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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Deposito cauzionale in fase di subentro per Contratto di locazione ad uso abitativo
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 337757" data-attributes="member: 31598"><p><span style="color: black"><span style="color: black"><span style="color: black">Ciao Bulldozer! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> La situazione che descrivi è tipica delle locazioni condivise. In casi come questo, è solo al momento della riconsegna dell’immobile che il locatore deve restituire il deposito cauzionale ricevuto: il relativo credito diventa, infatti, esigibile solo al termine della locazione, a patto che i conduttori abbiano adempiuto tutte le obbligazioni gravanti sul contratto. In un contratto intestato ad A e B, in genere, quando A se ne va, B gli deve restituire metà del deposito cauzionale, richiedendo, a sua volta (nell’eventualità di un subentro), metà del deposito cauzionale a C (subentrante). </span></span></span></p><p> </p><p><span style="color: black">E’ opportuno formalizzare con scrittura privata (non c’è un modulo apposito) - firmata da tutte le parti in causa, compreso il locatore, essendo tale passaggio subordinato al suo consenso, e che può essere registrata (per la certezza di tutte le parti) - la cessione di quota di contratto (50%) da A a C, in modo che A possa essere liberato dagli obblighi e dai diritti derivanti dal contratto che passano – dalla data X – a C, che se li assume, al pari di B, liberandolo da ogni vincolo.</span></p><p> </p><p><span style="color: black"><span style="color: black"><span style="color: black"><span style="color: black"><span style="color: black">Nell'atto che andrete a sottoscrivere occorre dichiarare che ogni pendenza economica (canone, oneri condominiali ecc.) è già stata regolata fra le parti, in particolare, fra A e C, la quota di spettanza del deposito cauzionale: non facendo tale atto (tutti i contratti riportano, in genere, una clausola di questo tipo: “<em><span style="color: black">Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto</span></em>”), A manterrebbe, a fini civilistici, gli obblighi derivanti dal contratto originario. Il pagamento dei 67 euro per la cessione (imposta di registro) ha valenza solo fiscale: il locatore dovrebbe consegnarti una copia del mod. F23 e una copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione, che ti serviranno per godere eventualmente di bonus fiscali (detrazioni IRPEF per canoni di locazione) e per il rilascio del contrassegno dell’autorizzazione permanente nelle zone a traffico limitato del centro cittadino.</span></span></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 337757, member: 31598"] [COLOR=black][COLOR=black][COLOR=black]Ciao Bulldozer! :) La situazione che descrivi è tipica delle locazioni condivise. In casi come questo, è solo al momento della riconsegna dell’immobile che il locatore deve restituire il deposito cauzionale ricevuto: il relativo credito diventa, infatti, esigibile solo al termine della locazione, a patto che i conduttori abbiano adempiuto tutte le obbligazioni gravanti sul contratto. In un contratto intestato ad A e B, in genere, quando A se ne va, B gli deve restituire metà del deposito cauzionale, richiedendo, a sua volta (nell’eventualità di un subentro), metà del deposito cauzionale a C (subentrante). [/COLOR][/COLOR][/COLOR] [COLOR=black]E’ opportuno formalizzare con scrittura privata (non c’è un modulo apposito) - firmata da tutte le parti in causa, compreso il locatore, essendo tale passaggio subordinato al suo consenso, e che può essere registrata (per la certezza di tutte le parti) - la cessione di quota di contratto (50%) da A a C, in modo che A possa essere liberato dagli obblighi e dai diritti derivanti dal contratto che passano – dalla data X – a C, che se li assume, al pari di B, liberandolo da ogni vincolo.[/COLOR] [COLOR=black][COLOR=black][COLOR=black][COLOR=black][COLOR=black]Nell'atto che andrete a sottoscrivere occorre dichiarare che ogni pendenza economica (canone, oneri condominiali ecc.) è già stata regolata fra le parti, in particolare, fra A e C, la quota di spettanza del deposito cauzionale: non facendo tale atto (tutti i contratti riportano, in genere, una clausola di questo tipo: “[I][COLOR=black]Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto[/COLOR][/I]”), A manterrebbe, a fini civilistici, gli obblighi derivanti dal contratto originario. Il pagamento dei 67 euro per la cessione (imposta di registro) ha valenza solo fiscale: il locatore dovrebbe consegnarti una copia del mod. F23 e una copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione, che ti serviranno per godere eventualmente di bonus fiscali (detrazioni IRPEF per canoni di locazione) e per il rilascio del contrassegno dell’autorizzazione permanente nelle zone a traffico limitato del centro cittadino.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [/QUOTE]
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Deposito cauzionale in fase di subentro per Contratto di locazione ad uso abitativo
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