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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 399002" data-attributes="member: 56079"><p>In realtà Ponz sto cercando anch'io di approfondire e benchè emerga da un'analisi sommaria delle considerazioni presenti su internet un nutrito numero di casi che sembrerebbero propendere per un certo tipo di procedura (la possibilità di vendere l'intero) che è poi quella che ho affrontato nella mia esperienza, è altrettanto vero che attingendo dalla mia libreria un testo specifico e recente vi ho rilevato quanto segue:</p><p></p><p>"L'espropriazione ex artt. 599 ss. c.p.c concerne, per consolidata opinione, solo la quota (ideale) del bene indiviso spettante al debitore, sebbene l'espressione codicistica "espropriazione di beni indivisi" e la formulazione letterale dell'art. 599, comma 1, c.p.c. secondo cui "possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore" possano ingenerare l'equivoco che il Legislatore processuale abbia inteso riferirsi all'espropriazione dell'intero bene indiviso.</p><p>E' la quota di spettanza del debitore nei cui confronti il creditore ha un titolo esecutivo che può essere assoggettata a espropriazione, considerando che anche una quota ai sensi dell'art. 2740 c.c. garantisce il creditore.</p><p>Inoltre, il creditore di uno dei comproprietari ha anche la possibilità di richiedere in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 c.c., la divisione giudiziale del bene comune, per poi successivamente agire esecutivamente sul lotto assegnato al debitore in base alle regole processuali ordinarie" (A. Travi).</p><p></p><p>E' possibile che quindi gli articoli del c.p.c. citati da @[USER=6214]Bastimento[/USER] si riferiscano solo all'impossibilità del creditore di pignorare null'altro all'infuori delle quote di spettanza del debitore e che poi la divisione della comunione dipenda dalla valutazione del giudice in merito alla mancanza di accordo tra chi concorre alla medesima comunione, qualora l'unica strada ritenuta percorribile sia quella della divisione giudiziale?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 399002, member: 56079"] In realtà Ponz sto cercando anch'io di approfondire e benchè emerga da un'analisi sommaria delle considerazioni presenti su internet un nutrito numero di casi che sembrerebbero propendere per un certo tipo di procedura (la possibilità di vendere l'intero) che è poi quella che ho affrontato nella mia esperienza, è altrettanto vero che attingendo dalla mia libreria un testo specifico e recente vi ho rilevato quanto segue: "L'espropriazione ex artt. 599 ss. c.p.c concerne, per consolidata opinione, solo la quota (ideale) del bene indiviso spettante al debitore, sebbene l'espressione codicistica "espropriazione di beni indivisi" e la formulazione letterale dell'art. 599, comma 1, c.p.c. secondo cui "possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore" possano ingenerare l'equivoco che il Legislatore processuale abbia inteso riferirsi all'espropriazione dell'intero bene indiviso. E' la quota di spettanza del debitore nei cui confronti il creditore ha un titolo esecutivo che può essere assoggettata a espropriazione, considerando che anche una quota ai sensi dell'art. 2740 c.c. garantisce il creditore. Inoltre, il creditore di uno dei comproprietari ha anche la possibilità di richiedere in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 c.c., la divisione giudiziale del bene comune, per poi successivamente agire esecutivamente sul lotto assegnato al debitore in base alle regole processuali ordinarie" (A. Travi). E' possibile che quindi gli articoli del c.p.c. citati da @[USER=6214]Bastimento[/USER] si riferiscano solo all'impossibilità del creditore di pignorare null'altro all'infuori delle quote di spettanza del debitore e che poi la divisione della comunione dipenda dalla valutazione del giudice in merito alla mancanza di accordo tra chi concorre alla medesima comunione, qualora l'unica strada ritenuta percorribile sia quella della divisione giudiziale? [/QUOTE]
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