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L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Detrazione fiscale su delibera precedente alla vendita ma non ancora pagati
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Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 626863"><p>I lavori deliberati prima del rogito notarile di compravendita, per legge, sono a carico del VENDITORE.</p><p></p><p>Logico, quindi, che il VENDITORE desideri far scrivere nel rogito notarile che intende mantenere le detrazioni IRPEF, anziché cederle (automaticamente) all'ACQUIRENTE, in assenza di esplicita indicazione scritta nel testo del contratto di compravendita.</p><p></p><p>Poco importa chi sarà il proprietario quando inizieranno i lavori.</p><p></p><p>Ciò che conta è che li deve pagare il venditore, il quale logicamente ha diritto ai recuperi IRPEF, e lo fa risultare nel rogito perché altrimenti tale diritto passerebbe all'acquirente.</p><p></p><p>All'Amministratore di condominio, trattandosi di un lavoro su PARTI COMUNI CONDOMINIALI (facciata e tetto), resterà l'unico ONERE di INDICARE CON ATTENZIONE NOME, COGNOME e CODICE FISCALE del venditore, quando comunica all'Agenzia delle Entrate chi ha sostenuto quota della spesa su parti comuni condomiali. Tutto il resto è automatico, a patto di indicare nel rogito che le detrazioni resteranno in capo al venditore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 626863"] I lavori deliberati prima del rogito notarile di compravendita, per legge, sono a carico del VENDITORE. Logico, quindi, che il VENDITORE desideri far scrivere nel rogito notarile che intende mantenere le detrazioni IRPEF, anziché cederle (automaticamente) all'ACQUIRENTE, in assenza di esplicita indicazione scritta nel testo del contratto di compravendita. Poco importa chi sarà il proprietario quando inizieranno i lavori. Ciò che conta è che li deve pagare il venditore, il quale logicamente ha diritto ai recuperi IRPEF, e lo fa risultare nel rogito perché altrimenti tale diritto passerebbe all'acquirente. All'Amministratore di condominio, trattandosi di un lavoro su PARTI COMUNI CONDOMINIALI (facciata e tetto), resterà l'unico ONERE di INDICARE CON ATTENZIONE NOME, COGNOME e CODICE FISCALE del venditore, quando comunica all'Agenzia delle Entrate chi ha sostenuto quota della spesa su parti comuni condomiali. Tutto il resto è automatico, a patto di indicare nel rogito che le detrazioni resteranno in capo al venditore. [/QUOTE]
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