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l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Disposizioni di attuazione ex art. 80 decreto legislativo n. 59/2010
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Testo
<blockquote data-quote="il Custode" data-source="post: 143543" data-attributes="member: 2"><p>Art. 1</p><p> (definizioni)</p><p></p><p></p><p> 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:</p><p> a) <<legge >>, la legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni;</p><p> b) <<decreto legislativo >>, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;</p><p> c) <<SCIA>>, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7</p><p> agosto 1990, n. 241;</p><p> d) <<SUAP>>, lo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38 della legge n. 133</p><p> del 2008;</p><p> e) <<registro delle imprese>>, il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile;</p><p> f) <<REA>>, il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’articolo 9 del</p><p> decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;</p><p> g) <<apposita sezione del REA>>, la sezione prevista dall’articolo 73, comma 5, del decreto</p><p> legislativo n. 59 del 2010;</p><p> h) <<Camera di commercio>>, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di</p><p> cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;</p><p> i) <<Comunicazione unica>>, la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui</p><p> all’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del</p><p> 2007;</p><p> l) <<attività>>, l’attività regolamentata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive</p><p> modifiche ed integrazioni;</p><p> m) <<ruolo>>, il soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui all’articolo 2 della</p><p> legge 3 febbraio 1989, n. 39;</p><p> n) <<modelli>>, il modello “MEDIATORI” e il modello intercalare “REQUISITI”, da utilizzarsi per gli</p><p> adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche</p><p> tecniche da approvarsi ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dell’ articolo 14, comma 1 e dell’</p><p> articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,</p><p> come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati</p><p> “A” e “B”.</p><p></p><p></p><p> Art. 2.</p><p></p><p></p><p> (presentazione della SCIA)</p><p></p><p></p><p> 1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese presentano all’ufficio</p><p> del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l’attività</p><p> apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla</p><p> legge, compilando la sezione “SCIA” del modello “MEDIATORI”, sottoscritto digitalmente dal</p><p> titolare dell’ impresa individuale, ovvero da un amministratore dell’ impresa societaria.</p><p> 2. L’impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui ai successivi</p><p> articoli 3, 4 e 10, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei</p><p> confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della</p><p> Comunicazione unica.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p> Art. 3.</p><p></p><p></p><p> (dichiarazione di possesso dei requisiti)</p><p>1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività è</p><p>attestato mediante compilazione della sezione “REQUISITI” del modello “MEDIATORI”.</p><p>2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa</p><p>individuale, il legale rappresentante di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro</p><p>che svolgano a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa. I soggetti successivi al</p><p>primo compilano ciascuno un modello intercalare “REQUISITI”.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 4.</p><p></p><p></p><p>(svolgimento dell’attività presso più sedi o unità locali)</p><p></p><p></p><p>1.L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.</p><p>Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto in</p><p>possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività di mediazione per conto o in</p><p>collaborazione dell’impresa, certificati secondo le modalità definite all’art.3.</p><p>Coloro i quali svolgono l’attività in forma di impresa individuale per conto di altre imprese dovranno</p><p>farne espressa menzione nella SCIA; in tal caso i medesimi potranno essere indicati ai fini e per gli</p><p>effetti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 5.</p><p></p><p></p><p>(accertamento e certificazione dei requisiti)</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>1. L’ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede</p><p>immediatamente ad assegnare la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività e di</p><p>mandatario a titolo oneroso, avviando contestualmente la verifica prevista dall’articolo 19, comma 3,</p><p>della legge n. 241 del 1990.</p><p>2. L’assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è certificata, dopo la verifica del possesso dei</p><p>requisiti di idoneità, nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.</p><p>3. L’ufficio del registro delle imprese o il REA rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui</p><p>all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, munita di</p><p>fotografia, conforme al modello di cui all’allegato “C” del presente decreto.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 6.</p><p></p><p></p><p>(deposito dei moduli e formulari)</p><p></p><p></p><p>1. Il deposito dei moduli e formulari, di cui all’articolo 5, comma 4 della legge, utilizzati</p><p>nell’esercizio dell’attività, è effettuato per via telematica mediante compilazione della sezione</p><p>“FORMULARI” del modello “MEDIATORI”. La compilazione di tale sezione è contestuale a</p><p>quella della sezione “SCIA”, nel caso in cui il deposito sia contestuale all’avvio dell’attività.