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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Dal 1° gennaio 2012 sara' obbligatoria l' ACE per tutti gli immobili pubblicizzati sia in vendita ch
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Testo
<blockquote data-quote="Manola 62" data-source="post: 166570" data-attributes="member: 35182"><p>In Veneto tutto tace o meglio:</p><p> - La Regione del Veneto non ha adottato una propria disciplina in materia di certificazione energetica degli edifici, pertanto nel territorio si applica la normativa nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e confermato dall’art. 3 comma 3 del D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.</p><p> - Non è necessario l’attestato di certificazione energetica per box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.</p><p>Rimangono esclusi anche i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati e gli altri casi specifici previsti al punto 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 192/2005.</p><p></p><p>L’attestato di certificazione energetica o l’Autodichiarazione del proprietario devono essere inviati alla Regione o alla Provincia Autonoma competenti per territorio entro 15 gg. dal rilascio (p.to n. 8 o n. 9 delle Linee Guida Nazionali D.M. 26 giugno 2009). <strong>Pur non essendo prevista sanzione in caso di non invio della documentazione in argomento all’Amministrazione competente, </strong>le disposizioni previste D.M. 26 giugno 2009 lo impongono in attuazione delle finalità indicate dalla Direttiva 2002/91/CE come recepita dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e pertanto è un obbligo di legge.</p><p><u>In sostanza è un obbligo non sanzionabile</u> e figuriamoci se ci sanzionano per l'assenza della classificazione da indicare sulla pubblicità ...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/disappointed.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":disappunto:" title="Disappunto :disappunto:" data-shortname=":disappunto:" /> mah?</p><p>La Regione Veneto in merito alla Classificazione Energetica risponde ad altri quesiti che reputo opportuno riportare:</p><p> <strong>Se la compravendita riguarda un edificio esistente nel quale coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) e per il quale non è tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, è obbligatorio produrre l’attestato di certificazione energetica?</strong></p><p><u>R: In tale caso l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.</u></p><p> Inoltre segnala che la recente Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (pubblicata nella G.U.U.E. in data 18 giugno 2010) sulla prestazione energetica nell'edilizia ha confermato il rilascio della certificazione energetica anche in caso di locazione, posticipandone l’allegazione al contratto al 31 dicembre 2015. Tale direttiva è entrata in vigore il giorno 8 luglio 2010 e dovrà essere recepita dagli stati membri con la tempistica ivi prevista.</p><p>Ma qui è possibile l'AUTOCERTIFICAZIONE, per carità certamente in classe G ma Risparmiano dei bei Soldini!!<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/money_mouth.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":soldi:" title="Soldi :soldi:" data-shortname=":soldi:" /></p><p>Nel sito istituzionale della Regione del Veneto, alla pagina web dedicata alla certificazione energetica, è </p><p>disponibile un modello per la autodichiarazione. Tale modello è redatto sulla base di quanto indicato al </p><p>punto 9 delle linee Guida nazionali (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 pubblicato nella G.U. n. 158 del 10 luglio 2009).</p><p>La dichiarazione, resa in carta libera secondo quanto previsto dalla normativa vigente, deve contenere:</p><p>- la dicitura “l’edificio è di classe energetica G”;</p><p>- la dicitura “i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti”;</p><p>- i dati anagrafici del dichiarante;</p><p>- i dati catastali e l’indirizzo dell’edificio oggetto di compravendita.</p><p>Le Linee Guida nazionali stabiliscono che copia dell’autodichiarazione va consegnata all’acquirente.</p><p>La L. 6 agosto 2008 n. 133, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha abrogato l’articolo del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” che prevedeva l’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.</p><p></p><p>In sostanza come indicazione in assenza di certificazione, basterà mettere classe G ma penso che con questo metodo ci sarà una legittima riduzione del valore di mercato ...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Manola 62, post: 166570, member: 35182"] In Veneto tutto tace o meglio: - La Regione del Veneto non ha adottato una propria disciplina in materia di certificazione energetica degli edifici, pertanto nel territorio si applica la normativa nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e confermato dall’art. 3 comma 3 del D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. - Non è necessario l’attestato di certificazione energetica per box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Rimangono esclusi anche i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati e gli altri casi specifici previsti al punto 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 192/2005. L’attestato di certificazione energetica o l’Autodichiarazione del proprietario devono essere inviati alla Regione o alla Provincia Autonoma competenti per territorio entro 15 gg. dal rilascio (p.to n. 8 o n. 9 delle Linee Guida Nazionali D.M. 26 giugno 2009). [B]Pur non essendo prevista sanzione in caso di non invio della documentazione in argomento all’Amministrazione competente, [/B]le disposizioni previste D.M. 26 giugno 2009 lo impongono in attuazione delle finalità indicate dalla Direttiva 2002/91/CE come recepita dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e pertanto è un obbligo di legge. [U]In sostanza è un obbligo non sanzionabile[/U] e figuriamoci se ci sanzionano per l'assenza della classificazione da indicare sulla pubblicità ...:wall: mah? La Regione Veneto in merito alla Classificazione Energetica risponde ad altri quesiti che reputo opportuno riportare: [B]Se la compravendita riguarda un edificio esistente nel quale coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) e per il quale non è tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, è obbligatorio produrre l’attestato di certificazione energetica?[/B] [U]R: In tale caso l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.[/U] Inoltre segnala che la recente Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (pubblicata nella G.U.U.E. in data 18 giugno 2010) sulla prestazione energetica nell'edilizia ha confermato il rilascio della certificazione energetica anche in caso di locazione, posticipandone l’allegazione al contratto al 31 dicembre 2015. Tale direttiva è entrata in vigore il giorno 8 luglio 2010 e dovrà essere recepita dagli stati membri con la tempistica ivi prevista. Ma qui è possibile l'AUTOCERTIFICAZIONE, per carità certamente in classe G ma Risparmiano dei bei Soldini!!:cash: Nel sito istituzionale della Regione del Veneto, alla pagina web dedicata alla certificazione energetica, è disponibile un modello per la autodichiarazione. Tale modello è redatto sulla base di quanto indicato al punto 9 delle linee Guida nazionali (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 pubblicato nella G.U. n. 158 del 10 luglio 2009). La dichiarazione, resa in carta libera secondo quanto previsto dalla normativa vigente, deve contenere: - la dicitura “l’edificio è di classe energetica G”; - la dicitura “i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti”; - i dati anagrafici del dichiarante; - i dati catastali e l’indirizzo dell’edificio oggetto di compravendita. Le Linee Guida nazionali stabiliscono che copia dell’autodichiarazione va consegnata all’acquirente. La L. 6 agosto 2008 n. 133, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha abrogato l’articolo del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” che prevedeva l’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata. In sostanza come indicazione in assenza di certificazione, basterà mettere classe G ma penso che con questo metodo ci sarà una legittima riduzione del valore di mercato ... [/QUOTE]
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