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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto abitativo due proprietari: come procedere
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Testo
<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 439994" data-attributes="member: 56079"><p>Il contratto di locazione può essere sottoscritto da un solo comproprietario. Anche in assenza dell'altro, purché ne rappresenti le volontà. Nel modulo RLI dovranno essere invece correttamente indicati tutti i proprietari e le rispettive quote di proprietà.</p><p></p><p>Per opportuni chiarimenti rimando a "La locazione abitativa" a cura di Maurizio de Tilla. </p><p>Dove viene ben specificato nel paragrafo "Locazione del comproprietario"</p><p></p><p>"Tra i partecipanti a una proprietà in comunione esiste un reciproco rapporto di rappresentanza, in virtù del quale ciascuno di loro può procedere alla locazione della cosa comune e agire per la cessazione o la risoluzione del contratto e la consegna del bene locato, anche nell'interesse degli altri partecipanti alla comunione, trattandosi di atti di utile gestione che rientrano nell'ambito dell'ordinaria amministrazione della cosa comune, per i quali è da presumere, salvo prova contraria, che il singolo comproprietario abbia agito anche col consenso degli altri... "</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 439994, member: 56079"] Il contratto di locazione può essere sottoscritto da un solo comproprietario. Anche in assenza dell'altro, purché ne rappresenti le volontà. Nel modulo RLI dovranno essere invece correttamente indicati tutti i proprietari e le rispettive quote di proprietà. Per opportuni chiarimenti rimando a "La locazione abitativa" a cura di Maurizio de Tilla. Dove viene ben specificato nel paragrafo "Locazione del comproprietario" "Tra i partecipanti a una proprietà in comunione esiste un reciproco rapporto di rappresentanza, in virtù del quale ciascuno di loro può procedere alla locazione della cosa comune e agire per la cessazione o la risoluzione del contratto e la consegna del bene locato, anche nell'interesse degli altri partecipanti alla comunione, trattandosi di atti di utile gestione che rientrano nell'ambito dell'ordinaria amministrazione della cosa comune, per i quali è da presumere, salvo prova contraria, che il singolo comproprietario abbia agito anche col consenso degli altri... " [/QUOTE]
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