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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto di locazione con cedolare secca
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Testo
<blockquote data-quote="Limpida" data-source="post: 168896" data-attributes="member: 14781"><p>Si può fare a meno della comunicazione se il contratto é già stato registrato e se contiene come hai detto, la rinuncia all'aggiornamento del canone.</p><p>Ma non mi sembra che riguardi i nuovi contratti da registrare.Il punto 8.3 recita: Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario).</p><p>La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. </p><p>Attenzione: la comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima di esercitare l'opzione. Il mancato invio rende inefficace l'opzione stessa (articolo 3, comma 11 del dlgs 23/2011).</p><p>8.3 Comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti</p><p>La comunicazione per l’applicazione della cedolare secca, come già</p><p>illustrato nel paragrafo 2.3, in via generale deve essere inviata al conduttore</p><p>prima dell’esercizio dell’opzione.<u>Per l’anno 2011, per quanto riguarda i contratti scaduti o risolti, già</u></p><p><u>registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7 aprile</u></p><p><u>2011, deve ritenersi che la condizione richiesta dalla norma sia rispettata se la</u></p><p><u>rinuncia è comunicata al conduttore, con lettera raccomandata, nel termine</u></p><p><u>stabilito per il versamento del primo acconto dovuto, che può essere il 6 luglio</u></p><p><u>2011 se l’acconto è dovuto in due rate, oppure il 30 novembre 2011 se l’acconto</u></p><p><u>45è dovuto in unica rata, ovvero se non è dovuto acconto, entro il termine di</u></p><p><u>presentazione della dichiarazione dei redditi.</u>Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia</p><p>necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione. Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l’acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli</p><p>aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Limpida, post: 168896, member: 14781"] Si può fare a meno della comunicazione se il contratto é già stato registrato e se contiene come hai detto, la rinuncia all'aggiornamento del canone. Ma non mi sembra che riguardi i nuovi contratti da registrare.Il punto 8.3 recita: Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario). La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. Attenzione: la comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima di esercitare l'opzione. Il mancato invio rende inefficace l'opzione stessa (articolo 3, comma 11 del dlgs 23/2011). 8.3 Comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti La comunicazione per l’applicazione della cedolare secca, come già illustrato nel paragrafo 2.3, in via generale deve essere inviata al conduttore prima dell’esercizio dell’opzione.[U]Per l’anno 2011, per quanto riguarda i contratti scaduti o risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7 aprile 2011, deve ritenersi che la condizione richiesta dalla norma sia rispettata se la rinuncia è comunicata al conduttore, con lettera raccomandata, nel termine stabilito per il versamento del primo acconto dovuto, che può essere il 6 luglio 2011 se l’acconto è dovuto in due rate, oppure il 30 novembre 2011 se l’acconto 45è dovuto in unica rata, ovvero se non è dovuto acconto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.[/U]Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione. Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l’acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti. [/QUOTE]
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