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<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 283446" data-attributes="member: 49727"><p>Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, che impone il pagamento di un’imposta comunale per le affissioni pubblicitarie anche su proprietà privata, all’art.17 comma 1 lettera b), stabilisce che sono esenti dal pagamento della suddetta imposta: <em>“Gli avvisi al pubblico (…) riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali siano affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato”</em>.L’esenzione stabilita dalla norma riguarda quindi mezzi pubblicitari o manifesti del tipo “vendesi”, in qualsiasi numero e chiunque ne sia l’autore, purché affissi sull’immobile oggetto dell’avviso e non superino le dimensioni indicate. L’art.23 del Codice della Strada vieta ogni tipo di pubblicità che <em>“per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione”</em>. Il medesimo articolo sottopone l’affissione di mezzi pubblicitari visibile dalle strade <em>“ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”</em>.</p><p>Anche nel caso in cui siano affissi dalle agenzie immobiliari, tali avvisi usufruiscono delle medesime esenzioni (autorizzazione ed imposta), ma l’agenzia deve poter dimostrare, se richiesta dall’autorità, l’avvenuta procura o contratto di mediazione da parte del cliente. Tali avvisi, infatti, non devono essere finalizzati a promuovere il marchio dell’agenzia, altrimenti è necessaria l’autorizzazione suddetta ed il pagamento della relativa imposta.</p><p>Nel caso in cui si intenda affiggere avvisi o cartelli non rientranti nei limiti sopra esposti, occorre richiedere autorizzazione al sindaco. Nel caso di pubblicità abusiva, l’amministrazione comunale <em>“provvede a fare rimuovere (…) il mezzo pubblicitario collocato abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione”</em>. Se non viene corrisposta l’imposta di cui al sopracitato D.L. 507 del 15 novembre 1993, l’autore del mezzo pubblicitario ed il proprietario dell’immobile sono obbligati in solido per il <em>“pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, (oltre) una soprattassa pari all’ammontare dell’imposta o del diritto evasi”</em>.</p><p><span style="color: #0000ff"><strong>Oltre a questa normativa ne esitono di nuove?</strong></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 283446, member: 49727"] Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, che impone il pagamento di un’imposta comunale per le affissioni pubblicitarie anche su proprietà privata, all’art.17 comma 1 lettera b), stabilisce che sono esenti dal pagamento della suddetta imposta: [I]“Gli avvisi al pubblico (…) riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali siano affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato”[/I].L’esenzione stabilita dalla norma riguarda quindi mezzi pubblicitari o manifesti del tipo “vendesi”, in qualsiasi numero e chiunque ne sia l’autore, purché affissi sull’immobile oggetto dell’avviso e non superino le dimensioni indicate. L’art.23 del Codice della Strada vieta ogni tipo di pubblicità che [I]“per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione”[/I]. Il medesimo articolo sottopone l’affissione di mezzi pubblicitari visibile dalle strade [I]“ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”[/I]. Anche nel caso in cui siano affissi dalle agenzie immobiliari, tali avvisi usufruiscono delle medesime esenzioni (autorizzazione ed imposta), ma l’agenzia deve poter dimostrare, se richiesta dall’autorità, l’avvenuta procura o contratto di mediazione da parte del cliente. Tali avvisi, infatti, non devono essere finalizzati a promuovere il marchio dell’agenzia, altrimenti è necessaria l’autorizzazione suddetta ed il pagamento della relativa imposta. Nel caso in cui si intenda affiggere avvisi o cartelli non rientranti nei limiti sopra esposti, occorre richiedere autorizzazione al sindaco. Nel caso di pubblicità abusiva, l’amministrazione comunale [I]“provvede a fare rimuovere (…) il mezzo pubblicitario collocato abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione”[/I]. Se non viene corrisposta l’imposta di cui al sopracitato D.L. 507 del 15 novembre 1993, l’autore del mezzo pubblicitario ed il proprietario dell’immobile sono obbligati in solido per il [I]“pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, (oltre) una soprattassa pari all’ammontare dell’imposta o del diritto evasi”[/I]. [COLOR=#0000ff][B]Oltre a questa normativa ne esitono di nuove?[/B][/COLOR] [/QUOTE]
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