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Testo
<blockquote data-quote="od1n0" data-source="post: 377450" data-attributes="member: 52418"><p>Il problema interpretativo probabilmente sorge perche' ci sono state parecchie modifiche al dlgs 192 2005 e magari quel funzionari non e' aggiornato.</p><p></p><p>Fino al dl 145 23 dicembre 2013 che abolisce il comma 3-bis dell'articolo 6 del dlgs 192 2005</p><p>vigeva tale comma:</p><p></p><p>"3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere</p><p>allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di</p><p>immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la</p><p>nullita' degli stessi contratti"</p><p>Quindi ricadeva anche il trasferimento a titolo gratuito.</p><p>Oggi con la conversione del dl 145 2013 quel comma non esiste piu' di fatto quindi resta solo il comma 3"</p><p></p><p>Dulcis in fondo tanto per aumentare la confusione con la legge finanziaria</p><p>147 27 dicembre 2013 al comma 139 lettera a veniva "resuscitato" il comma</p><p>3-bis in mancanza di conversione del dl 145 2013.</p><p>"</p><p>Al <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm" target="_blank">decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90</a>, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><p></p><p>a) all'<a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm#06" target="_blank">articolo 6, comma 3-bis</a>, sono premesse le seguenti parole: <em>«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»</em>;"</p><p></p><p>Di fatto oggi quel comma con la successiva conversione con la legge 9 21 febbraio 2014 viene definitivamente abrogato.</p><p></p><p>Quindi cosa resta?</p><p>solo l'articolo 6 comma 3 che e' stato modificato dal dl 145 2013.</p><p>"</p><p>7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i</p><p>commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:</p><p>«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di</p><p>trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di</p><p>locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a</p><p>registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente</p><p>o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la</p><p>documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla</p><p>attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia</p><p>dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi'</p><p>allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole</p><p>unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se</p><p>dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti</p><p>uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro</p><p>18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di</p><p>locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della</p><p>locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'.</p><p>L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla</p><p>Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei</p><p>contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai</p><p>fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi</p><p>dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»"</p><p></p><p>Il che prevede l'allegazione e clausola solo per gli atti a titolo oneroso e contratti di locazione nel caso di piu' unità immobiliari o l'inserimento della clausola nel caso di singole unità immobiliari.</p><p></p><p>Questa e' la scaletta temporale</p><p></p><p>1) Legge 90 3 agosto 2013 di conversione istituisce la nullità (non sanzioni)</p><p>se non viene allegato l'attestato anche ai trasferimenti di unità immobiliari a titolo gratuito.</p><p></p><p>2) DL 145 23 dicembre 2013 che istituisce le sanzioni ma al tempo stesso abolisce il 3-bis e quindi la nullità per gli atti di trasferimento a titolo gratuito.</p><p></p><p>3) Legge 147 27 dicembre 2013 che modifica un comma temporaneamente abrogato.</p><p></p><p>4) Legge 9 21 febbraio 2014 conversione del DL e abrogazione del comma 3-bis che stabiliva la nullità (non le sanzioni da 3000 a 18000 euro) per gli atti di trasferimento a titolo gratuito.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="od1n0, post: 377450, member: 52418"] Il problema interpretativo probabilmente sorge perche' ci sono state parecchie modifiche al dlgs 192 2005 e magari quel funzionari non e' aggiornato. Fino al dl 145 23 dicembre 2013 che abolisce il comma 3-bis dell'articolo 6 del dlgs 192 2005 vigeva tale comma: "3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullita' degli stessi contratti" Quindi ricadeva anche il trasferimento a titolo gratuito. Oggi con la conversione del dl 145 2013 quel comma non esiste piu' di fatto quindi resta solo il comma 3" Dulcis in fondo tanto per aumentare la confusione con la legge finanziaria 147 27 dicembre 2013 al comma 139 lettera a veniva "resuscitato" il comma 3-bis in mancanza di conversione del dl 145 2013. " Al [URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm']decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90[/URL], sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'[URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm#06']articolo 6, comma 3-bis[/URL], sono premesse le seguenti parole: [I]«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»[/I];" Di fatto oggi quel comma con la successiva conversione con la legge 9 21 febbraio 2014 viene definitivamente abrogato. Quindi cosa resta? solo l'articolo 6 comma 3 che e' stato modificato dal dl 145 2013. " 7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: «3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»" Il che prevede l'allegazione e clausola solo per gli atti a titolo oneroso e contratti di locazione nel caso di piu' unità immobiliari o l'inserimento della clausola nel caso di singole unità immobiliari. Questa e' la scaletta temporale 1) Legge 90 3 agosto 2013 di conversione istituisce la nullità (non sanzioni) se non viene allegato l'attestato anche ai trasferimenti di unità immobiliari a titolo gratuito. 2) DL 145 23 dicembre 2013 che istituisce le sanzioni ma al tempo stesso abolisce il 3-bis e quindi la nullità per gli atti di trasferimento a titolo gratuito. 3) Legge 147 27 dicembre 2013 che modifica un comma temporaneamente abrogato. 4) Legge 9 21 febbraio 2014 conversione del DL e abrogazione del comma 3-bis che stabiliva la nullità (non le sanzioni da 3000 a 18000 euro) per gli atti di trasferimento a titolo gratuito. [/QUOTE]
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