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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto di locazione commerciale e preavviso recesso anticipato del conduttore
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Testo
<blockquote data-quote="jerrySM" data-source="post: 431091" data-attributes="member: 40225"><p>In una locazione ad uso diverso da quello di abitazione il conduttore può comunicare la sua intenzione di non prorogare il contratto alla sua naturale scadenza dando comunicazione tramite A/R almeno 12 mesi prima della scadenza.</p><p>La legge stabilisce inoltre che:</p><p>"<em>E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il</em></p><p><em>conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone</em></p><p><em>avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi</em></p><p><em>prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. </em></p><p> <em>Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore,</em></p><p><em>qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento</em></p><p><em>dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con</em></p><p><em>lettera raccomandata</em>"</p><p></p><p>Quindi se, se non diversamente previsto a contratto, il preavviso per il non rinnovo del contratto giunto alla sua scadenza deve essere dato almeno 12 mesi prima della scadenza stessa.</p><p>Qualora invece ricorrano i gravi motivi (e qui si apre un mondo su quali siano questi gravi motivi) il conduttore può andarsene in qualsiasi comunicando tramite A/R e rispettando un preavviso di almeno 6 mesi.</p><p>Questi sono i tupoi diritti, ricodalo per bene al suo commercialista.</p><p>Questo è il testo di legge cui fare riferimento: <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392!vig=" target="_blank">LEGGE 27 luglio 1978, n. 392</a></p><p>(che è quella cui fare riferimento per i contratti ad uso commerciale) in particolare articoli 27 e 29</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="jerrySM, post: 431091, member: 40225"] In una locazione ad uso diverso da quello di abitazione il conduttore può comunicare la sua intenzione di non prorogare il contratto alla sua naturale scadenza dando comunicazione tramite A/R almeno 12 mesi prima della scadenza. La legge stabilisce inoltre che: "[I]E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata[/I]" Quindi se, se non diversamente previsto a contratto, il preavviso per il non rinnovo del contratto giunto alla sua scadenza deve essere dato almeno 12 mesi prima della scadenza stessa. Qualora invece ricorrano i gravi motivi (e qui si apre un mondo su quali siano questi gravi motivi) il conduttore può andarsene in qualsiasi comunicando tramite A/R e rispettando un preavviso di almeno 6 mesi. Questi sono i tupoi diritti, ricodalo per bene al suo commercialista. Questo è il testo di legge cui fare riferimento: [URL='http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392!vig=']LEGGE 27 luglio 1978, n. 392[/URL] (che è quella cui fare riferimento per i contratti ad uso commerciale) in particolare articoli 27 e 29 [/QUOTE]
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