</p><p>Negli altri casi, la compilazione della sezione “FORMULARI” è effettuata preventivamente alla</p><p>messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto di deposito. Il deposito determina</p><p>l’archiviazione dei moduli e formulari nell’archivio degli atti e dei documenti di cui all’articolo 8</p><p>del Decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e la possibilità per chiunque di</p><p>ottenerne copia ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del medesimo Decreto del Presidente della</p><p>Repubblica. Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero Registro Imprese</p><p>e/o REA e il codice fiscale. Tali indicazioni sostituiscono ogni altra in precedenza prevista.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 7.</p><p></p><p></p><p>(verifica dinamica della permanenza dei requisiti)</p><p>1.L’ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni due anni dalla presentazione della</p><p>SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di</p><p>quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività per suo conto.</p><p></p><p></p><p>2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di</p><p>legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente</p><p>provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.</p><p></p><p></p><p>3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività, adottato ai sensi del comma 2, è iscritto</p><p>d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attività medesima.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 8.</p><p></p><p></p><p>(iscrizione nell’apposita sezione)</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>1. I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa devono richiedere, entro</p><p>novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la</p><p>compilazione e presentazione per via telematica della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A</p><p>REGIME)” del modello “MEDIATORI”. Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto</p><p>dalla posizione REA dell’impresa e la revoca della tessera personale di riconoscimento di cui al</p><p>precedente art. 5, comma 3.</p><p>1 BIS. La permanenza nell’apposita sezione di cui sopra è soggetta a decadenza qualora il soggetto</p><p>non riprenda l’attività entro 10 anni dall’iscrizione della propria posizione nell’apposita sezione del REA</p><p>di cui all’art. 73, comma 5, del Dlgs. n. 59/10.</p><p></p><p></p><p>2. I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA che intendano riprendere l’attività, richiedono la</p><p>cancellazione dalla medesima in caso di inizio dell’attività di impresa, contestualmente al deposito</p><p>dell’apposita SCIA di cui all’art. 2, ripresentando la SCIA, compilando la sezione “REQUISITI” del modello</p><p>“MEDIATORI”, ovvero il modello intercalare “REQUISITI”</p><p>3. Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti</p><p>almeno una volta ogni due anni dalla data dell’iscrizione.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 9.</p><p></p><p></p><p>(provvedimenti sanzionatori)</p><p></p><p></p><p>1.I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, che</p><p>a norma dell’articolo 73, comma 6, del decreto legislativo si concludono con un</p><p>provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell’attività, sono annotati</p><p>ed iscritti per estratto nel REA. Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel REA i</p><p>provvedimenti amministrativi e penali previsti dall’articolo 3, comma 4, del D.M. 21 dicembre</p><p>1990, n. 452. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel</p><p>rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti</p><p>interessati.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività, adottati ai sensi del</p><p>comma 1 nonché degli articoli 5 e 7, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo</p><p>economico, in base al combinato disposto dell’articolo 73, comma 6, del decreto legislativo e</p><p>dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con</p><p>modificazioni, dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.</p><p></p><p></p><p>Art. 10.</p><p></p><p></p><p>(modifiche)</p><p>1. Le modifiche inerenti l’impresa e/o coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività per conto</p><p>dell’impresa sono comunicate all’ufficio del registro delle imprese della competente Camera</p><p>di commercio entro 30 giorni dall’evento, mediante compilazione della sezione “MODIFICHE”</p><p>del modello “MEDIATORI”, sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o dal legale</p><p>rappresentante dell’impresa societaria”.</p><p>2. Le modifiche riguardanti l’avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già</p><p>denunciate comportano la compilazione anche della sezione “SCIA” del modello</p><p>“MEDIATORI” e la sua presentazione al predetto ufficio del registro delle imprese.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 11.</p><p>(norme transitorie)</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>1. Al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese</p><p>attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto compilano la</p><p>sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “MEDIATORI” per ciascuna sede o unità</p><p>locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all’ufficio del registro delle</p><p>imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena</p><p>l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del</p><p>registro delle imprese.</p><p>2. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data di</p><p>acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA</p><p>SEZIONE (TRANSITORIO)” del modello “MEDIATORI” e la inoltrano per via telematica entro</p><p>dodici mesi dalla predetta data.</p><p>3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione</p><p>nell’apposita sezione del REA. Tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni</p><p>successivi all’entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio</p><p>dell’attività, secondo le modalità previste dall’articolo 2.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>ART 12.</p><p></p><p></p><p>(mediazione occasionale)</p><p></p><p></p><p>1. Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non</p><p>superiore a 60 GIORNI ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del REA della persona fisica</p><p>che esercita detta attività, fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e del</p><p>rispetto degli obblighi di legge sulla mediazione.</p><p>2. La segnalazione dell’avvio dell’attività di cui al comma 1 è effettuata per via telematica mediante</p><p>compilazione e sottoscrizione della sezione “SCIA - MOC” del modello “MEDIATORI”, nella quale è</p><p>indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività.</p><p>2BIS. Tale segnalazione non può essere presentata più di una volta nell’arco di quattro anni.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 13.</p><p></p><p></p><p>(diritto di stabilimento)</p><p></p><p></p><p>1. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o</p><p>unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività di cui alla legge, hanno titolo</p><p>all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistono i requisiti prescritti dalla</p><p>normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa, previa verifica del rispetto</p><p>delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206. Dette imprese dovranno essere</p><p>assoggettate all’osservanza degli obblighi di adeguata copertura assicurativa per</p><p>responsabilità civile di cui all’art. 3, comma 5 bis, della Legge, nonché rispettare tutte le</p><p>normative vigenti in materia di adempimenti previsti per l’esercizio dell’attività.</p><p>Art. 14.</p><p></p><p></p><p>(libera prestazione di servizi)</p><p></p><p></p><p>1. La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in</p><p>uno Stato membro dell’Unione europea, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del</p><p>decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come</p><p>previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo.</p><p>2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l’obbligo di iscrizione nel registro delle</p><p>imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l’attività</p><p>oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non</p><p>aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.</p><p></p><p></p><p>ART 15.</p><p></p><p></p><p>(efficacia del provvedimento)</p><p></p><p></p><p>1.Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla sua</p><p>pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli</p><p>adeguamenti tecnici dei sistemi informatici.</p><p></p><p></p><p>Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p><p></p><p></p><p>IL MINISTRO</p><p></p><p></p><p>Roma, lì</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il Custode, post: 143543, member: 2"] Art. 1 (definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) <<legge >>, la legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni; b) <<decreto legislativo >>, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; c) <<SCIA>>, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) <<SUAP>>, lo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38 della legge n. 133 del 2008; e) <<registro delle imprese>>, il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile; f) <<REA>>, il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; g) <<apposita sezione del REA>>, la sezione prevista dall’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010; h) <<Camera di commercio>>, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; i) <<Comunicazione unica>>, la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007; l) <<attività>>, l’attività regolamentata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni; m) <<ruolo>>, il soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39; n) <<modelli>>, il modello “MEDIATORI” e il modello intercalare “REQUISITI”, da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dell’ articolo 14, comma 1 e dell’ articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati “A” e “B”. Art. 2. (presentazione della SCIA) 1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese presentano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l’attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione “SCIA” del modello “MEDIATORI”, sottoscritto digitalmente dal titolare dell’ impresa individuale, ovvero da un amministratore dell’ impresa societaria. 2. L’impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 10, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica. Art. 3. (dichiarazione di possesso dei requisiti) 1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione “REQUISITI” del modello “MEDIATORI”. 2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgano a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare “REQUISITI”. Art. 4. (svolgimento dell’attività presso più sedi o unità locali) 1.L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività di mediazione per conto o in collaborazione dell’impresa, certificati secondo le modalità definite all’art.3. Coloro i quali svolgono l’attività in forma di impresa individuale per conto di altre imprese dovranno farne espressa menzione nella SCIA; in tal caso i medesimi potranno essere indicati ai fini e per gli effetti di cui al precedente comma 1 del presente articolo. Art. 5. (accertamento e certificazione dei requisiti) 1. L’ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività e di mandatario a titolo oneroso, avviando contestualmente la verifica prevista dall’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 2. L’assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è certificata, dopo la verifica del possesso dei requisiti di idoneità, nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa. 3. L’ufficio del registro delle imprese o il REA rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, munita di fotografia, conforme al modello di cui all’allegato “C” del presente decreto. Art. 6. (deposito dei moduli e formulari) 1. Il deposito dei moduli e formulari, di cui all’articolo 5, comma 4 della legge, utilizzati