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Clausola sospensiva
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Testo
<blockquote data-quote="matusalemme" data-source="post: 698251" data-attributes="member: 82466"><p>la clausola condizionale è senz'altro scritta male, ma è - tutto sommato - sospensiva</p><p></p><p>l'evento dedotto in condizione può essere sia un fatto positivo che negativo</p><p></p><p>non sempre la formula prescelta dalle parti consente di ricostruire con chiarezza la natura sospensiva o risolutiva della condizione e, qualora sorga il dubbio, giustificato dalla formulazione non corretta della clausola stessa, che le espressioni adoperate siano state usate impropriamente, è necessario ricorrere a tutti quegli elementi testuali ed extra-testuali che possono essere di supporto alla valutazione dell'interprete</p><p></p><p>secondo la giurisprudenza, occorre allora avere riguardo al modo in cui è stata disciplinata la condizione e, in particolare, lo stato di pendenza della stessa</p><p></p><p>quindi, legittimamente il giudice del merito estende l'indagine al comportamento delle parti anteriore e successivo alla stipulazione del contratto per accertare - in caso di condizione sospensiva - se la loro intenzione sia stata, o meno, quella di far dipendere dal suo avveramento l'inizio o la cessazione degli effetti del contratto, mentre - in ipotesi di condizione risolutiva - se la loro intenzione era stata invece quella di eseguire le rispettive prestazioni, salvo ripristinare la situazione preesistente</p><p></p><p>nella fattispecie in esame, la prima frase della clausola sopra riportata (oltre alla successiva definizione data dalle parti) depone senz'altro a favore della natura sospensiva di detta clausola:<em>"poichè la signora Ra per perfezionare questo acquisto necessita dell'approvazione di un mutuo...."</em></p><p></p><p>----------------------------------------------------------</p><p></p><p>inoltre, le parti avevano anche pattuito un termine massimo di durata dello stato di pendenza per l'avverarsi della condizione, decorso il quale il contratto diventa - definitivamente - inefficace</p><p></p><p>sempre ai sensi della clausola in esame, infatti, il mutuo doveva intervenire entro il termine massimo di 20 giorni dall'accettazione della proposta</p><p></p><p>non entro nel merito se il termine sia possibile od impossibile, c'era un agente che ha seguito la pratica</p><p></p><p>se il termine massimo fissato dalle parti è trascorso, per me, Alessia non è assolutamente vincolata all'operazione</p><p></p><p>prova ne è che l'agente stesso ha restituito l'assegno: quindi, anche per lui l'affare non si era perfezionato</p><p></p><p>Alessia, pertanto, non deve nulla e potrà ora opporre all'agente - che chiede il pagamento di provvigioni o caparre - l'<em>exceptio doli </em>(nella specie del "<em>venire contra factum proprium"</em> ), ovvero l'eccezione contro un comportamento suo (dell'agente) abusivo ed in mala fede perchè contrario al suo precedente comportamento concludente, che comprova come anche da parte sua era stata ritenuta la definitiva inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva entro il termine massimo pattuito tra le parti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="matusalemme, post: 698251, member: 82466"] la clausola condizionale è senz'altro scritta male, ma è - tutto sommato - sospensiva l'evento dedotto in condizione può essere sia un fatto positivo che negativo non sempre la formula prescelta dalle parti consente di ricostruire con chiarezza la natura sospensiva o risolutiva della condizione e, qualora sorga il dubbio, giustificato dalla formulazione non corretta della clausola stessa, che le espressioni adoperate siano state usate impropriamente, è necessario ricorrere a tutti quegli elementi testuali ed extra-testuali che possono essere di supporto alla valutazione dell'interprete secondo la giurisprudenza, occorre allora avere riguardo al modo in cui è stata disciplinata la condizione e, in particolare, lo stato di pendenza della stessa quindi, legittimamente il giudice del merito estende l'indagine al comportamento delle parti anteriore e successivo alla stipulazione del contratto per accertare - in caso di condizione sospensiva - se la loro intenzione sia stata, o meno, quella di far dipendere dal suo avveramento l'inizio o la cessazione degli effetti del contratto, mentre - in ipotesi di condizione risolutiva - se la loro intenzione era stata invece quella di eseguire le rispettive prestazioni, salvo ripristinare la situazione preesistente nella fattispecie in esame, la prima frase della clausola sopra riportata (oltre alla successiva definizione data dalle parti) depone senz'altro a favore della natura sospensiva di detta clausola:[I]"poichè la signora Ra per perfezionare questo acquisto necessita dell'approvazione di un mutuo...."[/I] ---------------------------------------------------------- inoltre, le parti avevano anche pattuito un termine massimo di durata dello stato di pendenza per l'avverarsi della condizione, decorso il quale il contratto diventa - definitivamente - inefficace sempre ai sensi della clausola in esame, infatti, il mutuo doveva intervenire entro il termine massimo di 20 giorni dall'accettazione della proposta non entro nel merito se il termine sia possibile od impossibile, c'era un agente che ha seguito la pratica se il termine massimo fissato dalle parti è trascorso, per me, Alessia non è assolutamente vincolata all'operazione prova ne è che l'agente stesso ha restituito l'assegno: quindi, anche per lui l'affare non si era perfezionato Alessia, pertanto, non deve nulla e potrà ora opporre all'agente - che chiede il pagamento di provvigioni o caparre - l'[I]exceptio doli [/I](nella specie del "[I]venire contra factum proprium"[/I] ), ovvero l'eccezione contro un comportamento suo (dell'agente) abusivo ed in mala fede perchè contrario al suo precedente comportamento concludente, che comprova come anche da parte sua era stata ritenuta la definitiva inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva entro il termine massimo pattuito tra le parti [/QUOTE]
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