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Contratto di locazione con cedolare secca
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 168918" data-attributes="member: 31598"><p>La comunicazione preventiva, da effettuare a mezzo lettera raccomandata, ha per oggetto sia la volontà di optare per la cedolare sia la rinuncia all'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. </p><p></p><p>Lo "spiraglio" aperto dal paragrafo 8.3 della circolare °26/E è proprio quello ricordato da Limpida: <em>"Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia necesario inviare al conduttore la comunicazione in questione."</em> In questo specifico passaggio, il direttore del'Agenzia delle Entrate dott. Attilio Befera non fa distinguo tra <strong>nuovi contratti</strong> e <strong>contratti già registrati</strong>: per i contratti di locazione che già prevedono la rinuncia agli aggiornamenti non è necessaria spedire la lettera raccomandata. Quando si stipulerà un contratto, quindi, basterà semplicemente inserire una clausola specifica.</p><p></p><p>Ora, se questo è vero, la circostanza che il contratto non indichi alcuna clausola di adeguamento automatico - si pensi ad esempio ai contratti stagionali e le locazioni turistiche di durata inferiore all'anno e non prorogabili - non esonera il contribuente dall'obbligo di effettuare la comunicazione: la circolare, al paragrafo 8.3, consente di <strong>non inviare la raccomandata</strong> <strong>solo se il contratto esclude espressamente qualsiasi possibilità di aggiornamento</strong>. </p><p>In mancanza di questa clausola, quindi, bisognerebbe mandare la raccomandata anche al turista giapponese titolare di un contratto di locazione stagionale della durata di due mesi; peraltro, in considerazione del fatto che per questo tipo di contratto non è configurabile un aggiornamento del canone, si potrebbe comunque evitare la spedizione della raccomandata. Per farlo, però, servirebbe una conferma da parte del clemente e misericordioso dott. Befera.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 168918, member: 31598"] La comunicazione preventiva, da effettuare a mezzo lettera raccomandata, ha per oggetto sia la volontà di optare per la cedolare sia la rinuncia all'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Lo "spiraglio" aperto dal paragrafo 8.3 della circolare °26/E è proprio quello ricordato da Limpida: [I]"Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia necesario inviare al conduttore la comunicazione in questione."[/I] In questo specifico passaggio, il direttore del'Agenzia delle Entrate dott. Attilio Befera non fa distinguo tra [B]nuovi contratti[/B] e [B]contratti già registrati[/B]: per i contratti di locazione che già prevedono la rinuncia agli aggiornamenti non è necessaria spedire la lettera raccomandata. Quando si stipulerà un contratto, quindi, basterà semplicemente inserire una clausola specifica. Ora, se questo è vero, la circostanza che il contratto non indichi alcuna clausola di adeguamento automatico - si pensi ad esempio ai contratti stagionali e le locazioni turistiche di durata inferiore all'anno e non prorogabili - non esonera il contribuente dall'obbligo di effettuare la comunicazione: la circolare, al paragrafo 8.3, consente di [B]non inviare la raccomandata[/B] [B]solo se il contratto esclude espressamente qualsiasi possibilità di aggiornamento[/B]. In mancanza di questa clausola, quindi, bisognerebbe mandare la raccomandata anche al turista giapponese titolare di un contratto di locazione stagionale della durata di due mesi; peraltro, in considerazione del fatto che per questo tipo di contratto non è configurabile un aggiornamento del canone, si potrebbe comunque evitare la spedizione della raccomandata. Per farlo, però, servirebbe una conferma da parte del clemente e misericordioso dott. Befera. [/QUOTE]
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