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Decennale postuma e mancanza di garanzie dell'assicurazione

Discussione in 'Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti' iniziata da utenteNT, 19 Dic 2011.

  1. utenteNT Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Ciao a tutti,

    sono nuovo del forum, faccio il costruttore.

    Sto per iniziare una nuova costruzione e mi sto interessando alla decennale postuma...solo che a differenza delle altre volte, ho letto attentamente il contratto che sto per stipulare con l'assicurazione...

    in esso si dice espressamente:



    la Società (ovvero l'assicurazione) non è obbligata per:

    vizi palesi o vizi occulti dell'immobile...
    danni cagionati da assestamento...
    danni di natura esterica...
    ecc....

    nella sostanza, non copre quasi nulla...

    e per quel poco che resta da coprire dal rischio si precisa nel contratto:

    l'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:
    che l'immobile sia stato realizzato a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore...ecc...

    ...il che lascia aperto ad una marea di interpretazioni, ovvero, ad ogni richiesta di indenizzo l'assicurazione potrebbe dire che i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte..., e quindi non pagare mai, tanto sempre nel contratto, si precisa che l'onere di provare il contrario spetta al contraente...

    che fare quindi?

  2. Graziano Cavallini Membro Attivo

    Qualifica:
    Altro Professionista
    Di norma la postuma decennale viene sottoscritta insieme alla CAR (Contractor All Risk), prima dell'inizio dei lavori. Per poter accettare il rischio la Compagnia chiede eleborati grafici, capitolati e quanto utile a valutare il rischio. Inoltre viene incaricato un tecnico che avrà il compito di seguire l'avanzamento lavori, con costi a carico dell'assicurato.
    Per quanto riguarda le garanzie prestate si basano su uno schema pubblicato insieme alla legge e si limitano ai gravi difetti che compromettono la stabilità dell'opera e non per il distacco dell'intonaco o l'umidità.

  3. utenteNT Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    ...si ma quello che mi chiedo io, è…. quali benefici ci sono nel sottoscrivere la decennale e che benefici ha il cliente?

    c'è da considerare che un imprenditore paga già un ingegnere che calcola le strutture, un direttore dei lavori che segue già i lavori...e un collaudatore che collauda il tutto...

    Dalla verifica che ho fatto al contratto, la decennale postuma non copre poi molto, se non nulla. Del resto basta che l’assicurazione dica che i lavori non sono stati fatti a regola d’arte…

    La cosa forse più strana in tutto questo, è che le persone che arrivano nel mio ufficio sono convinte che questa polizza copra praticamente tutto!!!MAHHHH

  4. Graziano Cavallini Membro Attivo

    Qualifica:
    Altro Professionista
    Nel testo della legge c'è lo schema della polizza, così come avviene anche per gli appalti pubblici. L'obiettivo è tutelare gli acquirenti da gravi danni strutturali all'opera e non per umidità o distacco dell'intonaco a della piastrella che si stacca, che restano a carico del costruttore. L'assicurazione può dire che i lavori non sono eseguiti a regola d'arte ma lo a durante l'esecuzione e non dopo. L'assicurazione non può prendersi un rischio simile a scatola chiusa fidandosi del costruttore, per forza di cose deve poter verificare l'esecuzione dei lavori, per avere la certezza che un'eventuale danno è accidentale e non voluto (risparmio sui materiali o lavori eseguiti in modo difforme).

  5. danilo8 Membro Junior

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Salve a tutti,

    la polizza decennale postuma copre i gravi difetti costruttivi cui il costruttore è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1669 c.c..

    In base a sentenze della Cassazione ( cass. civ. sez.II 28 aprile 2004 n.8140 e 29 aprile 2008 n. 10857 ) per gravi difetti devono intendersi le carenze che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o l'abitalità dell'immobile. Pertanto la garanzia della polizza deve essere estesa anche alle impermeabilizzazioni, ai pavimenti ed ai rivestimenti interni, agli intonaci e rivestimenti esterni.

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