Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Comunicazione alla questura a seguito di un contratto di locazione
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 182725" data-attributes="member: 31598"><p><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/handshake.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":stretta_di_mano:" title="Stretta di mano :stretta_di_mano:" data-shortname=":stretta_di_mano:" /> Due recenti interventi legislativi hanno eliminato l'obbligo di presentazione alla Questura della comunicazione di cessione di fabbricato in caso di locazione abitativa (non rileva la tipologia) o di vendita, in quanto assorbito dalla registrazione dei relativi contratti di locazione e di cessione. L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce, infatti, che: "<em>fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, <strong>la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi della comunicazione</strong>, incluso l'obligo previsto dall'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n°59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n°191</em>". Ancor più recentemente, con il D.L. 70/2011 (art. 5, comma 1, lettera d), convertito dalla legge 106/2011, il legislatore ha stabilito che l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato è assorbita anche dalla registrazione del contratto di cessione dell'immobile. </p><p>Pertanto, le sanzioni previste, in caso di mancanza di comunicazione non si applicano dal 7 aprile 2011 (data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011) nei confronti dei locatori che abbiano provveduto alla registrazione del contratto di locazione presso l'Ade, e dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011) nei confronti del venditore di immobili che abbia proceduto alla registrazione del contratto di compravendita.</p><p>L'obbligo della comunicazione non viene, però, meno nel caso di locazione a uso abitativo effettuata nell'esercizio di una attività di impresa, arte o professione.</p><p></p><p>Ora, dal momento che la normativa in materia non è stata ancora "digerita" da parte delle varie autorità di pubblica sicurezza (circolano, in questi giorni, in Questura, certe interpretazioni fantasiose e visionarie da far impallidire il miglior Fellini <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" />), nel caso in cui l'autorità locale di P.S. lo richieda, è consigliabile comunicare le generalità del conduttore. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 182725, member: 31598"] :accordo: Due recenti interventi legislativi hanno eliminato l'obbligo di presentazione alla Questura della comunicazione di cessione di fabbricato in caso di locazione abitativa (non rileva la tipologia) o di vendita, in quanto assorbito dalla registrazione dei relativi contratti di locazione e di cessione. L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce, infatti, che: "[I]fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, [B]la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi della comunicazione[/B], incluso l'obligo previsto dall'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n°59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n°191[/I]". Ancor più recentemente, con il D.L. 70/2011 (art. 5, comma 1, lettera d), convertito dalla legge 106/2011, il legislatore ha stabilito che l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato è assorbita anche dalla registrazione del contratto di cessione dell'immobile. Pertanto, le sanzioni previste, in caso di mancanza di comunicazione non si applicano dal 7 aprile 2011 (data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011) nei confronti dei locatori che abbiano provveduto alla registrazione del contratto di locazione presso l'Ade, e dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011) nei confronti del venditore di immobili che abbia proceduto alla registrazione del contratto di compravendita. L'obbligo della comunicazione non viene, però, meno nel caso di locazione a uso abitativo effettuata nell'esercizio di una attività di impresa, arte o professione. Ora, dal momento che la normativa in materia non è stata ancora "digerita" da parte delle varie autorità di pubblica sicurezza (circolano, in questi giorni, in Questura, certe interpretazioni fantasiose e visionarie da far impallidire il miglior Fellini :mrgreen:), nel caso in cui l'autorità locale di P.S. lo richieda, è consigliabile comunicare le generalità del conduttore. ;) [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Comunicazione alla questura a seguito di un contratto di locazione
Alto