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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto di locazione con cedolare secca
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 168688" data-attributes="member: 31598"><p>L'opzione per il regime della cedolare e la rinuncia all'aggiornamento del canone sono presupposti tra loro inscindibili, nel senso che l'una resta priva di effetto se il locatore non formalizza, in via preventiva, la seconda al conduttore a mezzo lettera raccomandata. Sembra dunque doversi escludere qualsiasi altro mezzo equipollente. C'è, però, una eccezione. Si può fare a meno della spedizione se il contratto prevede espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone (paragrafo 8.3 della Circolare n°26/E/2001 dell'Agenzia delle Entrate). </p><p></p><p>Al contratto di locazione normalmente in uso io aggiungo semplicemente la seguente clausola:</p><p></p><p><em>"La parte locatrice dichiara di volersi avvalere della modalità di tassazione sui redditi da locazione di fabbricati introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 denominata “cedolare secca”, riservandosi, tuttavia, la facoltà di revocare tale opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in corso, da esercitarsi a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza dell'annualità contrattuale.</em></p><p><em>L’opzione in oggetto comporta, per il periodo corrispondente alla sua durata, il venir meno dell’obbligo di versamento delle imposte di registro e di bollo relative al suddetto contratto, comprese quelle dovute sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso. Non verrà inoltre applicata negli anni di decorrenza del contratto alcuna maggiorazione del canone, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT. </em></p><p><em>Se in futuro il locatore decidesse di revocare l’applicazione di tale regime fiscale, sull’importo annuo del canone dovrà essere pagata l’imposta di registro nella misura del 2% (di cui metà a carico del locatore e metà a carico del conduttore), e verrà applicato l’aumento del canone in base all’indice ISTAT nella misura del....... della variazione relativa in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi rispetto al mese precedente quello di decorrenza del presente contratto."</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 168688, member: 31598"] L'opzione per il regime della cedolare e la rinuncia all'aggiornamento del canone sono presupposti tra loro inscindibili, nel senso che l'una resta priva di effetto se il locatore non formalizza, in via preventiva, la seconda al conduttore a mezzo lettera raccomandata. Sembra dunque doversi escludere qualsiasi altro mezzo equipollente. C'è, però, una eccezione. Si può fare a meno della spedizione se il contratto prevede espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone (paragrafo 8.3 della Circolare n°26/E/2001 dell'Agenzia delle Entrate). Al contratto di locazione normalmente in uso io aggiungo semplicemente la seguente clausola: [I]"La parte locatrice dichiara di volersi avvalere della modalità di tassazione sui redditi da locazione di fabbricati introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 denominata “cedolare secca”, riservandosi, tuttavia, la facoltà di revocare tale opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in corso, da esercitarsi a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza dell'annualità contrattuale. L’opzione in oggetto comporta, per il periodo corrispondente alla sua durata, il venir meno dell’obbligo di versamento delle imposte di registro e di bollo relative al suddetto contratto, comprese quelle dovute sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso. Non verrà inoltre applicata negli anni di decorrenza del contratto alcuna maggiorazione del canone, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT. Se in futuro il locatore decidesse di revocare l’applicazione di tale regime fiscale, sull’importo annuo del canone dovrà essere pagata l’imposta di registro nella misura del 2% (di cui metà a carico del locatore e metà a carico del conduttore), e verrà applicato l’aumento del canone in base all’indice ISTAT nella misura del....... della variazione relativa in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi rispetto al mese precedente quello di decorrenza del presente contratto."[/I] [/QUOTE]
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