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Contratto affitto magazzino C2 con ristrutturazioni a carico dei locatari: quale durata?

Discussione in 'Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto' iniziata da Lucynda, 27 Ott 2010.

  1. Lucynda Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Salve a tutti, vorrei, se possibile, sapere che tipo di contratto di affitto potrei fare per dare in locazione un magazzino seminterrato di 70 mq.
    I locatari vorrebbero farne uso di sala prove e sala di incisione ma questo comporterebbe una ristrutturazione delle pareti, del pavimento e del soffitto
    per renderlo insonorizzato e adeguato allo scopo. Le persone interessate vogliono accollarsi tutte le spese per la ristrutturazione interna anche perchè
    l'importo del canone di locazione che gli chiedo è irrisorio.
    Vorrei sapere che tipo di contratto potrei stipulare e se è possibile includere
    il fatto che ogni tipo di miglioria che vorranno apportare al locale non è soggetta a rimborso da parte mia.

    Grazie


  2. enrikon Membro Assiduo

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Il contratto è il 6+6 e scrivi che lo affitti come magazzino.

    Non solo puoi scrivere che ogni miglioria verrà acquisita al locale ma anche che ti riservi il diritto alla rimessa in pristino da parte del conduttore.

    A Lucynda piace questo elemento.
  3. Umberto Granducato Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Se la locazione viene fatta non in ambito commerciale (se tu nn sei imprenditore e il conduttore un privato) la durata è libera, non necessariamente un 6+6 classico commerciale.

    A Lucynda e Paolo F piace questo messaggio.
  4. Lucynda Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Enrikon e Umberto, grazie mille per le vostre risposte chiare e tempestive e complimenti per il sito, che trovo di grande utilità per chi come me non riesce sempre a coprendere gli intricati meccanismi legislativi che riguardano gli immobili.

    Grazie ancora e buon lavoro

    Lucynda

  5. Sep Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    I contratti di locazione devono rispettare la Legge 431/98 ( abitazione ) o la 392/78 ( uso diverso dall'abitazioone ), quindi un magazzino si può affittare solamente con il contratto 6 + 6. Chi affitta non deve essere necessariamente un imprenditore per stipulare un contratto che si dice comunemente " Commerciale" ma in effetti è un contratto " Per uso diverso dall'abitazione "

  6. Umberto Granducato Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Per la locazione NON in ambito commerciale la durata non è vincolata al 6+6

  7. Sep Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Legge 392/78 Capo II - Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello dell'abitazione - Art. 27 ( Durata della locazione ).

  8. Alessandro Frisoli Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Mi sembra che Umberto abbia ragione. Il magazzino PUO' essere equiparato al box auto, al deposito.

    Solitamente si fanno i 6+6, ma ad esempio il box auto puoi fare contratti anche per tre mesi.

    Quindi, non è soggetto al vincolo della durata, come ad esempio per capannone o un negozio o un ufficio, anche se poi normalmente si applicano i commerciali.

  9. Sep Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    La domanda iniziale era : " I locatari vorrebbero farne uso di sala prove e sala di incisione ... " L'art. 27 della Legge 392/78 già citato recita testualmente : " La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate :
    1) industriali, commerciali, artigianali
    2) di interesse turistico .......
    La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo"
    L'art. 42 della stessa Legge recita : " I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, asistenziali, culturali e scolastiche ......................., hanno la durata di cui al primo comma dell'art. 27."
    Ora, ammesso ma non concesso che l'attività di sala prove e sala di incisione si configuri come attività commerciale, si tratterebbe comunque di attività ricreativa e, quindi, il contratto di locazione ricade sempre sotto l'imperativo dell'art. 27 come già citato-

    A enrikon piace questo elemento.
  10. Umberto Granducato Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Concordo. Diciamo che inizialmente il discorso della sala prove mi dava l'idea di una cosa 'goliardica' tale da non essere inquadrata 'ufficialmente' nelle categorie da te citate...

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