alessandro vinci

Membro Ordinario
Privato Cittadino
quindi il discorso adesso e' gia' diverso...
Molto dipende se nella ristrutturazione
sarà necessario o meno spostare dei muri. Infatti
se la superficie del bagno non subirà delle modifiche, e quindi non si sposte-
ranno delle pareti, non sarà necessaria la presentazione all’ufficio tecnico del comune in cui è locato l’immobile del progetto firmato dal tecnico. Se invece la superficie del
bagno da ristrutturare risulterà modificata, è necessario presentare all’ufficio tecnico del comune
la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, oppure,
nel caso di opere edilizie minori, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), la quale invece basta presentarla, firmata da un tecnico, contestualmente all’inizio dei lavori di ristrutturazione del bagno
.
 
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cafelab

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Basta una CILA comunicazione di inizio lavori asseverata, non c'è bisogno di attendere 30gg e a seconda del comune ha delle reversali più basse.
Non sarebbe correttissimo però spesso, diciamo sempre, la situazione reale dell'appartamento è leggermente diversa dal catastale, è una buona occasione per sistemare le cose e sfruttare gli incentivi, ovviamente occorre affidarsi a imprese in regola e fatturare tutto.
 
M

mata

Ospite
quindi il discorso adesso e' gia' diverso...
Molto dipende se nella ristrutturazione
sarà necessario o meno spostare dei muri. Infatti
se la superficie del bagno non subirà delle modifiche, e quindi non si sposte-
ranno delle pareti, non sarà necessaria la presentazione all’ufficio tecnico del comune in cui è locato l’immobile del progetto firmato dal tecnico. Se invece la superficie del
bagno da ristrutturare risulterà modificata, è necessario presentare all’ufficio tecnico del comune
la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, oppure,
nel caso di opere edilizie minori, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), la quale invece basta presentarla, firmata da un tecnico, contestualmente all’inizio dei lavori di ristrutturazione del bagno
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Questo te lo sei inventato tu? La Legge non dice così, bensì che solo la manutenzione ordinaria è attività libera: da straordinaria in poi devi fare una pratica edilizia
 

alessandro vinci

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Questo te lo sei inventato tu? La Legge non dice così, bensì che solo la manutenzione ordinaria è attività libera: da straordinaria in poi devi fare una pratica edilizia

no, che inventato io.. l'ho letto e l'ho riportato copia ed incolla qui..
c'e' scritto anche sulla guida dell'agenzia delle entrate.. non sulla singola abitazione,
principalmente si fa sul condominio etc etc ....
cmq io sto notando dalle risposte che sono state date che i pareri sono molto diversi fra loro...:occhi_al_cielo:
 
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alessandro vinci

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Nella guida alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, alla voce sanitari si riportano come detraibili la sostituzione di impianti e apparecchiature, che io interpreto dover sussistere contemporaneamente per accedere al beneficio. Ovvero, ne deduco che la sostituzione dei sanitari è detraibile solo se accompagnata dalla sostituzione degli impianti.
Qualora gli stessi interventi prima citati (sostituzione piastrelle, ritinteggiatura, ecc.) e classificabili come manutenzione ordinaria non siano eseguiti all'interno di un'abitazione, ma su parti comuni di edifici residenziali, rientriamo allora nella possibilità di detrarne tutte le spese. Parlo ad esempio di lavori eseguiti su un bagno comune nel condominio, oppure sul bagno del portinaio.
Se nei lavori sono compresi anche il rifacimento dell’impianto idrosanitario, elettrico, lo spostamento di tramezze o altre opere che possono far classificare l’intervento come manutenzione straordinaria, è possibile beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie sia che vengano realizzati su abitazioni private che su parti comuni di edifici residenziali.
In pratica ci sono alcuni interventi (come quelli citati della sostituzione dei rubinetti, il rifacimento delle piastrelle, la tinteggiatura, ecc..) che presi singolarmente si configurano come manutenzione ordinaria e non possono godere del beneficio fiscale se eseguiti su abitazioni private. Tuttavia, se i medesimi interventi rientrano in un intervento più ampio, che comporta altri lavori che vengono ritenuti agevolabili (come ad esempio quelli citati del rifacimento degli impianti e lo spostamento di tramezze), possono accedere alla detrazione fiscale in quanto conseguentemente necessari ai lavori agevolabili.
 

alessandro vinci

Membro Ordinario
Privato Cittadino
questo argomento mi interessa molto a credo che sia utile a molti.
Bonus ristrutturazioni 2014: ecco i lavori che non richiedono permessi
serramenti-140x104.jpg

Confermata nella Legge di Stabilità la proroga al 31 dicembre 2014 del bonus ristrutturazioni del 50% sull’imponibile IRPEF e dell’ecobonus 65%, risulta interessante, anche alla luce delle numerose richieste di chiarimento giunte in Redazione, esaminare quali sono gli interventi che, pur usufruendo degli sconti fiscali, non richiedono alcun titolo abilitativo o, al massimo, necessitano di una semplice comunicazione di inizio lavori (CIL).

Impianti
Non è richiesto alcun titolo abilitativo per la sostituzione dei sanitari e degli impianti del bagno, così come per la messa a norma degli impianti elettrici obsoleti.

