131/1986). Mi pare, però, di capire che tali oneri siano quantificati a contratto in misura forfetizzata, invariabile, senza richiesta di alcun conguaglio al consuntivo, per un importo pattuito pari a € 1.260,00 mensilizzati. Bene, una simile clausola, nel caso di specie, è legittima: può, infatti, essere inserita solo nelle locazioni “libere” ad uso abitativo e in quelle disciplinate dal codice civile. Non vorrei, però, che un solerte funzionario capitolino abbia valutato la fattispecie sotto altra luce (a volte capita). Ora, tutto dipende da come è stata redatta la clausola contrattuale e come è stata interpretata dall’ufficio competente: se l’ufficio avesse valutato la sussistenza di presupposti tali da assoggettare a tassazione tale importo (in sostanza lo valuta come corrispettivo e non come spese da rimborsare), ritengo, comunque, che avrebbe dovuto non tassare l’importo – come sembra - in misura fissa (?), bensì sommarlo (in rapporto a 18 mesi) al canone di locazione, applicando l’aliquota del 2% al totale complessivo. </span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 296540, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Come sempre bisognerebbe esaminare il contratto per una risposta più precisa. Ti anticipo subito che mi piace più il Barolo che il vino dei Castelli. [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Comincio dal piatto forte: la fideiussione. Sulle garanzie fideiussorie e figure affini, mediante inserimento a contratto di una clausola specifica, il mio pensiero già lo conosci e l’ho più volte espresso in questo e altri thread: per quanto possa valere la mia opinione, io sono del parere che siano soggette ad autonoma imposta proporzionale pari allo 0,50% (con minimo di € 168,00) le sole garanzie personali prestate da persone fisiche, non quelle rilasciate da enti collettivi, tipo banche o assicurazioni: sulla medesima linea interpretativa un "valoroso" drappello di uffici locali (ad es. Modena), tra i quali ora è da annoverare anche quello a cui ti sei rivolto. Le ragioni a sostegno della mia tesi le trovi al #52 e al #54 e, per non tediare, non le ripeterò. Devo dirti, però, che su tale negozio continuano a perdurare divergenze interpretative non solo in ambito Entrate, ma anche in ambito giurisprudenziale. Il trattamento tributario della fideiussione prestata da una persona giuridica è lasciato alla discrezionalità dell’ufficio competente e, in genere, se quest’ultimo ritiene di tassare, viene applicato lo 0,50% sull’ammontare imponibile pari alla somma depositata o garantita, con minimo di € 168,00.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Riguardo la pluralità di disposizioni negoziali all’interno di un atto (ad esempio prima registrazione + fideiussione), ricordo solo che c’è un noto documento di prassi - che dovrebbe essere conosciuto e messo in pratica da parte degli uffici territoriali - della stessa Agenzia delle Entrate che, in risposta ad una istanza di interpello, è intervenuta, il 3 luglio 2008, fornendo importanti delucidazioni in materia: la risoluzione n°272/E. E non aggiungo altro.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Quanto al resto: imposta di registro (2% intero periodo); sanzione ritardo registrazione entro 90 giorni (12%); interessi di mora da computare o con il cod. trib. 731T o da versare cumulativamente con il tributo dovuto (cod. trib. 107T).[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][SIZE=3]Riguardo, infine, gli oneri condominiali, personalmente ritengo esulino dalla base imponibile (vedi l’art. 43, comma 1, lettera [I]h)[/I] del DPR n°131/1986). Mi pare, però, di capire che tali oneri siano quantificati a contratto in misura forfetizzata, invariabile, senza richiesta di alcun conguaglio al consuntivo, per un importo pattuito pari a € 1.260,00 mensilizzati. Bene, una simile clausola, nel caso di specie, è legittima: può, infatti, essere inserita solo nelle locazioni “libere” ad uso abitativo e in quelle disciplinate dal codice civile. Non vorrei, però, che un solerte funzionario capitolino abbia valutato la fattispecie sotto altra luce (a volte capita). Ora, tutto dipende da come è stata redatta la clausola contrattuale e come è stata interpretata dall’ufficio competente: se l’ufficio avesse valutato la sussistenza di presupposti tali da assoggettare a tassazione tale importo (in sostanza lo valuta come corrispettivo e non come spese da rimborsare), ritengo, comunque, che avrebbe dovuto non tassare l’importo – come sembra - in misura fissa (?), bensì sommarlo (in rapporto a 18 mesi) al canone di locazione, applicando l’aliquota del 2% al totale complessivo. [/SIZE][/FONT][/FONT] [/QUOTE]
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