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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto di locazione con permesso di sublocazione proprietaria pentita
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Testo
<blockquote data-quote="od1n0" data-source="post: 377804" data-attributes="member: 52418"><p>Si la legge e' la 253 1950 articolo 20</p><p></p><p>"Il conduttore, che si vale della facoltà di sublocare l’immobile locato in conformità o in deroga ai patti contrattuali, deve darne comunicazione al locatore con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento non oltre il decimo giorno dalla conclusione della sublocazione, indicando la persona del subconduttore, la durata del contratto e il numero dei locali utili sublocati.</p><p>Il subconduttore ha facoltà di sostituirsi al conduttore nella comunicazione stabilita nel comma precedente.</p><p>Nei casi sopra indicati, il locatore che abbia avuto regolare comunicazione della sublocazione, allorché agisce per il rilascio dell’immobile locato ai sensi degli artt. 3 e seguenti, deve portare a conoscenza del subconduttore l’esistenza del giudizio mediante notificazione di copia dell’atto di citazione."</p><p>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p></p><p></p><p>La comunicazione va fatta solo se il contratto non e' registrato e la cessione e' superiore ai trenta giorni se chi ospiti e' cittadino comunitario.</p><p></p><p>Combinato dell'articolo 12 dl 59 21 marzo 1978 e articolo 2 dl 79 20 giugno 2012.</p><p></p><p>"</p><p>Art. 12.</p><p>Chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro</p><p>titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di</p><p>un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare</p><p>all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore</p><p>dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le</p><p>generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che</p><p>assume la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di</p><p>identita' o di riconoscimento, che deve essere richiesto</p><p>all'interessato."</p><p></p><p></p><p>Art. 2</p><p>Comunicazione della cessione di fabbricati</p><p>1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di</p><p>comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di</p><p>registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle</p><p>disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del</p><p>Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo</p><p>di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo</p><p>1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio</p><p>1978, n. 191.</p><p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p></p><p></p><p>Se e' cittadino extracomunitario invece deve essere sempre fatta per qualsiasi periodo.</p><p></p><p>Articolo 7 dlgs 286 1998</p><p>"</p><p>Art. 7</p><p>Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro</p><p>(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)</p><p></p><p>1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno</p><p>straniero o apolide, anche se parente o affine, <em><strong>((. . .))</strong></em> ovvero cede</p><p>allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o</p><p>urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne</p><p>comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di</p><p>pubblica sicurezza.</p><p>2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del</p><p>denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del</p><p>passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano,</p><p>l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e'</p><p>alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la</p><p>comunicazione e' dovuta.</p><p>2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo</p><p>sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma</p><p>da 160 a 1.100 euro."</p><p></p><p>Attento pero che subaffittando per periodi brevi come vuoi fare non si configuri un'attività di affittacamere (Che solitamente e' regolata da norme regionali specifiche) in concorrenza con gli hotel sopra.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="od1n0, post: 377804, member: 52418"] Si la legge e' la 253 1950 articolo 20 "Il conduttore, che si vale della facoltà di sublocare l’immobile locato in conformità o in deroga ai patti contrattuali, deve darne comunicazione al locatore con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento non oltre il decimo giorno dalla conclusione della sublocazione, indicando la persona del subconduttore, la durata del contratto e il numero dei locali utili sublocati. Il subconduttore ha facoltà di sostituirsi al conduttore nella comunicazione stabilita nel comma precedente. Nei casi sopra indicati, il locatore che abbia avuto regolare comunicazione della sublocazione, allorché agisce per il rilascio dell’immobile locato ai sensi degli artt. 3 e seguenti, deve portare a conoscenza del subconduttore l’esistenza del giudizio mediante notificazione di copia dell’atto di citazione." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- La comunicazione va fatta solo se il contratto non e' registrato e la cessione e' superiore ai trenta giorni se chi ospiti e' cittadino comunitario. Combinato dell'articolo 12 dl 59 21 marzo 1978 e articolo 2 dl 79 20 giugno 2012. " Art. 12. Chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato." Art. 2 Comunicazione della cessione di fabbricati 1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se e' cittadino extracomunitario invece deve essere sempre fatta per qualsiasi periodo. Articolo 7 dlgs 286 1998 " Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, [I][B]((. . .))[/B][/I] ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro." Attento pero che subaffittando per periodi brevi come vuoi fare non si configuri un'attività di affittacamere (Che solitamente e' regolata da norme regionali specifiche) in concorrenza con gli hotel sopra. [/QUOTE]
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