Anche l’installazione ex novo o la sostituzione di impianti di allarme obsoleti non richiede, da parte di chi effettua i lavori, alcun obbligo di notifica verso il Comune.

Ascensori e montacarichi interni possono essere installati o sostituiti con nuovi impianti rispondenti alla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/1989) senza necessità di permessi.

Infine, anche la sostituzione delle caldaie per il riscaldamento e la produzione di ACS con apparecchiature innovative o con caldaie a condensazione non richiedono l’inoltro di domande al Comune.

Tutti questi interventi, ricordiamo, rientrano tra quelli che godono del bonus ristrutturazioni 2014 e, nel caso degli impianti di climatizzazione, anche dell’ecobonus.

Facciate edificiLa realizzazione di intonaci delle facciate degli edifici, senza operare modifiche rispetto alla situazione preesistente, e il rifacimento o la sostituzione dei cornicioni del condominio, anche in questo caso mantenendo inalterato l’aspetto (stesse dimensioni e stessi materiali), permettono di sfruttare la Detrazione 50% e non richiedono l’ottenimento di permessi e titoli abilitativi.

Comunicazione lavori semplice (non asseverata) e asseverata
Una seconda categoria di interventi, rientranti nel novero di quelli coperti dal bonus ristrutturazioni 2014, richiede a opera di chi esegue i lavori o da un proprio incaricato la presentazione di una comunicazione di inizio lavori che va presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia (leggi anche Sportello Unico per l’Edilizia, quali sono le sue funzioni?).

Per esempio, l’installazione di un impianto solare fotovoltaico a servizio di un’abitazione rientra tra le attività comprese nella Detrazione 50% e richiede una semplice comunicazione di inizio lavori non asseverata. Stessa cosa dicasi per gli impianti solari termici per la produzione di ACS, anche se in questo caso l’agevolazione prevista è quella del 65% (Ecobonus).

La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) è, invece, necessaria per i seguenti interventi, tutti compresi nel bonus ristrutturazioni 2014:

1. Interventi sulle coperture e sui tetti per l’isolamento termico

2. Nuova costruzione o rifacimenti dei balconi esterni con materiali e caratteristiche diverse del preesistente

3. Intonaci e tinteggiature esterne con modifica di colore e di materiali

4. Nuova installazione o sostituzione di gronde e sistemi per lo scolo delle acque anche con materiali e caratteristiche diverse del preesistente

5. Porte e serramenti per esterni con caratteristiche di trasmittanza termica che rispettino gli indici del decreto 20 gennaio 2010.

6. Nuove aperture interne

7. Ascensori e montacarichi esterni possono essere installati o sostituiti con nuovi impianti rispondenti alla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/1989)

È appena il caso di notare che per interventi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 realizzati su edifici esistenti in zone sottoposte a vincoli paesaggistici occorre presentare anche istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

http://www.ediltecnico.it/24390/bonus-ristrutturazioni-2014-ecco-lavori-che-non-richiedono-permessi/
 
M

mata

Ospite
La CIL è una pratica edilizia così come la SCIA. La norma che hai citato non prevede il rilascio da parte del Comune di titoli abilitativi (Concessione, autorizzazione), ma la presentazione di una SCIA/CIL, non equivale al rilascio di un titolo edilizio.[DOUBLEPOST=1400141801,1400141656][/DOUBLEPOST]Art. 6 (L) - Attività edilizia libera(articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.(ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
(lettera così modificata dall'articolo 7, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011)e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.


3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.

7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

 

alessandro vinci

Membro Ordinario
Privato Cittadino
adesso, appena posso, leggo attentamente quello che hai scritto perche' immagino possa servire a molte persone.
da quello che ho capito c'e' la CIL semplice e quella invece che ha bisogno del tecnico, la CIL asseverata. Rispetto ad una normale CIL, la CILA si differenzia perchè è completata da una relazione tecnica asseverata del tecnico abilitato.
ho appena chiesto informazioni sulla CIL semplice e ho visto che e' una pratica abbastanza semplice che richiede un versamento tramite bonifico per una piccola tassa...tutto molto tranquillo.
si', quello che hai scritto l'avevo gia' letto..
 
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alessandro vinci

Membro Ordinario
Privato Cittadino
per finire questa discussione che trovo interessante volevo cercare di capire un'altra cosa.
premetto che devo andare a chiedere settimana prossima al mio commercialista ma vorrei andare cercando di capirci qualcosa in piu'.
ammettendo che si possa chiedere la detrazione per i bagni chiedendo la CIL
etc etc volevo sapere se i sanitari e le piastrelle che vengono acquistati direttamente dal proprietario pagati in bonifico e con fattura possono essere detratti dalla spesa del 50% oppure no??
C'e' chi dice di si, (architetto) chi dice di no.
la manodopera sicuramente si. Meno male.
grazie.
 

cafelab

Moderatore
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Professionista
Sono detraibili.

CILA SCIA e DIA sono distinguibili solo nella mente del burocrate; dal punto di vista del tecnico che le redige e le assevera sono praticamente la stessa cosa, le differenze non sono altro che complicazioni burocratiche
 

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