nell’esercizio dell’attività, è effettuato per via telematica mediante compilazione della sezione “FORMULARI” del modello “MEDIATORI”. La compilazione di tale sezione è contestuale a quella della sezione “SCIA”, nel caso in cui il deposito sia contestuale all’avvio dell’attività. Negli altri casi, la compilazione della sezione “FORMULARI” è effettuata preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto di deposito. Il deposito determina l’archiviazione dei moduli e formulari nell’archivio degli atti e dei documenti di cui all’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e la possibilità per chiunque di ottenerne copia ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero Registro Imprese e/o REA e il codice fiscale. Tali indicazioni sostituiscono ogni altra in precedenza prevista. Art. 7. (verifica dinamica della permanenza dei requisiti) 1.L’ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni due anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività per suo conto. 2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative. 3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività, adottato ai sensi del comma 2, è iscritto d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attività medesima. Art. 8. (iscrizione nell’apposita sezione) 1. I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa devono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello “MEDIATORI”. Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto dalla posizione REA dell’impresa e la revoca della tessera personale di riconoscimento di cui al precedente art. 5, comma 3. 1 BIS. La permanenza nell’apposita sezione di cui sopra è soggetta a decadenza qualora il soggetto non riprenda l’attività entro 10 anni dall’iscrizione della propria posizione nell’apposita sezione del REA di cui all’art. 73, comma 5, del Dlgs. n. 59/10. 2. I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA che intendano riprendere l’attività, richiedono la cancellazione dalla medesima in caso di inizio dell’attività di impresa, contestualmente al deposito dell’apposita SCIA di cui all’art. 2, ripresentando la SCIA, compilando la sezione “REQUISITI” del modello “MEDIATORI”, ovvero il modello intercalare “REQUISITI” 3. Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni due anni dalla data dell’iscrizione. Art. 9. (provvedimenti sanzionatori) 1.I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma dell’articolo 73, comma 6, del decreto legislativo si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell’attività, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA. Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel REA i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall’articolo 3, comma 4, del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati. 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività, adottati ai sensi del comma 1 nonché degli articoli 5 e 7, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell’articolo 73, comma 6, del decreto legislativo e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248. Art. 10. (modifiche) 1. Le modifiche inerenti l’impresa e/o coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività per conto dell’impresa sono comunicate all’ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall’evento, mediante compilazione della sezione “MODIFICHE” del modello “MEDIATORI”, sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante dell’impresa societaria”. 2. Le modifiche riguardanti l’avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate comportano la compilazione anche della sezione “SCIA” del modello “MEDIATORI” e la sua presentazione al predetto ufficio del registro delle imprese. Art. 11. (norme transitorie) 1. Al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto compilano la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “MEDIATORI” per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. 2. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del modello “MEDIATORI” e la inoltrano per via telematica entro dodici mesi dalla predetta data. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA. Tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, secondo le modalità previste dall’articolo 2. ART 12. (mediazione occasionale) 1. Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a 60 GIORNI ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del REA della persona fisica che esercita detta attività, fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e del rispetto degli obblighi di legge sulla mediazione. 2. La segnalazione dell’avvio dell’attività di cui al comma 1 è effettuata per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione “SCIA - MOC” del modello “MEDIATORI”, nella quale è indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività. 2BIS. Tale segnalazione non può essere presentata più di una volta nell’arco di quattro anni. Art. 13. (diritto di stabilimento) 1. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività di cui alla legge, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistono i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa, previa verifica del rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206. Dette imprese dovranno essere assoggettate all’osservanza degli obblighi di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile di cui all’art. 3, comma 5 bis, della Legge, nonché rispettare tutte le normative vigenti in materia di adempimenti previsti per l’esercizio dell’attività. Art. 14. (libera prestazione di servizi) 1. La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo. 2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l’attività oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano. ART 15. (efficacia del provvedimento) 1.Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. IL MINISTRO Roma, lì [/QUOTE]
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Disposizioni di attuazione ex art. 80 decreto legislativo n. 59/2010
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