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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 377825" data-attributes="member: 31598"><p>Assolutamente sì, ma il mio discorso era un altro. Che cosa succede se una disposizione regionale dovesse prevedere l’obbligo di rendere disponibile l’APE al conduttore anche in caso di comodato scontrandosi con la normativa nazionale? La normativa statale metterebbe fuori norma la disposizione regionale?</p><p></p><p>L’art. 117 della nostra Costituzione sancisce una ripartizione di competenze tra Stato e Regioni tale che, per talune materie, tassativamente indicate dalla stessa norma, è prevista una competenza, a seconda dei casi, esclusiva dello Stato, oppure ripartita tra Stato e Regioni, lasciando che nelle altre materie residuali, non espressamente riservate alla potestà legislativa statale, la potestà legislativa sia appannaggio esclusivo delle Regioni.</p><p></p><p>Ora, la materia della certificazione energetica degli edifici, non è stata considerata propriamente come materia di competenza esclusiva dello Stato, art. 117, co. 2, lettera s), Costituzione, ma piuttosto come appartenente ad un ambito normativo autonomo che, non rientrando in alcuna altra specifica materia lasciata alla esclusiva competenza dello Stato ovvero alla competenza ripartita Stato-Regioni, ai sensi del co. 4 dello stesso art. 117, spetta esclusivamente alla competenza regionale.</p><p></p><p>Il D.Lgs. n°192/2005 ha lasciato facoltà alle Regioni di legiferare in materia di certificazione energetica e di erogare sanzioni. L’art. 17, non a caso rubricato “<em>Clausola di cedevolezza</em>"<em>, </em>definisce una competenza normativa in materia così congegnata:</p><p></p><p>“<em>In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento</em>”.</p><p></p><p>In parole povere:</p><p></p><p>a) sul gradino più alto c’è la direttiva comunitaria che obbliga gli Stati membri all’adozione di specifici interventi normativi in materia di risparmio energetico;</p><p></p><p>b) subito sotto si colloca l’intervento dello Stato che sulla base di un Decreto Legislativo disciplina la materia energetica di tutte le Regioni e Province autonome che non abbiano adottato ancora un proprio intervento di recepimento della direttiva comunitaria. Ciò significa che sullo stesso gradino rispetto a quello statale, può collocarsi la fonte normativa regionale o provinciale che abbia operato un intervento di recepimento della direttiva UE, prescindendo dall’intervento statale;</p><p></p><p>c) per quelle Regioni, poi, che ciò non avessero attuato, restava l’obbligo di operare un intervento normativo nel rispetto dei principi desumibili dalla normativa statale, fermo restando che, fintantoché l’intervento regionale non fosse stato attuato, per tali Regioni continuerebbe ad applicarsi la disciplina statale.</p><p></p><p>Per cui il quadro che si è venuto a creare nel tempo ha determinato:</p><p></p><p>a) casi di Regioni nei quali, non essendo stata disposta alcuna normativa locale, attuativa di quella statale, è rimasta applicabile l’intera legislazione nazionale emanata in materia;</p><p></p><p>b) l’esistenza di interventi normativi regionali, emanati in attuazione dell’intervento statale, e che, come tali, avrebbero dovuto essere rispettosi dei principi fondamentali posti dalla legislazione nazionale.</p><p></p><p>Ora, invece, che cosa è successo?</p><p></p><p>E’ successo che alcune disposizioni regionali hanno allargato l’ambito della propria disciplina ad elementi non propriamente attuativi della legislazione nazionale, esondando oltre i limiti della delega, disposizioni regionali che, in ogni caso, vanno comunque adesso applicate fintantoché vi sia un intervento del Giudice costituzionale che ne infirmi l’incostituzionalità, con la conseguenza che per le Regioni che abbiano emanato apposite norme in materia energetica le disposizioni sanzionatorie sono, al momento, quelle previste dalle disposizioni locali, a meno che la norma regionale non abbia compiuto un rinvio alla norma statale e i casi di esclusione dagli obblighi di certificazione energetica sono applicati secondo le disposizioni regionali.