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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto di locazione firmato da usufruttuario
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Testo
<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 157688" data-attributes="member: 245"><p>Non credo sia così: </p><p></p><p></p><p><strong>La durata delle locazioni contratte dall'usufruttuario non possono superare i cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto.</strong></p><p>Cass. civ., n. 9345 del 10/04/2008</p><p></p><p><em>In tema di contratti di locazione di immobili urbani, la legge n. 392 del 1978, che detta la disciplina generale di tali contratti, non ha abrogato implicitamente l'art. 999 c.c., che è norma speciale rispetto alla prima, in quanto diretta a disciplinare, con riguardo al tempo della cessazione dell'usufrutto, i contratti conclusi dall'usufruttuario, operando un congruo contemperamento dei vari interessi coinvolti, e tanto in applicazione del principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non comporta l'abrogazione della legge speciale anteriore; pertanto, la regola secondo cui la durata del contratto di locazione non può superare il termine di cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto è valida in ogni caso e tale interpretazione della norma risulta la più conforme alla Costituzione.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 157688, member: 245"] Non credo sia così: [B]La durata delle locazioni contratte dall'usufruttuario non possono superare i cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto.[/B] Cass. civ., n. 9345 del 10/04/2008 [I]In tema di contratti di locazione di immobili urbani, la legge n. 392 del 1978, che detta la disciplina generale di tali contratti, non ha abrogato implicitamente l'art. 999 c.c., che è norma speciale rispetto alla prima, in quanto diretta a disciplinare, con riguardo al tempo della cessazione dell'usufrutto, i contratti conclusi dall'usufruttuario, operando un congruo contemperamento dei vari interessi coinvolti, e tanto in applicazione del principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non comporta l'abrogazione della legge speciale anteriore; pertanto, la regola secondo cui la durata del contratto di locazione non può superare il termine di cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto è valida in ogni caso e tale interpretazione della norma risulta la più conforme alla Costituzione.[/I] [/QUOTE]
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