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<blockquote data-quote="Studio Roversi" data-source="post: 459175" data-attributes="member: 59241"><p>Sono d'accordo con te e vado oltre. La norma parla di durata continuativa e di canoni ridotti,ma non si rferisce a particolari tipologie contrattuali, quindi, è da credere che leparti possano adottare il modello 4+4, sia pure a can one ridotto, e co la preventiva rinuncia del locatore alla disdetta motivata alla fine del primo quadriennio, clausola ammissibile, in quanto vantaggiosa per l'inquilino, in vista della scadenza degli 8 anni continuativi, mantenendo il diritto all'agevolazione. Non sembra che occorra necessariamente fare ricorso ad un 8+2 o ad un 8+4.</p><p></p><p>Il problema semmai è un altro. Che cosa succede se il contratto viene meno per motivi non imputabili al locatore? Il legislatore dice che l'agevolazione fiscale esplica i suoi effetti in questi casi solo se il locatore, entro un anno dalla data di risoluzione, stipula un altro contratto. Il legislatore disattento nulla dice però sulla durata. La disposizione non sembra offrire un appiglio per una durata residua inizialmente convenuta, perciò, il locatore per non perdere il beneficio dovrà stipulare un altro contratto a canone ridotto ancora una volta di 8 anni, con la conseguenza che, per un fatto estraneo alla sua volontà, la conservaqzione del beneficio richiederebbe la protrazione della locazione a canone ridotto non per 8 anni, ma per una durata assai più lunga.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Studio Roversi, post: 459175, member: 59241"] Sono d'accordo con te e vado oltre. La norma parla di durata continuativa e di canoni ridotti,ma non si rferisce a particolari tipologie contrattuali, quindi, è da credere che leparti possano adottare il modello 4+4, sia pure a can one ridotto, e co la preventiva rinuncia del locatore alla disdetta motivata alla fine del primo quadriennio, clausola ammissibile, in quanto vantaggiosa per l'inquilino, in vista della scadenza degli 8 anni continuativi, mantenendo il diritto all'agevolazione. Non sembra che occorra necessariamente fare ricorso ad un 8+2 o ad un 8+4. Il problema semmai è un altro. Che cosa succede se il contratto viene meno per motivi non imputabili al locatore? Il legislatore dice che l'agevolazione fiscale esplica i suoi effetti in questi casi solo se il locatore, entro un anno dalla data di risoluzione, stipula un altro contratto. Il legislatore disattento nulla dice però sulla durata. La disposizione non sembra offrire un appiglio per una durata residua inizialmente convenuta, perciò, il locatore per non perdere il beneficio dovrà stipulare un altro contratto a canone ridotto ancora una volta di 8 anni, con la conseguenza che, per un fatto estraneo alla sua volontà, la conservaqzione del beneficio richiederebbe la protrazione della locazione a canone ridotto non per 8 anni, ma per una durata assai più lunga. [/QUOTE]
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