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Comunicazione antiterrorismo locazione cedente srl

Discussione in 'l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative' iniziata da ma70, 4 Ago 2011.

  1. ma70 Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    salve a tutti ho bisogno di aiuto visto che in Italia le leggi sono fatte per dare lavoro agli avvocati e non per tutti:
    una srl proprietaria di una abitazione loca con contratto registrato a due romeni (uno già residente in Italia), non opta per cedolare secca (non può), deve fare la comunicazione entro 48 ore alla polizia?
    se non la fa (se dovuta) a quanto ammonta in euro la multa?
    grazie per il momento
    :ok:


  2. studiopci Moderatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Salve, ad essere dovuta è obbligatorio denunziare tramite apposito modulo di comunicazione ( cessione Fabbricato ) alla competente Questura ( meglio ) o alla locale Polizia Municipale il / i nominativi delle persone a cui è stato ceduto l'immobile in locazione ( legge n. 191 del 18.5.1978 ) tale obbligo vi impone anche il riconoscimento obbligatorio delle persone , La sanzione prevista, per la mancata comunicazione entro le 48 ore, dall'art. 16 L. 689/81, è di € 206,00, ma tieni presente che ad un mio amico è arrivata molto di più con tutti i vari calcoli per ritardati, omessi, ecc.ecc. Fabrizio

  3. ma70 Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    per la legge sulla cedolare secca secondo alcuni la "registrazione" assorbe l'obblico della comunicaz antiterrorismo (mio caso)
    secondo altri vale solo per chi opta per la cedolare secca
    ma una srl che ha 30 appartamenti e affitta è il caso di esercizio d'impresa o di arti e professioni ???

    Recentemente però l'art.3 comma 3 del D.L 14.03.2011 n.23 (con decorrenza 7.04.2011) ha stabilito che non sussiste più l'obbligo della comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il contratto di locazione. L'art.3 comma 6 dello stesso decreto prevede tuttavia che la comunicazione deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. L'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.05.2011 n.70 (con decorrenza 14.05.2011) ha estesotale esenzione dall'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari, per cui sia avvenuta la registrazione.

    grazie a tutti

  4. studiopci Moderatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Certo , ma nel tuo caso trattandosi di società ( anche individuale ) sei obbligato ancora a comunicare la cessione e tralaltro mi risulta che nel caso il contratto sia a favore di cittadini extra comunitari , la comunicazione sia comunque obbligatoria.
    Fabrizio

  5. Maurizio Zucchetti Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Ma la Romania ormai fa parte dell'Europa, e quindi i cittadini romeni sono comunitari come gli italiani, i francesi ecc.! :D

    ;-)

    A Limpida piace questo elemento.
  6. ma70 Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    allora, ammesso che valga solo per chi opta (ma in internet trovo chi dice che la comunicazione non va fatta + da nessuno, semmai ne tornerò a parlare), mi fate capire una cosa:
    cosa significa questo dell'art 3 in oggetto:
    comma 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unita' immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o di arti e professioni.

    una srl che ha due alberghi e 30 appartamenti in più comuni se affitta un appartamento rientra nel caso sopra di esercizio di impresa? dipende da quello che c'è scritto nello statuto della srl (in visura camerale) in linea di massima si xchè una srl immobiliare compra vende o affitta sennò che ce fà con gli immobili?
    come può una srl cosi optare per la cedolare secca?

    sono graditi lumi :ok:

    ps Mitico Maurizio l'hai aperto l'uffico di 100 mq in via Del Corso o lavori ancora a Casa? :cool:

  7. Limpida Membro Assiduo

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Non possono accedere al regime della cedolare secca le società di persone, le società di capitali, nonché gli enti commerciali e non commerciali.Ai sensi del comma 6 dell'art.3 del decreto legislativo non possono operare per il regime della cedolare secca i soggetti che procedono alla locazione di immobili ad uso abitativo nell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni. Mentre sono compresi i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali purché risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili ad uso abitativo.
    Per effetto di tale disposizione restano esclusi dal regime gl iimprenditori ovvero i lavoratori autonomi, anche nel caso in cui concedono un immobile abitativo ai loro dipendenti. Sono esclusi gl immobili che pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa ( ad esempio fabbricati accatastati come uffici o negozi). Sono esclusi dall'applicazione anche i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo.

    A studiopci e Umberto Granducato piace questo messaggio.
  8. ma70 Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    grazie Limpi ;-) farò una raccomandata, non ci perdo + tempo, non capisco ancora perchè in Internet qualcuno scrive che la registrazione basta per tutto anche per l'antiterrorismo a prescindere dalla cedolare interpretando la legge della cedolare in modo estensivo...
    :shock:

  9. maryber Membro Junior

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    scusate ma non ho capito se la comunicazione, per i contratti soggetti a cedolare secca, va presentata o meno....grazie se vorrete chiarirmi le idee....buona domenica

  10. Umberto Granducato Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    no

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