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Testo
<blockquote data-quote="Kurt" data-source="post: 280886" data-attributes="member: 49317"><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000">Mai sottovalutare i problemi conseguenti, sia nella successiva rivendita</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000">degli immobili provenienti da donazione, sia per l’ottenimento di un mutuo garantito da ipoteca iscritta su un immobile donato.</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000">Le difficoltà poste dagli acquirenti e dagli Istituti mutuanti trovano fondamento nell’azione di riduzione della donazione che può essere intrapresa, entro 10 anni dalla morte del donante, dagli eredi cosiddetti legittimari, cioè ai quali la legge riserva una quota di eredità, qualora la donazione li privi della quota loro riservata.</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000">Tale azione di riduzione, se vittoriosa e previa escussione dei beni del donatario, potrebbe comportare per l’acquirente, entro 20 anni dalla trascrizione della donazione, il rischio di dover restituire l’immobile o l’equivalente in denaro, agli eredi non soddisfatti nei loro diritti successori.</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000">A nulla valgono eventuali dichiarazioni preventive di rinuncia fatte sottoscrivere (patti successori vietati dall’art. 458 C.C.), infatti i legittimari non possono rinunciare al loro diritto finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. </span></span></p><p>Con i minori poi i problemi si moltiplicano in quanto la vendita viene complicata dalle procedure proprie a tutela degli stessi.</p><p>In altre parole con la donazione blocchi solo la circolarità del tuo bene.</p><p> </p><p>kurt</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Kurt, post: 280886, member: 49317"] [SIZE=3][COLOR=#000000]Mai sottovalutare i problemi conseguenti, sia nella successiva rivendita degli immobili provenienti da donazione, sia per l’ottenimento di un mutuo garantito da ipoteca iscritta su un immobile donato. Le difficoltà poste dagli acquirenti e dagli Istituti mutuanti trovano fondamento nell’azione di riduzione della donazione che può essere intrapresa, entro 10 anni dalla morte del donante, dagli eredi cosiddetti legittimari, cioè ai quali la legge riserva una quota di eredità, qualora la donazione li privi della quota loro riservata. Tale azione di riduzione, se vittoriosa e previa escussione dei beni del donatario, potrebbe comportare per l’acquirente, entro 20 anni dalla trascrizione della donazione, il rischio di dover restituire l’immobile o l’equivalente in denaro, agli eredi non soddisfatti nei loro diritti successori. A nulla valgono eventuali dichiarazioni preventive di rinuncia fatte sottoscrivere (patti successori vietati dall’art. 458 C.C.), infatti i legittimari non possono rinunciare al loro diritto finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. [/COLOR][/SIZE] Con i minori poi i problemi si moltiplicano in quanto la vendita viene complicata dalle procedure proprie a tutela degli stessi. In altre parole con la donazione blocchi solo la circolarità del tuo bene. kurt [/QUOTE]
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