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Testo
<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 292960" data-attributes="member: 49727"><p>Esistono entrambe le possibilità nei contratti.</p><p>La presenza di una clausola vessatoria e nulla rende nullo l'intero contratto: in questo caso, la controparte può esimersi dalle obbligazioni scritte nel contratto, anche dopo i 7 giorni per il recesso anticipato, non avendo il contratto di partenza alcuna validità giuridica.<strong> Quindi si può fare una recessione in questo caso, per cui consiglio di analizzare bene il contratto.</strong></p><p>La <strong>rescissione del contratto</strong> può chiedersi per anomalie verificatesi al momento della conclusione <em>a)</em> perché concluso in stato di pericolo, oppure <em>b)</em> per lesione.</p><p>Per esperire l'azione di rescissione per contratto concluso in stato di pericolo devono sussistere due condizioni:</p><ol> <li data-xf-list-type="ol">lo stato di pericolo in cui versava uno dei contraenti o altra persona, al momento della stipula, e</li> <li data-xf-list-type="ol">l'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere.</li> </ol><p>Per avere invece rescissione per lesione devono sussistere:</p><ol> <li data-xf-list-type="ol">una forte sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, tale che il valore di una prestazione sia almeno la metà dell'altra, e</li> <li data-xf-list-type="ol">l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versava la parte danneggiata.</li> </ol><p>La <strong>risoluzione del contratto</strong> si ha invece per motivi che sopravvengono alla conclusione del contratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 292960, member: 49727"] Esistono entrambe le possibilità nei contratti. La presenza di una clausola vessatoria e nulla rende nullo l'intero contratto: in questo caso, la controparte può esimersi dalle obbligazioni scritte nel contratto, anche dopo i 7 giorni per il recesso anticipato, non avendo il contratto di partenza alcuna validità giuridica.[B] Quindi si può fare una recessione in questo caso, per cui consiglio di analizzare bene il contratto.[/B] La [B]rescissione del contratto[/B] può chiedersi per anomalie verificatesi al momento della conclusione [I]a)[/I] perché concluso in stato di pericolo, oppure [I]b)[/I] per lesione. Per esperire l'azione di rescissione per contratto concluso in stato di pericolo devono sussistere due condizioni: [LIST=1] [*]lo stato di pericolo in cui versava uno dei contraenti o altra persona, al momento della stipula, e [*]l'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere. [/LIST] Per avere invece rescissione per lesione devono sussistere: [LIST=1] [*]una forte sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, tale che il valore di una prestazione sia almeno la metà dell'altra, e [*]l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versava la parte danneggiata. [/LIST] La [B]risoluzione del contratto[/B] si ha invece per motivi che sopravvengono alla conclusione del contratto. [/QUOTE]
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