Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Deduzione IRPEF del 20% su Immobili nuovi rimasti invenduti
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 415813" data-attributes="member: 49727"><p>per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 dalle persone fisiche di immobili residenziali di nuova costruzione rimasti invenduti alla data di entrata in vigore (12 novembre 2014) della legge 164 di conversione spetta una deduzione IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile. si tratta di un beneficio che determina una riduzione del reddito imponibile su cui calcolare le imposte</p><p></p><p>la deduzione spetta anche in caso di immobili residenziali che abbiano formato oggetti di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettera c e d del testo unico dell'edilizia)</p><p></p><p><strong>limite spesa</strong> - la deduzione IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile può avvenire nel limite massimo della spesa pari a 300mila euro. l'importo massimo della deduzione, inoltre, non può superare i 60mila euro, il risparmio fiscale dipenderà dall'aliquota marginale del contribuente</p><p></p><p><strong>a chi spetta</strong> - la deduzione non è prevista solo per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 di immobili residenziali di nuova costruzione rimasti invenduti alla data di entrata in vigore (12 novembre 2014) della legge 164 di conversione, ma anche per le spese sostenute per la costruzione dell'immobile su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. in questo caso le spese di costruzione su cui calcolare il bonus devono essere attestate dall'impresa che ha eseguito i lavori</p><p></p><p>altro aspetto da tenere a mente riguarda il fatto che durante la fase di conversione è stata prevista l'estensione del beneficio anche agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari rientranti nel perimetro applicativo dell'agevolazione</p><p></p><p><strong>condizioni</strong> - ma ci sono delle condizioni affinché la persona fisica possa beneficiare della nuova deduzione. innanzitutto, l'immobile residenziale, rimasto invenduto al termine dei lavori di costruzione, deve essere concesso in locazione entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione</p><p></p><p>la locazione deve durare almeno otto anni e deve avere carattere continuativo. secondo quanto previsto dalla legge di conversione, il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima degli otto anni previsti, ma in tale ipotesi, per evitare la decadenza dal bonus, deve essere stipulato un nuovo contratto entro un anno dalla precedente risoluzione</p><p></p><p><strong>caratteristiche immobile</strong> - l'immobile deve essere di tipo residenziale e non deve avere caratteristiche di lusso, questo vuol dire che non deve essere classificato o non deve essere classificabile nelle categorie a1, a8 o a9. l'immobile, poi, non deve essere ubicato nelle zone omogenee di classe e, cioè destinate ad usi agricoli. un altro aspetto da tenere presente è la prestazione energetica dell'immobile, che deve essere in possesso di una certificazione energetica di classe a o b</p><p></p><p><strong>canone</strong> - per quanto riguarda il canone richiesto, quest'ultimo non deve essere superiore a quello determinabile secondo i criteri e i parametri di cui alla convenzione tipo approvata dalla regione (articolo 19 dpr 380/2001). in alternativa, il canone di locazione non deve essere superiore al minor importo tra quello relativo ai contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 legge 431/1998) e quello stabilito ex articolo 3, comma 114, della legge 350/2003. tra il locatore e il conduttore non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado</p><p></p><p><strong>usufrutto</strong> - secondo quanto stabilito dalla legge di conversione, la deduzione è riconosciuta anche nel caso di immobili ceduti in usufrutto a soggetti pubblici o privati operanti dal almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali. deve però essere mantenuto il vincolo alla locazione</p><p></p><p><strong>quota deduzione annuale</strong> - l'importo della deduzione deve essere suddiviso in otto quote di pari importo a partire dall'anno in cui l'immobile acquistato risulta concesso in locazione</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 415813, member: 49727"] per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 dalle persone fisiche di immobili residenziali di nuova costruzione rimasti invenduti alla data di entrata in vigore (12 novembre 2014) della legge 164 di conversione spetta una deduzione IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile. si tratta di un beneficio che determina una riduzione del reddito imponibile su cui calcolare le imposte la deduzione spetta anche in caso di immobili residenziali che abbiano formato oggetti di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettera c e d del testo unico dell'edilizia) [B]limite spesa[/B] - la deduzione IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile può avvenire nel limite massimo della spesa pari a 300mila euro. l'importo massimo della deduzione, inoltre, non può superare i 60mila euro, il risparmio fiscale dipenderà dall'aliquota marginale del contribuente [B]a chi spetta[/B] - la deduzione non è prevista solo per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 di immobili residenziali di nuova costruzione rimasti invenduti alla data di entrata in vigore (12 novembre 2014) della legge 164 di conversione, ma anche per le spese sostenute per la costruzione dell'immobile su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. in questo caso le spese di costruzione su cui calcolare il bonus devono essere attestate dall'impresa che ha eseguito i lavori altro aspetto da tenere a mente riguarda il fatto che durante la fase di conversione è stata prevista l'estensione del beneficio anche agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari rientranti nel perimetro applicativo dell'agevolazione [B]condizioni[/B] - ma ci sono delle condizioni affinché la persona fisica possa beneficiare della nuova deduzione. innanzitutto, l'immobile residenziale, rimasto invenduto al termine dei lavori di costruzione, deve essere concesso in locazione entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione la locazione deve durare almeno otto anni e deve avere carattere continuativo. secondo quanto previsto dalla legge di conversione, il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima degli otto anni previsti, ma in tale ipotesi, per evitare la decadenza dal bonus, deve essere stipulato un nuovo contratto entro un anno dalla precedente risoluzione [B]caratteristiche immobile[/B] - l'immobile deve essere di tipo residenziale e non deve avere caratteristiche di lusso, questo vuol dire che non deve essere classificato o non deve essere classificabile nelle categorie a1, a8 o a9. l'immobile, poi, non deve essere ubicato nelle zone omogenee di classe e, cioè destinate ad usi agricoli. un altro aspetto da tenere presente è la prestazione energetica dell'immobile, che deve essere in possesso di una certificazione energetica di classe a o b [B]canone[/B] - per quanto riguarda il canone richiesto, quest'ultimo non deve essere superiore a quello determinabile secondo i criteri e i parametri di cui alla convenzione tipo approvata dalla regione (articolo 19 dpr 380/2001). in alternativa, il canone di locazione non deve essere superiore al minor importo tra quello relativo ai contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 legge 431/1998) e quello stabilito ex articolo 3, comma 114, della legge 350/2003. tra il locatore e il conduttore non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado [B]usufrutto[/B] - secondo quanto stabilito dalla legge di conversione, la deduzione è riconosciuta anche nel caso di immobili ceduti in usufrutto a soggetti pubblici o privati operanti dal almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali. deve però essere mantenuto il vincolo alla locazione [B]quota deduzione annuale[/B] - l'importo della deduzione deve essere suddiviso in otto quote di pari importo a partire dall'anno in cui l'immobile acquistato risulta concesso in locazione [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Deduzione IRPEF del 20% su Immobili nuovi rimasti invenduti
Alto