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Donazione Eredità Successione Usucapione e Servitù
Dubbi su collazione ereditaria
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Testo
<blockquote data-quote="Albano50" data-source="post: 752595" data-attributes="member: 37503"><p>L'obbligo di collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione mortis causa.</p><p> La collazione ereditaria, così come è prevista dalla legge, è preordinata alla formazione della massa ereditaria da dividere in modo tale che venga garantita parità di trattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto tra il valore delle quote.</p><p>Si realizza per i mobili, mediante imputazione e, per il denaro, mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell'eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento; nel caso di insufficienza delle somme, mediante il prelevamento da parte degli altri coeredi, di beni mobili o immobili ereditari, in proporzione delle quote rispettive, sempre che il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di Stato.</p><p>In presenza di una donazione fatta in vita ad uno dei coeredi individuati dall'<a href="https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/08/della-divisione#art737" target="_blank">art. 737 c.c</a><strong><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/08/della-divisione#art737" target="_blank">.</a></strong>, l'apertura della successione non determina l'automatica risoluzione dell'atto di liberalità, in quanto le donazioni mobiliari comportano a carico del donatario solo l'imputazione del loro valore, per il denaro il conferimento avviene attraverso i prelievi mentre, riguardo agli immobili, il donatario conserva il potere di disporre della <em>res donata</em>, potendo venderla anche dopo l'apertura della successione, nel qual caso la collazione ha luogo per imputazione (<a href="https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/08/della-divisione#art746" target="_blank">art. 746 c.p.c., comma 2</a>).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Albano50, post: 752595, member: 37503"] L'obbligo di collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione mortis causa. La collazione ereditaria, così come è prevista dalla legge, è preordinata alla formazione della massa ereditaria da dividere in modo tale che venga garantita parità di trattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto tra il valore delle quote. Si realizza per i mobili, mediante imputazione e, per il denaro, mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell'eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento; nel caso di insufficienza delle somme, mediante il prelevamento da parte degli altri coeredi, di beni mobili o immobili ereditari, in proporzione delle quote rispettive, sempre che il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di Stato. In presenza di una donazione fatta in vita ad uno dei coeredi individuati dall'[URL='https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/08/della-divisione#art737']art. 737 c.c[/URL][B][URL='https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/08/della-divisione#art737'].[/URL][/B], l'apertura della successione non determina l'automatica risoluzione dell'atto di liberalità, in quanto le donazioni mobiliari comportano a carico del donatario solo l'imputazione del loro valore, per il denaro il conferimento avviene attraverso i prelievi mentre, riguardo agli immobili, il donatario conserva il potere di disporre della [I]res donata[/I], potendo venderla anche dopo l'apertura della successione, nel qual caso la collazione ha luogo per imputazione ([URL='https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/08/della-divisione#art746']art. 746 c.p.c., comma 2[/URL]). [/QUOTE]
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