</p><p></p><p>In sostanza l’eventuale presenza di normative locali in deroga alle disposizioni statali continua ad essere rispettata, per cui si va da Regioni come l’Emilia-Romagna o la Provincia di Trento in cui non è prevista nessuna sanzione per il locatore e si segue quanto previsto dallo Stato a Regioni come il Piemonte o la Liguria in cui la multa va da 500 a 5.000 euro. La disciplina regionale della Lombardia (la più rigorosa in Italia) prevede sanzioni addirittura più severe di quelle statali per il locatore che stipula contratti senza aver prodotto e consegnato l’APE (da 2.500 a 10.00 euro). E la Lombardia già da tempo ha avviato i controlli ed erogato le sue sanzioni per mancata consegna di APE a compravendite e locazioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 377825, member: 31598"] Assolutamente sì, ma il mio discorso era un altro. Che cosa succede se una disposizione regionale dovesse prevedere l’obbligo di rendere disponibile l’APE al conduttore anche in caso di comodato scontrandosi con la normativa nazionale? La normativa statale metterebbe fuori norma la disposizione regionale? L’art. 117 della nostra Costituzione sancisce una ripartizione di competenze tra Stato e Regioni tale che, per talune materie, tassativamente indicate dalla stessa norma, è prevista una competenza, a seconda dei casi, esclusiva dello Stato, oppure ripartita tra Stato e Regioni, lasciando che nelle altre materie residuali, non espressamente riservate alla potestà legislativa statale, la potestà legislativa sia appannaggio esclusivo delle Regioni. Ora, la materia della certificazione energetica degli edifici, non è stata considerata propriamente come materia di competenza esclusiva dello Stato, art. 117, co. 2, lettera s), Costituzione, ma piuttosto come appartenente ad un ambito normativo autonomo che, non rientrando in alcuna altra specifica materia lasciata alla esclusiva competenza dello Stato ovvero alla competenza ripartita Stato-Regioni, ai sensi del co. 4 dello stesso art. 117, spetta esclusivamente alla competenza regionale. Il D.Lgs. n°192/2005 ha lasciato facoltà alle Regioni di legiferare in materia di certificazione energetica e di erogare sanzioni. L’art. 17, non a caso rubricato “[I]Clausola di cedevolezza[/I]"[I], [/I]definisce una competenza normativa in materia così congegnata: “[I]In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento[/I]”. In parole povere: a) sul gradino più alto c’è la direttiva comunitaria che obbliga gli Stati membri all’adozione di specifici interventi normativi in materia di risparmio energetico; b) subito sotto si colloca l’intervento dello Stato che sulla base di un Decreto Legislativo disciplina la materia energetica di tutte le Regioni e Province autonome che non abbiano adottato ancora un proprio intervento di recepimento della direttiva comunitaria. Ciò significa che sullo stesso gradino rispetto a quello statale, può collocarsi la fonte normativa regionale o provinciale che abbia operato un intervento di recepimento della direttiva UE, prescindendo dall’intervento statale; c) per quelle Regioni, poi, che ciò non avessero attuato, restava l’obbligo di operare un intervento normativo nel rispetto dei principi desumibili dalla normativa statale, fermo restando che, fintantoché l’intervento regionale non fosse stato attuato, per tali Regioni continuerebbe ad applicarsi la disciplina statale. Per cui il quadro che si è venuto a creare nel tempo ha determinato: a) casi di Regioni nei quali, non essendo stata disposta alcuna normativa locale, attuativa di quella statale, è rimasta applicabile l’intera legislazione nazionale emanata in materia; b) l’esistenza di interventi normativi regionali, emanati in attuazione dell’intervento statale, e che, come tali, avrebbero dovuto essere rispettosi dei principi fondamentali posti dalla legislazione nazionale. Ora, invece, che cosa è successo? E’ successo che alcune disposizioni regionali hanno allargato l’ambito della propria disciplina ad elementi non propriamente attuativi della legislazione nazionale, esondando oltre i limiti della delega, disposizioni regionali che, in ogni caso, vanno comunque adesso applicate fintantoché vi sia un intervento del Giudice costituzionale che ne infirmi l’incostituzionalità, con la conseguenza che per le Regioni che abbiano emanato apposite norme in materia energetica le disposizioni sanzionatorie sono, al momento, quelle previste dalle disposizioni locali, a meno che la norma regionale non abbia compiuto un rinvio alla norma statale e i casi di esclusione dagli obblighi di certificazione energetica sono applicati secondo le disposizioni regionali. In sostanza l’eventuale presenza di normative locali in deroga alle disposizioni statali continua ad essere rispettata, per cui si va da Regioni come l’Emilia-Romagna o la Provincia di Trento in cui non è prevista nessuna sanzione per il locatore e si segue quanto previsto dallo Stato a Regioni come il Piemonte o la Liguria in cui la multa va da 500 a 5.000 euro. La disciplina regionale della Lombardia (la più rigorosa in Italia) prevede sanzioni addirittura più severe di quelle statali per il locatore che stipula contratti senza aver prodotto e consegnato l’APE (da 2.500 a 10.00 euro). E la Lombardia già da tempo ha avviato i controlli ed erogato le sue sanzioni per mancata consegna di APE a compravendite e locazioni. [/QUOTE]
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