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Contratto di comodato d'uso verbale
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 411667" data-attributes="member: 31598"><p>Il comodato stipulato in forma verbale rimane efficace ai fini civilistici, ma pone problemi di natura fiscale sia al comodante sia al comodatario. Venendo al cuore del quesito sollevato, perché il comodatario abbia diritto alla detrazione del 50% (art. 16-bis del TUIR; art. 16 del DL n°63/2013, convertito in legge n°90/2013) l’Amministrazione finanziaria, per non annullare il diritto alla detrazione, richiede che:</p><p></p><p>a) il contratto di comodato sia registrato: non basta un’intesa verbale, il comodatario deve vantare un titolo valido e il titolo viene dato dalla registrazione che dà data certa all’atto;</p><p></p><p>b) il proprietario dia il consenso ai lavori di sostituzione della caldaia e degli elementi radianti: il comodante deve autorizzare i lavori;</p><p></p><p>c) i lavori devono essere iniziati dopo la registrazione del contratto: è assai dubbio il comportamento tendente a retrodatare (con riflessi sanzionatori) la registrazione del comodato (in materia si segnala che alcuni uffici non applicano al <em>comodato</em> l’istituto del ravvedimento operoso utilizzato per le <em>locazioni</em>, applicando sanzioni piene dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, oltre gli interessi di mora, ai sensi dell’art. 69 del DPR 131/1986), ai fini di godere delle detrazioni fiscali;</p><p></p><p>d) le fatture siano a lui intestate e che i bonifici siano da lui eseguiti: la <em>ratio</em> normativa è quella di riconoscere i benefici al soggetto che effettivamente ha sostenuto l’onere;</p><p></p><p>e) gli estremi di registrazione del contratto di comodato siano indicati nel rigo RP53 del modello UNICO/2014 ovvero E53 del modello 730/2014, colonne 3, 4, 5, 6 relative alla detrazione del 50%.</p><p></p><p>L’Amministrazione finanziaria, in sostanza, è molto rigida e pretende le prove del comodato, anche se quest’ultimo ha per soggetti giuridici un genitore e un figlio. La giustizia tributaria è, però, intervenuta recentemente per mitigare le richieste, in chiave limitante, dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo che non esiste un obbligo di registrazione (cfr. risoluzione del Ministero delle Finanze n°14/E/2001) e, quindi, il contratto può essere anche verbale, e ci si può basare su altri elementi probanti, quali la parentela, la residenza anagrafica, l’eventuale richiesta edilizia per accertare l’effettivo utilizzo dell’alloggio (in senso conforme Commissione tributaria di Como, n°43/05/2013 del 28/05/2013; Commissione tributaria di Forlì, n°179 del 01/04/2014; Commissione tributaria di Forli, n°387 del 01/07/2014).</p><p></p><p>Non ogni questione è, però, risolta, in una materia in cui il contenzioso abbonda e l’Agenzia delle Entrate non dà segni di mollare la presa, nonostante i precedenti suindicati forniscano una diversa chiave di lettura. Va, tuttavia, osservato che, indipendentemente dall’indirizzo che si voglia seguire, sia esso quello delle Entrate o quello della più recente giustizia tributaria, un atteggiamento di assoluta cautela impone, comunque, di redigere in forma scritta, e debitamente registrare (entro 20 giorni), il patto di comodato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 411667, member: 31598"] Il comodato stipulato in forma verbale rimane efficace ai fini civilistici, ma pone problemi di natura fiscale sia al comodante sia al comodatario. Venendo al cuore del quesito sollevato, perché il comodatario abbia diritto alla detrazione del 50% (art. 16-bis del TUIR; art. 16 del DL n°63/2013, convertito in legge n°90/2013) l’Amministrazione finanziaria, per non annullare il diritto alla detrazione, richiede che: a) il contratto di comodato sia registrato: non basta un’intesa verbale, il comodatario deve vantare un titolo valido e il titolo viene dato dalla registrazione che dà data certa all’atto; b) il proprietario dia il consenso ai lavori di sostituzione della caldaia e degli elementi radianti: il comodante deve autorizzare i lavori; c) i lavori devono essere iniziati dopo la registrazione del contratto: è assai dubbio il comportamento tendente a retrodatare (con riflessi sanzionatori) la registrazione del comodato (in materia si segnala che alcuni uffici non applicano al [I]comodato[/I] l’istituto del ravvedimento operoso utilizzato per le [I]locazioni[/I], applicando sanzioni piene dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, oltre gli interessi di mora, ai sensi dell’art. 69 del DPR 131/1986), ai fini di godere delle detrazioni fiscali; d) le fatture siano a lui intestate e che i bonifici siano da lui eseguiti: la [I]ratio[/I] normativa è quella di riconoscere i benefici al soggetto che effettivamente ha sostenuto l’onere; e) gli estremi di registrazione del contratto di comodato siano indicati nel rigo RP53 del modello UNICO/2014 ovvero E53 del modello 730/2014, colonne 3, 4, 5, 6 relative alla detrazione del 50%. L’Amministrazione finanziaria, in sostanza, è molto rigida e pretende le prove del comodato, anche se quest’ultimo ha per soggetti giuridici un genitore e un figlio. La giustizia tributaria è, però, intervenuta recentemente per mitigare le richieste, in chiave limitante, dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo che non esiste un obbligo di registrazione (cfr. risoluzione del Ministero delle Finanze n°14/E/2001) e, quindi, il contratto può essere anche verbale, e ci si può basare su altri elementi probanti, quali la parentela, la residenza anagrafica, l’eventuale richiesta edilizia per accertare l’effettivo utilizzo dell’alloggio (in senso conforme Commissione tributaria di Como, n°43/05/2013 del 28/05/2013; Commissione tributaria di Forlì, n°179 del 01/04/2014; Commissione tributaria di Forli, n°387 del 01/07/2014). Non ogni questione è, però, risolta, in una materia in cui il contenzioso abbonda e l’Agenzia delle Entrate non dà segni di mollare la presa, nonostante i precedenti suindicati forniscano una diversa chiave di lettura. Va, tuttavia, osservato che, indipendentemente dall’indirizzo che si voglia seguire, sia esso quello delle Entrate o quello della più recente giustizia tributaria, un atteggiamento di assoluta cautela impone, comunque, di redigere in forma scritta, e debitamente registrare (entro 20 giorni), il patto di comodato. [/QUOTE]
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