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Testo
<blockquote data-quote="borsinonet" data-source="post: 388011" data-attributes="member: 3837"><p>L'attuale normativa <strong>non prevede alcun limite</strong> alla trasferibilità di edifici con impianti non conformi.</p><p></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Tuttavia la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza se da un lato </span><strong><span style="font-family: 'LucidaGrande'">non incide</span></strong><span style="font-family: 'LucidaGrande'"> sulla </span><strong><span style="font-family: 'LucidaGrande'">commerciabilità giuridica</span></strong><span style="font-family: 'LucidaGrande'"> di un fabbricato, dall’altro, costituendo il presupposto per l’utilizzabilità degli impianti del fabbricato stesso può incidere (come il certificato di agibilità) </span><strong><span style="font-family: 'LucidaGrande'">sulla sua commerciabilità economica</span></strong><span style="font-family: 'LucidaGrande'">.</span></p><p></p><p></p><p>Il venditore è infatti <strong>tenuto a garantire:</strong></p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">che il bene <strong>non presenti vizi</strong> ed è quindi tenuto, in particolare,</li> <li data-xf-list-type="ul">che gli <strong>impianti siano conformi </strong>alle norme in materia di sicurezza</li> </ul><p></p><p></p><p>Il venditore potrà <strong>pertanto essere</strong> <strong>chiamato a rispondere</strong> dei danni subìti dall'acquirente a causa della non conformità alle norme di sicurezza degli impianti in dotazione dell'immobile venduto.</p><p></p><p></p><p></p><p>In base a questa premessa, in tutti gli atti di compravendita di fabbricati dotati di impianti, I<span style="font-family: 'LucidaGrande'">l venditore, ha tutto </span><strong><span style="font-family: 'LucidaGrande'">l'interesse di esplicitare</span></strong> <strong><span style="font-family: 'LucidaGrande'">lo "status"</span></strong><span style="font-family: 'LucidaGrande'"> degli impianti per </span><strong><span style="font-family: 'LucidaGrande'">non vedersi</span></strong><span style="font-family: 'LucidaGrande'"> poi coinvolto in </span><strong><span style="font-family: 'LucidaGrande'">azioni di tutela</span></strong><span style="font-family: 'LucidaGrande'"> poste in essere dall'acquirente (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo e/o risarcimento del danno</span></p><p></p><p>Quindi <strong>se gli impianti non sono conformi</strong> andrà verificata la volontà delle parti sul come intendano disciplinare e regolare i rispettivi rapporti. In tal caso:</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>l'acquirente ha il diritto di pretendere</strong> la messa a norma degli impianti e quindi richiedere di rinviare la stipula del contratto di compravendita a data successiva al completamento dei lavori di adeguamento (e in tal modo, una volta attestata la loro conformità, si rientrerà nell'ipotesi del punto a);</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>l'acquirente potrà, altrimenti, accettare l'acquisto</strong> dell'immobile anche con impianti non conformi, assumendo a proprio carico l'onere dell'adeguamento e tenendo ovviamente conto di tutto ciò nella determinazione del prezzo (in questo caso non ci sarà la garanzia del venditore)</li> </ul></blockquote><p></p>
[QUOTE="borsinonet, post: 388011, member: 3837"] L'attuale normativa [B]non prevede alcun limite[/B] alla trasferibilità di edifici con impianti non conformi. [FONT=LucidaGrande]Tuttavia la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza se da un lato [/FONT][B][FONT=LucidaGrande]non incide[/FONT][/B][FONT=LucidaGrande] sulla [/FONT][B][FONT=LucidaGrande]commerciabilità giuridica[/FONT][/B][FONT=LucidaGrande] di un fabbricato, dall’altro, costituendo il presupposto per l’utilizzabilità degli impianti del fabbricato stesso può incidere (come il certificato di agibilità) [/FONT][B][FONT=LucidaGrande]sulla sua commerciabilità economica[/FONT][/B][FONT=LucidaGrande].[/FONT] Il venditore è infatti [B]tenuto a garantire:[/B] [LIST] [*]che il bene [B]non presenti vizi[/B] ed è quindi tenuto, in particolare, [*]che gli [B]impianti siano conformi [/B]alle norme in materia di sicurezza [/LIST] Il venditore potrà [B]pertanto essere[/B] [B]chiamato a rispondere[/B] dei danni subìti dall'acquirente a causa della non conformità alle norme di sicurezza degli impianti in dotazione dell'immobile venduto. In base a questa premessa, in tutti gli atti di compravendita di fabbricati dotati di impianti, I[FONT=LucidaGrande]l venditore, ha tutto [/FONT][B][FONT=LucidaGrande]l'interesse di esplicitare[/FONT][/B][FONT=LucidaGrande] [/FONT][B][FONT=LucidaGrande]lo "status"[/FONT][/B][FONT=LucidaGrande] degli impianti per [/FONT][B][FONT=LucidaGrande]non vedersi[/FONT][/B][FONT=LucidaGrande] poi coinvolto in [/FONT][B][FONT=LucidaGrande]azioni di tutela[/FONT][/B][FONT=LucidaGrande] poste in essere dall'acquirente (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo e/o risarcimento del danno[/FONT] Quindi [B]se gli impianti non sono conformi[/B] andrà verificata la volontà delle parti sul come intendano disciplinare e regolare i rispettivi rapporti. In tal caso: [LIST] [*][B]l'acquirente ha il diritto di pretendere[/B] la messa a norma degli impianti e quindi richiedere di rinviare la stipula del contratto di compravendita a data successiva al completamento dei lavori di adeguamento (e in tal modo, una volta attestata la loro conformità, si rientrerà nell'ipotesi del punto a); [*][B]l'acquirente potrà, altrimenti, accettare l'acquisto[/B] dell'immobile anche con impianti non conformi, assumendo a proprio carico l'onere dell'adeguamento e tenendo ovviamente conto di tutto ciò nella determinazione del prezzo (in questo caso non ci sarà la garanzia del venditore) [/LIST] [/QUOTE]
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