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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 337904" data-attributes="member: 31598"><p><span style="color: black"><span style="color: black"><span style="color: black">Dal punto di vista formale occorre fare una scrittura privata modificativa del contratto originale: tale condizione è essenziale per la validità dell’atto di subentro, ai sensi dell’art. 1406 del cod. civ. Per la cessione di contratto devono osservarsi le stesse forme prescritte per il contratto a cui si riferisce, inoltre, essendo un contratto plurilaterale, le modifiche devono essere sottoscritte da tutte le parti in causa per liberare il conduttore uscente. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="color: black">Non è indispensabile registrare la scrittura privata: la registrazione dell’atto effettuata da una delle parti è data dalla necessità di superare eventuali controversie che potessero sorgere successivamente (ad es. smarrimento del documento) e di attribuire all’atto stesso “data certa”. La norma codicistica (art. 2704, primo comma) prevede infatti che “</span><em><span style="color: black">la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura privata è stata registrata […]</span></em><span style="color: black">”. Gli uffici locali, in genere, se porti in registrazione la scrittura privata, essendo la cessione già formalizzata con il mod. F23 (l’imposta di registro è già stata assolta), ti fanno pagare soli i bolli sull’atto.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 337904, member: 31598"] [COLOR=black][COLOR=black][COLOR=black]Dal punto di vista formale occorre fare una scrittura privata modificativa del contratto originale: tale condizione è essenziale per la validità dell’atto di subentro, ai sensi dell’art. 1406 del cod. civ. Per la cessione di contratto devono osservarsi le stesse forme prescritte per il contratto a cui si riferisce, inoltre, essendo un contratto plurilaterale, le modifiche devono essere sottoscritte da tutte le parti in causa per liberare il conduttore uscente. [/COLOR][/COLOR][/COLOR] [COLOR=black]Non è indispensabile registrare la scrittura privata: la registrazione dell’atto effettuata da una delle parti è data dalla necessità di superare eventuali controversie che potessero sorgere successivamente (ad es. smarrimento del documento) e di attribuire all’atto stesso “data certa”. La norma codicistica (art. 2704, primo comma) prevede infatti che “[/COLOR][I][COLOR=black]la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura privata è stata registrata […][/COLOR][/I][COLOR=black]”. Gli uffici locali, in genere, se porti in registrazione la scrittura privata, essendo la cessione già formalizzata con il mod. F23 (l’imposta di registro è già stata assolta), ti fanno pagare soli i bolli sull’atto.[/COLOR] [/QUOTE]
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